TIROLER
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ASSICURAZIONI.
Condizioni d’Assicurazione CasaSicura 1821.
WHI17, versione 01/2020
Il presente documento deve essere consegnato
tt
al Contraente prima della sottoscrizione del contra to. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.
Il presente documento è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
PARTE PRIMA – COME MI DEVO COMPORTARE QUALI INFORMAZIONI DEVO DARE pag. 9
Art. 1 descrizione del rischio pag. 9
Art. 2 aggravamento del rischio pag. 9
Art. 3 diminuzione del rischio pag. 10
Art. 4 trasloco pag. 10
Art. 5 ispezione dei rischi assicurati pag. 10
Art. 6 altre assicurazioni pag. 10
CHI È IL CONTRAENTE E L’ASSICURATO pag. 11
Art. 7 contraente ed assicurato pag. 11
Art. 8 eredi del contraente pag. 11
CHE DIFFERENZA C’È TRA DOLO E COLPA GRAVE pag. 11
Art. 9 esclusione della copertura per fatto volontario pag. 11
COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 11
Art. 10 definizione di sinistro e di serie di sinistri pag. 12
Art. 11 sinistri coperti pag. 12
Art. 12 obbligo di salvataggio pag. 12
Art. 13 misure minime di sicurezza per l’assicurazione furto con scasso pag. 12
Art. 14 obbligo di denuncia del sinistro pag. 13
Art. 15 obbligo di consentire l’accertamento del danno pag. 13
Art. 16 comportamento in caso di responsabilità civile pag. 14
COME POSSO COMUNICARE CON L’ASSICURATORE pag. 14
Art. 17 forma della comunicazione pag. 14
QUALE DIRITTO SI APPLICA pag. 14
Art. 18 rinvio alle norme di legge pag. 14
Art. 19 legge applicabile pag. 14
PARTE SECONDA – COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COS’È ASSICURATO pag. 15
Art. 20 cose assicurate pag. 15
Art. 21 beni di terzi pag. 15
Art. 22 in quali luoghi opera l’assicurazione delle cose mobili pag. 15
COME MI ASSICURO pag. 16
Art. 23 pagamento del premio; decorrenza della copertura assicurativa pag. 16
Art. 24 oneri fiscali pag. 16
Art. 25 adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie pag. 16 di operai e impiegati (FOI)
PER QUALE IMPORTO SONO ASSICURATO pag. 17
Art. 26 valore assicurato pag. 17
Art. 27 criteri e limiti di liquidazione pag. 18
Art. 28 ricostruzione in Italia pag. 18
COME E QUANDO RICEVO L’INDENNIZZO pag. 19
Art. 29 pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo pag. 19
Art. 30 anticipo sull’indennizzo pag. 19
Art. 31 deroga alla proporzionale pag. 19
Art. 32 assicurazione a primo rischio assoluto pag. 20
Art. 33 somme assicurate dopo il sinistro pag. 20
Art. 34 spese assicurate pag. 20
Art. 35 massimali e risarcimenti per l’assicurazione di responsabilità civile private pag. 20
Art. 36 procedura peritale pag. 21
Art. 37 rivalsa pag. 21
PARTE TERZA – LA DURATA DEL CONTRATTO, IL RINNOVO E I CASI DI RECESSO QUANDO INIZIA E QUANDO SI SOSPENDE LA COPERTURA ASSICURATIVA pag. 22
Art. 38 decorrenza della copertura assicurativa pag. 22
Art. 39 sinistri coperti pag. 22
Art. 40 sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento pag. 23
QUANTO DURA, QUANDO SI RINNOVA E QUANDO SI PUÒ DISDIRE IL CONTRATTO pag. 23
Art. 41 durata del contratto; quando si verifica il rinnovo e quando è necessaria la disdetta pag. 23
COSA SUCCEDE SE CESSA IL RISCHIO pag. 23
Art. 42 scioglimento del contratto per cessazione del rischio pag. 23
IN QUALI CASI È POSSIBILE IL RECESSO pag. 24
Art. 43 recesso per aggravamento del rischio pag. 24
Art. 44 recesso in caso di sinistro pag. 24
Art. 45 recesso in caso di procedura fallimentare, concordato ed esecuzione forzata pag. 24
Art. 46 recesso a seguito di divisione ereditaria pag. 24
CLAUSOLE CHE PER IL LORO CONTENUTO RICHIEDONO LA SEGNALAZIONE E LA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE IN POLIZZA AI SENSI DI LEGGE
Trasloco – art. 4 pag. 24
Subentro degli eredi – art. 8 pag. 25
Comportamento in caso di responsabilità civile – art. 16 pag. 25 Copertura delle spese per la difesa in ambito penale e disciplinare – art. 35.3.3 (estratto dell’art. 35) pag. 25 Opposizione a proposta risarcitoria - art. 35.3.4 pag. 25
