Trattamento nazionale e non discriminazione Clausole campione

Trattamento nazionale e non discriminazione. 1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori accordano immediatamente e incondizionatamente alle merci e ai servizi di ogni altra Parte e ai prestatori di servizi di ogni altra Parte che offrono tali merci e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci, ai servizi e ai prestatori di servizi nazionali.
Trattamento nazionale e non discriminazione. 1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte riserva imme- diatamente ed incondizionatamente ai prodotti e servizi delle altre Parti nonché ai loro fornitori che offrono questi prodotti o servizi, un trattamento non meno favore- vole:
Trattamento nazionale e non discriminazione. Le Parti riconoscono che, fatto salvo l’articolo 6.4 dell’Accordo (Trattamento nazio- nale e non discriminazione), nessuna disposizione del capitolo 6 (Appalti pubblici) è interpretata in modo da impedire a una Parte di chiedere ai prestatori di essere domi- ciliati in tale Parte e di disporre di un rappresentante legale al momento della firma del contratto, purché simili richieste emanino dalle leggi e regolamentazioni nazio- nali della Parte. Se una Parte non applica questi requisiti a un Paese terzo o a un prestatore di un Paese terzo, tale non applicazione è adottata prontamente e incondi- zionatamente anche nei confronti delle altre Parti e dei loro prestatori. Conformemente al capitolo 6 e all’allegato XVII dell’Accordo (Appalti pubblici), la Svizzera dichiara la sua intenzione di adeguare la portata dell’accesso al mercato accordata all’Ecuador sulla base della portata dell’accesso al mercato definita nell’ambito della revisione dell’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici del 2012 non appena procederà alla ratifica del suddetto accordo in conformità con le sue procedure nazionali. In virtù dell’articolo 10 (Comitato misto), il Comitato misto prende una decisione in cui sono illustrati gli emendamenti necessari. Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in due esemplari originali, uno in inglese e l’altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti
Trattamento nazionale e non discriminazione. Le Parti riconoscono che, fatto salvo l’articolo 6.4 dell’Accordo (Trattamento nazionale e non discriminazione), nessuna disposizione del capitolo 6 (Appalti pubblici) è interpretata in modo da impedire a una Parte di chiedere ai prestatori di essere domiciliati in tale Parte e di disporre di un rappresentante legale al momento della firma del contratto, purché simili richieste emanino dalle leggi e regolamentazioni nazionali della Parte. Se una Parte non applica questi requisiti a un Paese terzo o a un prestatore di un Paese terzo, tale non applicazione è adottata prontamente e incondizionatamente anche nei confronti delle altre Parti e dei loro prestatori.