Common use of Specifiche modalità e termini di collaudo Clause in Contracts

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Construction Contract, Contract for the Execution of Works, Contract and Special Specifications for Public Works

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto le forniture siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavoridelle forniture, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 141, comma 2 3 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavoridelle forniture. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori dell’esecuzione ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavoridelle forniture. 4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 85. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 96. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Fornitura in Noleggio Operativo

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contract for the Execution of a Public Works Project

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 n.50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.gli 5. Rimarrà a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 n.207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contratto Di Appalto

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha al- tresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documen- ti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per di- mensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del- le provviste, e delle pattuizioni contrattualiche le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità com- plessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un annoan- no. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare regola- re esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo col- laudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo de- ducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate riscon- trate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie ne- cessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione nel- l'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme nor- me degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'ese- cutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo Quest'ul- timo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'ese- cutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contratto d'Appalto

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 141, comma 2 3 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà Rimane a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali siffatti obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli ex artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e D.Lgs 50/2016. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contract for Works

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori ha lo scopo di verificare e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto in termini e degli eventuali atti di prestazionisottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, obiettivi non solo per dimensioni, forma e caratteristiche tecnichequantità, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle pattuizioni contrattualiprovviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 141, comma 2 3 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 4. Il contraenteL'esecutore, a propria cura e spesa, metterà mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 5. Rimarrà Rimane a cura e carico del contraente dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 6. Nel caso in cui il contraente l'esecutore non ottemperi a tali siffatti obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempienteall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraentedell'esecutore. 7. Sono ad esclusivo carico del contraente dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagarepagare all'esecutore. 8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraenteall'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contratto Di Appalto