Criteri e limiti di liquidazione – art. 27 pag. 25
Durata del contratto – art. 41 pag. 26
Recesso in caso di sinistro – art. 44 pag. 26
Recesso in caso di procedura fallimentare, concordato ed esecuzione forzata – art. 45 pag. 26
Recesso a seguito di divisione ereditaria – art. 46 pag. 26
PARTE QUARTA – QUALI ASSICURAZIONI POSSO ACQUISTARE | ||
AVVERTENZA | pag. 27 | |
Art. 47 ambito della copertura assicurativa | pag. 27 | |
SEZ. I - ASSICURAZIONE INCENDIO | pag. 27 | |
Art. 48 rischi e danni assicurati | pag. 27 | |
Art. 49 spese assicurate | pag. 28 | |
Art. 50 esclusioni | pag. 29 | |
SEZ. II - ASSICURAZIONE ACQUA CONDOTTA | pag. 30 | |
Art. 51 rischi e danni assicurati | pag. 30 | |
Art. 52 spese assicurate | pag. 31 | |
Art. 53 esclusioni | pag. 32 | |
SEZ. III - ASSICURAZIONE EVENTI ATMOSFERICI | pag. 33 | |
Art. 54 rischi e danni assicurati | pag. 33 | |
Art. 55 spese assicurate | pag. 33 | |
Art. 56 esclusioni | pag. 34 | |
SEZ. IV - ASSICURAZIONE VETRI E CRISTALLI | pag. 35 | |
Art. 57 rischi e danni assicurati | pag. 35 | |
Art. 58 spese assicurate | pag. 36 | |
Art. 59 esclusioni | pag. 36 | |
SEZ. V - ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI STRAORDINARI | pag. 37 | |
Art. 60 rischi e danni assicurati | pag. 37 | |
Art. 61 spese assicurate | pag. 37 | |
Art. 62 esclusioni | pag. 38 | |
SEZ. VI - ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO | pag. 38 | |
Art. 63 rischi e danni assicurati (copertura base) | pag. 38 | |
Art. 64 rischi e danni (copertura completa) | pag. 38 | |
Art. 65 spese assicurate | pag. 39 | |
Art. 66 esclusioni | pag. 40 | |
SEZ. VII - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (C.D. CAPOFAMIGLIA) pag. 41 | ||
Art. 67 | ambito dell’assicurazione | pag. 41 |
Art. 68 | rischi e danni assicurati | pag. 41 |
Art. 69 | affittacamere e appartamenti per ferie private | pag. 43 |
Art. 70 | proprietà di fabbricati e terreni | pag. 44 |
Art. 71 | proprietà di terreni non edificati | pag. 44 |
Art. 72 | esclusioni | pag. 44 |
GLOSSARIO
Alluvione/Allagamento Vedasi articolo “Inondazione”.
Aggravamento del rischio Ogni atto, fatto, avvenimento o condotta che può aumentare la pos-
sibilità che si avveri il rischio.
Assicurato È il soggetto tutelato dalla polizza di assicurazione che beneficia del contratto nel caso si verifichi l’evento previsto dal contratto.
Beni di terzi Fabbricati e contenuto di abitazioni che non sono di proprietà del Contraente.
Caduta e urto di aeromobili Si intende la caduta o l’urto di aeroplani e mezzi aerospaziali, dotati
e mezzi aerospaziali di equipaggio o meno, di loro parti o del loro carico.
Caduta massi/caduta sassi Con caduta massi e caduta sassi s’intende il distacco spontaneo e la
caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
c.c. Codice civile.
Colate detritiche La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa
di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
Conduttore È la persona che prende in conduzione l’immobile dal proprietario.
Contenuto di abitazioni Per contenuto s’intende tutto ciò che si trova all’interno delle abitazioni.
Ciò comprende tutti i beni mobili destinati all’uso e al consumo privato e di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Sono altresì ivi compresi beni di terzi – eccetto quelli del conduttore, del subconduttore e degli ospiti alloggiati a titolo oneroso – laddove non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazio- ne, come pure denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete.
Il contenuto di abitazioni comprende altresì l’arredamento di camere oppure appartamenti dati in affitto nell’ambito dell’attività di affittaca- mere privati, nonché attrezzature di uffici ad uso aziendale in misura subordinate e l’adattamento strutturale in locali di terzi, per esempio l’inserimento di una parete divisoria da parte del locatario.
Non sono compresi nel contenuto dell’abitazione: autoveicoli di ogni genere e relativi rimorchi, motocicli, barche a motore e a vela incl. ac- cessori, aeroplani, contentuto pertinente ad un’attività, merci di ogni genere e denaro aziendale e proveniente da collette.
Non sono considerati autoveicoli i ciclomotori, le biciclette, anche a pedalata assistita a motore elettrico e quindi sono da considerare come contenuto di abitazioni.
Contraente È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Non coincide necessariamente con l’assicurato.
Copertura sussidiaria Per copertura sussidiaria si intende una prestazione assicurativa che
opera solo nel caso in cui non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione.
Danneggiamento doloso, Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia
atti vandalici danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Danno a persone Per danno a persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o un dan-
no alla salute delle persone.
Danno da inquinamento Per danno da inquinamento s’intende il pregiudizio della qualità di
aria, terreno o acque a seguito di immissioni.
Danno differenziale Il danno differenziale è rappresentato da quelle componenti di danno
alla salute di una persona che abbia subito un infortunio sul lavoro, che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato attraverso l’assi- curazione Inail (articolo 38 Costituzione).
Danno materiale a cose Per danno materiale a cose s’intende il danneggiamento o la distru-
zione di cose materiali.
Per l’assicurazione furto con scasso anche la sottrazione di cose ma- teriali viene considerata come danno materiale a cose.
Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponi- bilità di dati memorizzati su supporto elettronico.
Denaro e valori assimilabili Rientrano in questa voce denaro e valori assimilabili di ogni genere,
derivanti da attività professionali libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con
cambio ufficiale e altri titoli di credito i quali non sono di uso privato/ personale e si riferiscono ad un’attività aziendale.
Disordini interni Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di perso-
ne si muove in modo tale da disturbare la quiete e l’ordine pubblico e commette atti di violenza contro persone o cose.
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’e- spansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
Esclusione Ogni ipotesi in cui è esclusa l’operatività del contratto di assicurazione.
Fabbricati Per fabbricati s’intendono:
• tutti gli edifici in senso stretto ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spa- ziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente anco- rate al terreno e di una certa stabilità. Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
- opere che costituiscono una parte integrante strutturale dei fabbricati;
- opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
- opere che nel capitale immobilizzato sono considerate fabbricati. A titolo esemplificativo: tettoie, palloni pressostatici, coperture, pen- siline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e poz- zetti, corridoi di comunicazione, recinzioni di fabbricati.
• tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobi- lizzato sono considerati fabbricati. A titolo esemplificativo:
- dispositivi parafulmine;
- impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale;
- impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illumina- zione, aerazione, climatizzazione, allarme, antincendio, rilevatori di fumo, di aspirazione installati in modo fisso, fotovoltaici e sprin- kler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclu- se installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
- pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
- pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa;
- battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
- scale, anche a pioli, saldamente collegate al fabbricato e aste por- tabandiera, anche esterne;
- porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettrica- mente (anche sbarre nelle recinzioni di fabbricati), inclusi tutti i re- lativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
- tende da sole installate in modo fisso;
- veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento, p.e. an- che raffstore;
- stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
- installazioni elettriche, di gas e di acqua inclusi gli accessori, ma senza dispositivi e apparecchi ad essi collegati;
- pavimenti installati in modo fisso, piastrelle, asfalto e pavimenta- zioni anche sul fondo assicurato;
- rivestimenti di balcone;
- antenne esterne;
- citofoni esterni e interni, impianti di azionamento di portoni e cancelli;
- piscine all’interno dei fabbricati inclusi dispositivi tecnici e copertu- re di piscine.
• Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli oneri di progettazione e urbanizzazione.
• Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche i fabbricati minori.
Fabbricati minori Con il termine fabbricati minori s’intendono esclusivamente garage,
rimesse, aree coperte e casette in giardino sul fondo assicurato. La somma assicurata di questi fabbricati deve essere compresa nella somma assicurata del fabbricato principale.
Fabbricati stabilmente abitati / Si intende per stabilmente abitato un fabbricato in cui si trova un’abi-
non stabilmente abitati tazione che viene utilizzata come dimora abituale in modo continua-
tivo. In caso contrario il fabbricato si intende non stabilmente abitato.
Fenomeni elettrici ed elettronici Gli effetti della energia elettrica (p. es. incremento dell’intensità di
corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersio- ne a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico) come pure sovra- tensione o induzione in seguito a fulmine indiretto.
Franchigia È una somma fissa e prestabilita che rimane in carico all’assicurato. Pertanto, quando è prevista, l’indennizzo sarà sempre riconosciuto al netto della franchigia.
