Trattamento nazionale. Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Trattamento nazionale. Fatti salvi l’articolo 4.4 (Riserve) e le riserve stabilite nell’allegato XV (Elenco di riserve), ogni Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un’altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello riservato in situazioni analoghe57 alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presenze commerciali58.
Trattamento nazionale. Si applica l’articolo XVII del GATS43, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Trattamento nazionale. Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola- menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Trattamento nazionale. Art.4.4 Riserve
Trattamento nazionale. In conformità con l’articolo 6.4 e con le riserve definite nell’allegato XIV, ciascuna Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un’altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presen- ze commerciali.
Trattamento nazionale. Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Trattamento nazionale. Si applica l’articolo XVII del GATS43, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante. 41 RS 0.632.20, allegato 1B 42 RS 0.632.20, allegato 1B 43 RS 0.632.20, allegato 1B
Trattamento nazionale. (1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circo- stanze simili 7, agli investimenti dei propri investitori.8
(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, ai propri investitori per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’in- cremento o l’alienazione dei loro investimenti.
(3) Resta inteso che nel caso di un governo regionale il trattamento che una Parte è tenuta ad accordare a norma dei paragrafi 1 e 2 è un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che tale governo regionale accorda, in circostanze si- mili, agli investitori della propria Parte e ai loro investimenti.
Trattamento nazionale. 1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte
2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.