Common use of Sospensioni e ripresa dei lavori Clause in Contracts

Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

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Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche maggiore od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della LR l.r. n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99e successive modifiche ed integrazioni, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante comunale abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

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Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento sfavorevole od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensionesospensione indicandone le ragioni e l’imputabilità con riferimento al verbale di consegna. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), a bis), b), b bis) e d) della LR l.r. n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99e successive modifiche, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante regionale abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; , può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

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Sospensioni e ripresa dei lavori. Qualora cause È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, condizioni climatiche od o di altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, il direttore d’arte dei lavori, ne ordina la sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contrattod’opera. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appaltol’interruzione. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve Qualora l’Appaltatore ritenga essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la della sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore Responsabile del ciclo Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore Direttore dei lavori Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresaripresa dell’Appaltatore. La diffida di cui in precedenza é la condizione è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto all’atto della ripresa dei lavori, lavori qualora l'appaltatore l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

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