Vedi anche “scoperto”.
Frane in roccia Con frane in roccia s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di
terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamen- te da una scarica elettrica derivante da un fenomeno meteorologico su cose (fulmine diretto).
Xxxxxxxxxxx di fumo Xxxxxxxxxxx di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento
del fabbricato assicurato non riconducibile a usura, corrosione, im- perfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole.
Furto con scasso Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali
indicati in polizza:
- sfondando o forzando porte, finestre o altre parti del fabbricato;
- superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’ac- cesso;
- e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose;
- aprendo le serrature con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false (chiavi realizzate illegalmente).
- utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ov- vero con una rapina.
- e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti precedenti.
Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro
- conformemente ai punti summenzionati, entra con la forza e scas- sina un contenitore, ovvero lo apre con xxxxxx o chiavi false;
- apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto;
- entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false.
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Guerra civile La Guerra civile è un conflitto armato di vaste proporzioni, nel quale
le parti belligeranti sono principalmente costituite da persone appar- tenenti alla stessa popolazione e quindi di uno stesso stato o paese, tipicamente divise in fazioni avverse.
Impianti esterni Si considerano impianti esterni contenitori di concime organico e ri-
fiuti, altalene, scivoli, cassoni per la sabbia, castelli da gioco, tappeti elastici, impianti sportivi, crocifissi, piloni votivi, insegne aziendali, in- segne pubblicitarie, lanterne, portabandiere, piscine e idromassaggi all’esterno incluse coperture e accessori.
Implosione Per implosione si intende danni da sottopressione.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende pro- pagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose). Vale altresì come incendio l’incendio doloso da terzi.
Indennizzo È la somma di denaro corrisposta dall’assicuratore all’assicurato a titolo di riparazione del danno causato da un sinistro.
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche straordinarie;
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Xxxxxxxxx È l’importo massimo che l’assicuratore è tenuto a versare in esecu- zione del contratto di assicurazione.
Onda sonica Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aero-
plani e oggetti in generale superano la velocità del suono.
Onde d’urto provocate L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria conse-
da valanghe quenziale alla stessa.
Ospite alloggiato È la persona che viene ospitata in casa dietro pagamento.
Premio È la somma che il contraente paga per ottenere la copertura assicu- rativa. È il prezzo del contratto.
Rapina Si configura una rapina quando, minacciando o usando violenza nei confronti del Contraente, delle persone che convivono con lui o di altre persone, legittimamente presenti nei locali indicati in polizza, vengono sottratti beni, ovvero ne viene estorta la consegna.
Ribellione Una ribellione è una resistenza aperta e violenta di più persone con- tro l’autorità dello Stato. Si tratta di una ribellione quando l’azione di resistenza si rivolge contro un governo in carica mediante l’impiego di armi.
Xxxxxxx È l’evento futuro e incerto che potrebbe rivelarsi economicamente sfavorevole per l’assicurato, provocando conseguenze dannose.
Rischio in quota Sussiste rischio in quota se il rischio da assicurare non è raggiun-
gibile tutto l’anno dai vigili del fuoco con veicoli antincendio per una organizzata ed efficiente lotta antincendio.
Rivoluzione La rivoluzione è un profondo e duraturo mutamento strutturale di uno o più ordini sociali o statuali. Esso avviene per lo più in modo repen-
tino oppure in un lasso di tempo relativamente breve.
Sabotaggio Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti pro- curati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Salvataggio L’assicurato è obbligato per legge ad attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno.
Sciopero Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un nu- mero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Scoperto È la percentuale sull’ammontare del danno, che rimane in carico all’assicurato. Ove è previsto lo scoperto, l’indennizzo sarà calcolato sottraendo la percentuale di scoperto.
Vedi anche “franchigia”.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Serrata Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipen- denti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Sinistro Per sinistro s’intende un evento dannoso derivante da un rischio as- sicurato.
Per quanto riguarda nello specifico l’assicurazione di responsabilità civile, si tratta di eventi dannosi che comportano o potrebbero com- portare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
Somma assicurata È il valore per il quale il contraente assicura il bene.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi
statici di neve o di ghiaccio depositatisi naturalmente.
Subconduttore È la persona che prende in conduzione l’immobile dal conduttore.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento del competente istituto per la meteorologia e la geodi- namica regionale.
Terrorismo Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivo- glia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideo- logico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
Ubicazione del rischio È il luogo dove opera l’assicurazione, indicato in polizza.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore assicurato Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi
delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuo- vo, il valore allo stato d’uso, il valore di mercato e il valore nominale.
