Sospensione illegittima. (ex art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000). L’articolo a) SPESE GENERALI INFRUTTIFERE. Queste ultime devono essere ricavate depurando l’importo contrattuale per lavori dalle spese generali e dagli utili. Tale importo si ottiene dividendo l’importo contrattuale per lavori per il prodotto delle due rispettive percentuali di incidenza, preventivamente sommate all’unità. L’importo così ottenuto andrà moltiplicato per una percentuale pari al 6,5% (metà della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), variabile dal 13 al 17%. Essa rappresenta l’incidenza delle per spese generali sull’importo della lavorazione, da usarsi nelle analisi dei prezzi e da desumersi da queste ultime). L’importo così ottenuto dovrà essere rapportato alla durata dell'illegittima sospensione; b) LESIONE DELL'UTILE. Essa è ritenuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa. Occorre anzitutto determinare l’utile dell’appaltatore, dividendo l’importo contrattuale per lavori per la percentuale corrispondente, preventivamente sommata all’unità e moltiplicando per la percentuale corrispondente (l'articolo 32, comma 2, lettera c), prevede una percentuale del 10% per utile dell'Esecutore). A tale
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