Common use of Speciale clienti "R.C. AUTO” Generali Italia Clause in Contracts

Speciale clienti "R.C. AUTO” Generali Italia. Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società: a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che: - l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte. - i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative. b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il “Ricorso Terzi".

Appears in 3 contracts

Samples: Assicurazione, Assicurazione, Insurance Agreement

Speciale clienti "R.C. AUTO” Generali Italia. Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società: a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che: - l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte. - i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative. b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il “Ricorso Terzi".

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Samples: Assicurazione, Assicurazione, Insurance Agreement

Speciale clienti "R.C. AUTO” Generali Italia. Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società: a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che: - l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte. - i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative.: b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il Ricorso Terzi"terzi.

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Samples: Assicurazione, Assicurazione, Insurance Agreement