Valore a nuovo Quale valore a nuovo di un fabbricato s’intendono le spese neces-
sarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e urbanizzazione. Per valore a nuovo di contenuto di abitazioni s’intendono le spese neces- sarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
Valore allo stato d’uso Il valore allo stato d’uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un
importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene.
Valore di mercato Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In
caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in conside- razione.
PARTE PRIMA - COME MI DEVO COMPORTARE
Descrizione degli obblighi di comportamento cui è tenuto il contraente.
Questi obblighi riguardano la correttezza e buona fede, le informazioni che egli deve fornire a TIROLER, il modo in cui fornirle.
Come ogni rapporto contrattuale, anche il contratto di assicurazione prevede che le parti si comportino reciprocamente con correttezza e xxxxxxxxx, collaborando lealmente tra di loro e informandosi reciprocamente sullo svolgimento del rapporto.
Obblighi dell’assicuratore/intermediario: fornire il set informativo (contenente le condizioni d’assicurazione, il documento informativo precontrattuale ed il documento informativo pre- contrattuale aggiuntivo) per adempiere agli obblighi di informazione e trasparenza posti a carico dell’assicuratore.
Obblighi del contraente: a) il contraente deve dare tutte le informazioni utili per la corret-
ta valutazione del rischio da assicurare.
b) il contraente, l’assicurato o il beneficiario deve evitare per quanto possibile che possa verificarsi un danno.
c) quando si verifica un danno, il contraente o l’assicurato deve informarne subito l’assicuratore, e deve evitare per quanto possibile che il danno peggiori.
LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Per rischio s’intende la possibilità che accada un danno.
Il contratto di assicurazione viene stipulato proprio per fornire al contraente l’indennizzo per questo danno.
Per questo motivo, la legge richiede al contraente di dare all’assicuratore tutte le informazio- ni rilevanti perché si possa concludere il contratto assicurativo a lui più adeguato.
Se il contraente non fornisce queste informazioni, è possibile perdere, in tutto o in parte, l’indennizzo.
Il contraente deve evitare che il rischio peggiori (c.d. aggravamento del rischio). Se questo non è possibile deve informare subito l’assicuratore.
Il contraente può stipulare più contratti di assicurazione con più assicuratori per proteggere lo stesso bene o proteggersi dallo stesso rischio. In questo caso, deve informare ciascuno degli assicuratori.
QUALI INFORMAZIONI DEVO DARE
Articolo 1 - Descrizione del rischio
1.1 Il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circo- stanze che sono rilevanti e importanti per la descrizione corretta e completa del rischio e del bene che intende assicurare.
Le domande poste dall’Assicuratore in maniera esplicita o per iscritto sono sempre conside- rate rilevanti.
1.2 La violazione di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale dell’inden- nizzo, e anche l’annullamento del contratto o il recesso dell’Assicuratore dal contrat- to di assicurazione, come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 c.x.
Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
2.1 Dopo aver fatto la descrizione del rischio, il Contraente deve evitare che il proprio comporta- mento, la propria negligenza o il comportamento di un terzo siano motivo di aggravamento del rischio.
Si veda a proposito anche quanto esemplificato negli artt. 12 e 13.
2.2 Se non è possibile evitare questo aggravamento, o se l’aggravamento è dovuto a circostan- ze non controllabili dal Contraente, egli ne deve informare immediatamente con racco- mandata postale o via PEC l’Assicuratore.
2.3 La violazione degli obblighi di cui all’articolo 2.1 e 2.2 - 12 e 13, può comportare la perdita parziale o totale dell’indennizzo nonché il recesso dell’Assicuratore dal con- tratto di assicurazione, come previsto dall’articolo 1898 c.x.
Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
3.1 Se il Contraente comunica all’Assicuratore che il rischio è diminuito, l’Assicuratore riduce il premio o le rate di premio successive e rinuncia al relativo diritto di recesso.
3.2 Il Contraente deve comunicare la diminuzione del rischio con raccomandata postale o via PEC.
Articolo 4 - Trasloco
4.1 In caso di trasloco le garanzie di polizza relative al solo contenuto vengono prestate sia nel luogo inizialmente indicato in polizza sia nel luogo di trasloco (sempre che la nuova ubi- cazione sia situata nel territorio italiano) fino alla fine delle operazioni di trasloco. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.
Se il trasloco comporta un aggravamento del rischio, il Contraente dovrà comunicar- lo immediatamente all’Assicuratore secondo le previsioni dell’articolo 2.
4.2 Alla fine delle operazioni di trasloco il contraente deve comunicare all’assicuratore l’indirizzo della nuova ubicazione.
