Contract
Assessorato Regionale Delle Attività Produttive | Presidenza del Consiglio dei Ministri
Citta di Catania Patto per lo sviluppo della città di Catania | |
PATTO PER CATANIA, PROGETTO CT001 – “RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI DELLA RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA”. | ||
Verifica | Validazione | Approvazione |
Visti | ||
PROGETTO ESECUTIVO | ||
Oggetto dell’elaborato: | SCHEMA DI CONTRATTO | |
Scala dei disegni: | Il Responsabile Unico del Procedimento P.I. Santo Pulvirenti | Il Progettista (Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) |
Data progetto originario 30-11-2011 | ||
Revisione: - 26/10/2018 – Verbale di verifica del 01/10/2018 | ||
Elaborato: V.04 |
IRSAP
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
L.R. 8/12
PATTO PER CATANIA, PROGETTO CT001 – “RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI DELLA RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA”.
Codice CUP: Codice CIG:
L’anno duemila…………, il giorno ……….., del mese di , nei locali dell’Istituto Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive …………………………………………………………………...
SONO PRESENTI
Da una parte l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a ……………………….. Cod.Fisc nella
qualità di direttore Generale dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Cod. Fisc.
……………………………., con sede in , presso la quale è stato domiciliato per
la carica, nominato giusta delibera ………………………….. che, ancorché non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, e a ciò autorizzato a sottoscrivere il presente contratto per conto dell’Ente che rappresenta, così per come previsto dall’articolo
………………………………….
Dall’altra parte, il Sig. ………………… nato a ………………. il il quale interviene al presente
atto nella sua qualità di ……………………………. dell’Impresa …………………………………… - corrente in …………….. - Via …………….. - Partita IVA ………………… - ove esso comparente domicilia per la carica, iscritta al numero RG del Repertorio Economico Amministrativo presso la
Camera di Commercio di ……………...
PREMESSO
- che con Delibera del Commissario Straordinario ……………………….., è stato determinato di approvare il progetto esecutivo: PATTO PER CATANIA, PROGETTO CT001 – “RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI DELLA RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO
TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA”.
- che con successiva Delibera del Commissario Straordinario …………………, è stato determinato di attivare le procedure di gara, per l’affidamento dei lavori in argomento, mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo e a misura;
- che l’importo a base d’asta è stato fissato nella somma complessiva, compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di Euro 108.950,99 oltre IVA, in Euro 3.342.055,04 oltre IVA, per opere da effettuarsi a misura;
- che il bando e il disciplinare di gara, secondo quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2016 di attuazione al d.lgs. 50/2016, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’ANAC, sono stati pubblicati sulla Gazzetta della Regione Sicilia in data ………………Parte Seconda n. ….;
- che lo stesso, per estratto, è stato inoltre pubblicato su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale “………………………” e “………………….”, e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale “……………………..” e “ ”;
- che il ripetuto bando, in uno con il disciplinare di gara, è stato, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio
consortile e sul profilo del Committente;
- che la gara ha avuto inizio in data ………………., e proseguita in data ………………, in data ,
in data ………………. e in data ………………., come risulta dai verbali di gara nn. redatti
dalla Commissione di gara all’uopo nominata;
- che con verbale di gara n…. del , a conclusione dell’espletamento delle procedure di
gara, la commissione, previa verifica di tutte le documentazioni amministrative, delle offerte tecniche e delle offerte economiche, ha trasmesso al RUP la graduatoria finale delle imprese ammesse, per la formulazione della proposta di aggiudicazione all’amministrazione consortile,
- che con Determina del Direttore Generale dell’Ente …………………, i lavori, oggetto del presente contratto, sono stati definitivamente aggiudicati alla Impresa … - corrente
in …………….. - Via …………….. - Partita IVA che ha offerto un ribasso percentuale del
…….. e per l’importo complessivo determinato in valore assoluto di Euro comprensivo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dell’IVA;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- che al riguardo sono stati acquisiti i certificati rilasciati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di ……… prot. n. ……………………………. del ………………., in ordine al Impresa
………………………;
- che il certificato di cui sopra attesta che a carico dell’impresa non risultano pervenute presso la competente
C.C.I.A.A. liquidazione amministrativa coatta, ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016, così per come prescritto dal decreto di attuazione 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state pubblicate sull’Albo Pretorio della stazione appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale (…………………………………………), su due quotidiani a maggiore diffusione regionale ( ) e sul sito istituzionale dell’Ente;
- che i lavori sono stati finanziati con ……………………………………………
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa ha deciso di costituire la
garanzia definitiva mediante polizza assicurativa
TUTTO CIÒ PREMESSO
Da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Oggetto dell’appalto
1. L’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, nella persona del ,
affida all'impresa …………………………….. e per essa al costituito sig………………………….., che accetta, l'appalto relativo ai lavori PATTO PER CATANIA, PROGETTO CT001 – “RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI DELLA RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA”.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con ,
esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è :
Art. 2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 3.342.055,04 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro
108.950,99, oltre IVA 10%, per complessivi Euro ;.
2. Il contratto è stipulato a misura.
CATEGORIA DI OPERE | |||||||
Indicazioni speciali ai fini di gara | |||||||
Categoria | Classifica | Lavorazioni | Importo (Euro) | Incidenza | Prevalente o Scorporabile | Subappaltabile | |
OG6 | IV bis | 3.342.055,04 | 100% | Prevalente | Fino al 30% dell’importo complessivo | Art. 105 del D.lgs 50/2016 |
3. L'importo complessivo dei lavori previsti a misura, e a corpo per come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione appaltante.
4. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l’articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
5. Ai sensi dell’art.105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo.
Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell’inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori
1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 5 - Controlli
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al
progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Art. 6 - Pagamenti
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila,00).
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 120 (centoventi) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I lavori devono avere inizio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro di €………………(euro ………………..………..) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento
Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
Art. 10 - Disposizioni antimafia
1. L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro
………………… Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del
beneficio della riduzione del ……. % dell'importo garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che
l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il
………………. da ………………, per un importo garantito di Euro 3.600.000,00, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.
Art. 12 - Subappalto
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Art. 13 - Piani di sicurezza
1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore è obbligato:
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 16 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Art. 18 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro
………………….. oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.
Art. 19 - Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
-Allegato A –bando di gara;
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D – capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ;
Allegato E – capitolato speciale d’appalto; Allegato F – elaborati grafici progettuali esecutivi. Allegato G – elenco dei prezzi unitari;
Allegato H – Computo metrico estimativo;
Allegato I – piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 200, n. 81;
Allegato L – cronoprogramma dei lavori;
Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere;
Allegato N - le polizze di garanzia;
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero ……………….. fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere
……….. e la presente fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.
L’IMPRESA
L’ Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive