SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE. Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 . Nel calcolo del tempo indicato per l’ultimazione degli interventi indicata nell’ ODL ordinativo di lavoro non si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In caso di avverse condizioni meteo potranno essere concesse proroghe temporali ai tempi fissati nello specifico ordinativo di lavoro previo accordo con la direzione lavori e annotate nell’ordinativo stesso. Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione Appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Pubblici E Scolastici Di Competenza Del Comune Di Carrara, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze
SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE. Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 50/2016. Nel calcolo del tempo indicato per l’ultimazione degli interventi indicata nell’ ODL ordinativo di lavoro non si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In caso di avverse condizioni meteo potranno essere concesse proroghe temporali ai tempi fissati nello specifico ordinativo di lavoro previo accordo con la direzione lavori e annotate nell’ordinativo stesso. Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione Appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE. Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate. Con ordine di servizio del Direttore lavori Lavori, è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’artalla normativa vigente. 107 del D.Lgs n. 50/2016 . Nel calcolo del tempo indicato per l’ultimazione degli interventi indicata nell’ ODL ordinativo Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro non si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In caso di avverse condizioni meteo potranno essere concesse proroghe temporali ai tempi fissati nello specifico ordinativo di lavoro previo accordo con la direzione lavori e annotate nell’ordinativo stessolavoro. Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione Appaltante appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore dell’appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00. A norma di legge l’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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