Articolo 5 - Ispezione dei rischi assicurati
5.1 L’Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi e i beni assicurati.
Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le indicazioni ed informazioni relative ai rischi.
Articolo 6 - Altre assicurazioni
6.1 Il Contraente deve comunicare all’Assicuratore se ha già assicurato lo stesso bene o lo stesso rischio con altro Assicuratore, indicando specificamente il nome dell’altro Assicuratore e la somma assicurata.
6.2 Se il contraente decide di assicurare lo stesso bene o lo stesso rischio con altro As- sicuratore dopo aver già concluso il contratto con TIROLER, dovrà comunicarlo a TI- ROLER per iscritto con raccomandata postale o con PEC, indicando anche in questo caso il nome dell’altro Assicuratore e la somma assicurata.
6.3 A norma dell’articolo 1913 c.c., in caso di sinistro il Contraente deve darne comunica- zione scritta con raccomandata postale o con PEC a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
6.4 Valgono le disposizioni dell’articolo 1910 c.c.
CHI È IL CONTRAENTE E L’ASSICURATO
Il contraente è la persona che stipula il contratto di assicurazione.
Di regola il contraente è anche l’assicurato, e cioè la persona che usufruisce dell’indennizzo. Tuttavia, è anche possibile che una persona stipuli il contratto di assicurazione per un’altra persona: in questo caso, il contraente e l’assicurato sono due persone distinte.
Articolo 7 - Contraente ed Assicurato
7.1 Il Contraente si presume coincidente con l’Assicurato.
7.2 Quando l’Assicurato è persona diversa dal Contraente, i diritti, le garanzie e le esclu- sioni previste dal presente contratto con riferimento al Contraente devono intendersi riferite all’Assicurato.
7.3 Quando l’Assicurato è persona diversa dal Contraente, l’Assicurato è tenuto ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono es- sere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell’Assicurato (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l’accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).
Articolo 8 - Eredi del Contraente
8.1 In caso di decesso del Contraente, gli eredi subentrano in via solidale nei diritti e negli obbli- ghi contrattuali. Dopo la divisione dell’eredità la polizza continua con l’erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le cose assicurate.
CHE DIFFERENZA C’È TRA DOLO E COLPA GRAVE
Articolo 9 - Esclusione della copertura per fatto volontario
9.1 Se il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario, i legali rappresentanti, l’amministratore o i soci provocano il danno con dolo, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di pagare l’indennizzo.
9.2 In deroga all’articolo 1900 c.c. l’Assicuratore risponde invece per i sinistri cagionati con col- pa grave.
COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicuratore, in forza del contratto di assicurazione, interviene in seguito al sinistro a risarcire, rimborsare o indennizzare l’assicurato.
Perché ciò possa avvenire, il Contraente o l’Assicurato deve informare immediatamente (cioè entro 3 giorni) l’Assicuratore che si è verificato il sinistro. La comunicazione (c.d. denuncia di sinistro) deve contenere tutte le informazioni essenziali e rilevanti.
La legge prevede la perdita totale o parziale dell’indennizzo, se il Contraente o l’Assicurato non in- forma debitamente l’Assicuratore.
Il Contraente o l’Assicurato ha altri obblighi (c.d. obbligo di salvataggio):
Deve fare il possibile perché sia evitato il sinistro. Se il sinistro accade comunque, deve fare in modo che il danno sia il più possibile ridotto, attivandosi per contenerlo ed evitando comportamenti che possano aggravarlo.
In caso contrario, potrà perdere, in tutto o in parte l’indennizzo.
Articolo 10 - Definizione di sinistro e di serie di sinistri
10.1 Per sinistro s’intende un evento che comporta o potrebbe comportare per il Contraente un danno materiale o una responsabilità patrimoniale (obbligo risarcitorio).
10.2 Più eventi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro.
10.3 Più eventi in successione, dovuti a cause collegate per natura e per tempistica tra di loro, sono considerati un unico sinistro.
ESEMPIO 10.1/10.2: A causa di un corto circuito scoppia un incendio nel mio appartamento (questo è un danno materiale) ma le fiamme danneggiano anche l’appartamento del vicino (questo è una responsabilità patrimoniale). Questo è un esempio di più eventi dovuti alla medesima causa.
ESEMPIO 10.3: A causa di una rottura di un tubo dell’acqua si verificano delle infiltrazioni che creano un corto circuito nell‘appartamento del vicino degenerando in un incendio (questo è l’esempio di più eventi in successione, dovuti a cause collegate per natura e per tempistica tra di loro).
