Sospensioni o riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei ca- si di circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del D.Lgs.50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto al- la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne oltre i termini suddetti. In ogni al- tro caso, per la sospensione dei lavo- ri, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e in- dennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: trasparenza.mit.gov.it
Sospensioni o riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei ca- si casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs.50/2016Codice dei contratti. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure per i sei mesi complessivi, l’appaltatore l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore l’Appaltatore ha diritto al- la alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne sospensione oltre i termini suddetti. In ogni al- tro altro caso, per la sospensione dei lavo- rilavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore all’Appaltatore alcun compenso e in- dennizzoo indennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me cronoprogramma dei lavori come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4).
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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti
Sospensioni o riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei ca- si casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte dei lavorid’arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106o altre modificazioni contrattuali di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs.50/2016D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Qualora l’appaltatore La Società Appaltatrice ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile Responsabile Unico del procedimento Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredella Società Appaltatrice. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore la Società Appaltatrice intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore la Società Appaltatrice può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore la Società Appaltatrice ha diritto al- la alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne sospensione oltre i termini suddetti. In ogni al- tro altro caso, per la sospensione dei lavo- rilavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alla Società Appaltatrice alcun compenso e in- dennizzoindennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me funzionali all’andamento dei lavori Il Responsabile Unico del Procedimento, come stabilito e integranti con le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali cui all’art. 107, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui al presente articolo ad eccezione del comma 4l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
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Samples: www.comune.caorle.ve.it
Sospensioni o riprese dei lavori. È 1.È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei ca- si casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa ivi compresi l’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime da costruzione, la sostanziale irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, dei prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro, l’eccezionale aumento delle fonti di energia necessarie a consentire il funzionamento dei mezzi d’opera nonché la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del D.Lgs.50/2016106del Codice dei contratti. La 2.È ammessa altresì la sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato specificamente previste da Ordinanze Speciali e per la interruzionedurata ivi indicata. Qualora l’appaltatore ritenga 0.Xx l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda se l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora 0.Xx i periodi di sospensione superino superano un quarto della durata comples- siva complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore l’Appaltatore ha diritto al- la alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne sospensione oltre i termini suddetti. In ogni al- tro altro caso, per la sospensione dei lavo- rilavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore all’Appaltatore alcun compenso e in- dennizzoindennizzo. Alle 5.Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
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Samples: www.sismaumbria2016.it
Sospensioni o riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine scritto del direttore Direttore dei lavori lavori, redatto con apposito Verbale, nei ca- si casi, previsti dall’art. 24 del D.M. 145/2000, di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali speciali, a qualsiasi caso imputabili, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavorilavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, dall’art. 106 del D.Lgs.50/2016D.Lgs. 50/2016 e comunque ai sensi dell'art. 107 del medesimo D. Lgs. e dell'art. 14 del C.S.A.. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 24 comma 7 del DM 145/2000. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 24 sopra citato, si applica la disciplina dell’art. 25 del citato Decreto. In tal caso all’Appaltatore sarà dovuto un indennizzo soltanto nel caso di sospensione totale dei lavori, essendo suo obbligo, nel caso di sospensione parziale, impiegare utilmente attrezzature e personale nelle lavorazioni non sospese. Tale indennizzo sarà determinato con i criteri di cui all’art. 25 sopra citato. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatoredei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà iscrivere riserva anche nel Verbale di sospensione dei lavori, a pena di decadenza, senza poter invocare il carattere generale della riserva. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore l’Appaltatore ha diritto al- la alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne sospensione oltre i termini suddetti. In ogni al- tro altro caso, per la sospensione dei lavo- rilavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore all’Appaltatore alcun compenso e in- dennizzoindennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.5° c.
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