Trasloco. Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso entro il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
Trasloco. In caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione che rientrano nelle definizioni di “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” (compresi Valori e Documenti”). Le somme assicurate indicate in polizza per “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” hanno pertanto, validità per entrambe le abitazioni. Tale garanzia opera per un massimo di 10 (dieci) giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 "Comunicazioni tra le parti") dal Contraente/Assicurato alla Società, come data di inizio delle operazioni di trasloco. Per tale periodo, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”.
Trasloco. La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Ufficio reso inagibile a seguito di sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali. Limiti 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
Trasloco. (Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali) Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco. Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione inabitabile.
Trasloco. 1. Il Cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne comunicazione a TIM. Quest’ultima provvede ad effettuare il trasloco entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il Cliente stesso, mantenendo il medesimo numero ove tecnicamente possibile. TIM indica al momento della richiesta la data di appuntamento, anche ove concordata con il Cliente, in cui è previsto l'intervento del tecnico presso il luogo di ubicazione dell'impianto. Le date possono essere confermate o rimodulate da TIM anche tramite invio di SMS. Se il Cliente dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, TIM sospende, a decorrere dalla data indicata dal Cliente, il Servizio fino a quando il trasloco non è effettuato.
2. Il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto per il trasloco ed eventuali corrispettivi determinati in conseguenza dello stesso, che vengono preventivamente comunicati da TIM.
3. In caso di morosità, TIM non effettua il trasloco fino a quando il Cliente non ha provveduto a sanare la morosità pendente, come previsto nel precedente articolo 3.2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, nei casi in cui TIM effettua in ritardo il trasloco rispetto ai tempi concordati ovvero alla data di appuntamento di previsto trasloco già indicata, il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti al successivo articolo 33 ed ha la possibilità di richiedere il maggior danno, come previsto dal Codice Civile.
Trasloco. Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Trasloco. In caso di trasloco/trasferimento, l’assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di rischio, a condizione che sia ubicata nel territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della polizza.
Trasloco. In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della Polizza. In caso di trasloco/trasferimento parziale l’Assicurazione resta valida per l’Ubicazione indicata in Polizza e cessa di avere effetto per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova Ubicazione. Per la nuova Ubicazione, non sono operanti i punti: 2.7.18 “Atti di terrorismo”; 2.7.23 “Terremoto”; 2.7.24 “Crollo e collasso strutturale”; 2.7.25 “Allagamento”; 2.7.26 “Inondazione e Alluvione”.
Trasloco. In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.
Trasloco. Qualora il Contraente/Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto alla Compagnia la data di inizio trasloco in un’abitazione diversa da quelle indicata in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e di indennizzo previsti, anche per la nuova abitazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.