Articolo 11 - Sinistri coperti
11.1 L’assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel periodo di validità del contratto di assicurazione (definito agli articoli 23, 38 e 39).
11.2 Inoltre per gli obblighi risarcitori vale: Se la causa del sinistro è antecedente alla sti- pulazione del contratto, il sinistro è assicurato solo se il Contraente o l’Assicurato non ne era a conoscenza.
Nel caso di danno alle persone, se non è possibile individuare il momento esatto di accadi- mento del sinistro, esso si dà per verificato al momento del primo accertamento medico.
Articolo 12 - Obbligo di salvataggio
12.1 Il Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
12.2 Ciò significa che il Contraente deve adottare tutte le precauzioni del caso per evitare che si verifichi il sinistro.
Se ciononostante il sinistro si verifica ugualmente, egli deve adottare tutte le precauzioni necessarie al massimo contenimento delle conseguenze dannose del sinistro.
12.3 Se il Contraente omette dolosamente questi suoi obblighi, perde il diritto all’indennizzo.
Se il Contraente omette colposamente questi suoi obblighi, l’indennizzo potrà essere ridotto in proporzione del pregiudizio determinato da tale omissione.
ESEMPIO 12.3: Nonostante un’infiltrazione d’acqua, di cui sono a conoscenza, xxxxxx i xxxx
della corrente a vista con la certezza che l’acqua raggiunga i cavi e ciò provoca un corto circuito con conseguente incendio (questo è il caso in cui il contraente omette dolosamente i suoi obblighi).
Dopo aver subito un furto in appartamento con danno ai vetri, prima che io riesca a sostituire il vetro, subisco un nuovo furto perché i ladri entrano dalla finestra rotta che io non ho messo in sicurezza diversamente (questo è il caso in cui il contraente omette colposamente i suoi obblighi).
Articolo 13 - Misure minime di sicurezza per l’assicurazione furto con scasso
13.1 Per l’assicurazione furto con scasso, l’obbligo di salvataggio volto a evitare il danno richiede al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure minime di sicu- rezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro:
13.2 In fabbricati stabilmente abitati:
13.2.1 Porte di entrata e di terrazze, finestre e ogni altra apertura dei locali assicurati devono essere chiusi correttamente. Le serrature presenti devono essere azionate. Ciò non
vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può in- tromettersi solo superando ostacoli aggravanti.
13.2.2 Contenitori di denaro, gioielli e simili devono essere chiusi correttamente.
13.2.3 Casseforti devono essere ancorate, murate o cementate a regola d’arte secondo le istruzioni fornite dal produttore.
Casseforti devono presentare i seguenti requisiti:
- Pareti e porte con spessore adeguato con accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione tramite mezzi meccanici usuali.
13.3 In fabbricati non stabilmente abitati:
13.3.1 Per i fabbricati non stabilmente abitati si danno per convenute tutte le misure di sicu- rezza previste per quelli stabilmente abitati. Ed inoltre:
13.3.2 Tutte le porte esterne (ad eccezione di porte di balconi e terrazzi di fabbricati ad uso abitativo) devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento.
13.3.3 Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento
Articolo 14 - Obbligo di denuncia del sinistro
14.1 Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
14.2 I sinistri da furto o da smarrimento di beni di terzi devono inoltre essere denunciati all’auto- xxxx competente.
14.3 Nella denuncia di sinistro devono sempre essere indicati:
- la descrizione del sinistro;
- la richiesta di danni avanzata dal danneggiato o da un suo legale;
- l’eventuale notifica di atti giudiziari;
- ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione.
Articolo 15 - Obbligo di consentire l’accertamento del danno
15.1 Il Contraente deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine per accertare la causa e l’ammontare del danno.
15.2 Il Contraente deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, met- tere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le eventuali spese sono a carico del Contraente.
15.3 Nel caso di danni strutturali al fabbricato, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario o dell’ufficio catastale che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
15.4 Fino a che non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell’Assicuratore, salvo il caso in cui tale modifica si renda necessaria per il salvataggio o comunque nell’interesse pubblico.
Articolo 16 - Comportamento in caso di responsabilità civile
16.1 Il Contraente non può, senza preventivo consenso dell’Assicuratore, riconoscere o soddisfare, in tutto o in parte, suoi eventuali obblighi risarcitori coperti dal contratto di assicurazione.
16.2 Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato eventualmente individuato e se- gnalato dall’Assicuratore, dargli tutte le informazioni necessarie e affidargli la condu- zione del processo.
16.3 L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per legali e periti che l’Assicuratore non abbia designato.
COME POSSO COMUNICARE CON L’ASSICURATORE
Articolo 17 - Forma della comunicazione
17.1 Tutte le denunce e le comunicazioni del Contraente all’Assicuratore, incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta.
