SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La sospensione e la ripresa dei lavori, inerenti qualsiasi intervento affidato, sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operative. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen.. Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima. Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen.. Salvo che l’Appaltatore dimostri che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 28, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La 1. È ammessa la sospensione e la ripresa dei lavori, inerenti qualsiasi intervento affidatosu ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, sono disciplinate nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal combinato disposto degli arttRUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 133 107, comma 3 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operativeCodice.
2. E' ’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 dell’art. 107, comma 7 4 del Regolamento e 24 comma 7 Codice, che si traduce nel differimento del Cap. Gen.. Ogni singola termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio per il rapporto tra Direttore ammontare dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi lavori non eseguiti per effetto della sospensione eparziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, nel caso la sospensione di sospensione parzialeuna o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stessedisposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e corretta individuazione dell’opera sospesa4 del Codice, l’opera si riterrà applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.
4. L’Appaltatore che, per cause a lui non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima. Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causaimputabili, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzosia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 24 107, comma 5 del Cap. Gen.. Salvo che l’Appaltatore dimostri che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 28, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..Codice.
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Samples: Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La sospensione e Quando cause di forza maggiore o circostanze eccezionali impedissero in via temporanea la ripresa dei lavoriregolare esecuzione dell’appalto, inerenti qualsiasi intervento affidato, sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operative. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen.. Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori ed Appaltatoredella stazione appaltante, nel quale dovranno essere specificati i motivi della anche su segnalazione dell’Aggiudicatario, potrà ordinare la sospensione edell’esecuzione dell’appalto, nel caso disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione, compilando appositi verbali di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso e di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesimaripresa. Per la sospensione dei lavoridisposta nei casi, qualunque ne sia la causa, modi e termini sopraindicati non spetta all’Appaltatore spetterà all’Aggiudicatario alcun compenso o od indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo ; in ogni caso la durata del periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen.. Salvo che l’Appaltatore dimostri che la di sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore la ultimazione della fornitura di cui al presente precedente articolo 2818. Per nessuna ragione, anche in contestazione e neppure in sede giudiziale e per nessun pretesto, l’Aggiudicatario potrà sospendere l’esecuzione dell’appalto senza l’autorizzazione scritta del responsabile del procedimento della stazione appaltante. Per qualunque sospensione non autorizzata dal responsabile del procedimento la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e proseguire l’appalto con altra Ditta, tenendo responsabile la ditta cessante per tutti i danni derivati per effetto della sospensione. L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non fosse in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato, potrà chiedere una proroga con domanda motivata che se riconosciuta giustificata, sarà facoltà di AdF risolvereconcessa dalla stazione appaltante, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 purché la relativa domanda pervenga prima della scadenza del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..termine predetto.
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Samples: Capitolato d'Onere
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La 1. È ammessa la sospensione e la ripresa dei lavori, inerenti qualsiasi intervento affidatosu ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, sono disciplinate nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal combinato disposto degli arttRUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 133 107, comma 3 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operativeCodice.
2. E' ’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 dell’art. 107, comma 7 4 del Regolamento e 24 comma 7 Codice, che si traduce nel differimento del Cap. Gen.. Ogni singola termine contrattuale pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio per il rapporto tra Direttore ammontare dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi lavori non eseguiti per effetto della sospensione eparziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, nel caso la sospensione di sospensione parzialeuna o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stessedisposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e corretta individuazione dell’opera sospesa4 del Codice, l’opera si riterrà applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.
4. L’Appaltatore che, per cause a lui non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima. Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causaimputabili, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzosia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 24 107, comma 5 del Cap. Gen.. Salvo che l’Appaltatore dimostri che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 28, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..Codice.
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