Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Clausole campione

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale. 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.