17.2 Ove è espressamente previsto che la comunicazione debba essere fatta con raccomanda- ta postale o con PEC, il Contraente dovrà rispettare tale forma specifica a pena di nullità, invalidità e comunque inefficacia della comunicazione.
QUALE DIRITTO SI APPLICA
Articolo 18 - Rinvio alle norme di Legge
18.1 Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Articolo 19 - Legge applicabile
19.1 Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
PARTE SECONDA - COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Quali sono le cose, gli importi e tutte le altre prestazioni assicurate con il contratto. Xxxx succede dopo che l’assicuratore ha liquidato il sinistro.
Con il contratto di assicurazione il Contraente vuole tutelarsi contro gli eventi che possono creare danni e obblighi risarcitori.
In questa parte scopriamo quali sono le cose, gli importi e le prestazioni oggetto del contrat- to di assicurazione; come si fa ad acquistare l’assicurazione.
Viene anche spiegato che, quando l’assicuratore ha risarcito o rimborsato il Contraente, può a sua volta chiedere il risarcimento di queste somme alla persona che ha causato il danno.
COS’È ASSICURATO
Articolo 20 - Cose assicurate
20.1 Sono assicurate le cose (beni immobili e mobili) indicate in polizza, di proprietà del Con- traente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
20.2 Non sono assicurate le cose prodotte, acquistate o ordinate che ancora non si trovano nella proprietà del Contraente (ubicazione del rischio).
Articolo 21 - Beni di terzi
21.1 Sono assicurati anche i beni di terzi, se questi non sono già assicurati con un altro contratto di assicurazione o se non sono esclusi dalla copertura per accordi tra Contraente e proprietario.
21.2 Non sono assicurate le cose del conduttore, del subconduttore, degli ospiti alloggiati e dei dipendenti del Contraente.
Articolo 22 - In quali luoghi opera l’assicurazione delle cose mobili
22.1 Le cose mobili sono sempre assicurate se rimangono all’interno dei fabbricati indicati in polizza.
22.2 Per l’assicurazione incendio, le cose mobili sono assicurate anche se si trovano all’esterno, ma nella proprietà oggetto dell’assicurazione (ubicazione del rischio).
22.3 Per l’assicurazione incendio, le cose mobili assicurate si considerano coperte fino alla con- correnza del 10% della somma assicurata, qualora esse si trovino per non più di tre mesi al di fuori della proprietà oggetto dell’assicurazione (ubicazione del rischio) ma comunque entro i confini geografici dell’Europa o di uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediter- raneo e se non sussiste altra assicurazione da cui possa essere richiesto un indennizzo.
22.4 Per le assicurazioni acqua condotta ed eventi atmosferici, le cose mobili assicurate si consi- derano coperte fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, qualora esse si trovi- no per non più di tre mesi al di fuori della proprietà oggetto dell’assicurazione (ubicazione del rischio) ma comunque entro i confini geografici dell’Europa o di uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo e se non sussiste altra assicurazione da cui possa essere richie- sto un indennizzo, purché si trovino all’interno di fabbricati (non in tende o all’aperto).
ESEMPIO 22.3: se il contraente parte per un viaggio di lavoro o di vacanza e si porta con sé alcuni oggetti che normalmente sono all’interno della sua casa (abiti, computer, macchina fotografica ecc...) la Compagnia indennizza, in caso di incendio nel luogo di soggiorno, fino ad un
massimale del 10% di quanto è il valore assicurato dei beni (se il contraente ha assicurato EUR 100.000, la Compagnia in questo caso indennizza fino ad un massimo di EUR 10.000).
COME MI ASSICURO
Il premio di polizza è il prezzo che il contraente versa all’assicuratore per l’acquisto del contratto di assicurazione.
Questo prezzo comprende non solo il costo netto del contratto, ma anche gli eventuali costi di ge- stione e gli oneri fiscali.
In pratica, è il costo totale della polizza.
Il pagamento del premio al momento della stipula e del rinnovo del contratto è molto importante perché solo così il contratto risulta essere attivo.
Articolo 23 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa
23.1 Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, al più tardi a fronte della con- segna della polizza, e i premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
23.2 L’assicurazione è operante, se non diversamente concordato, dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.
23.3 Se il Contraente non paga le successive scadenze di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.
23.4 Se l’Assicuratore concede una copertura provvisoria, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell’Assicuratore.
Se il Contraente non paga il premio, la copertura provvisoria cessa dopo due mesi dal suo ini- zio, e comunque alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.
23.5 Per tutto il resto valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c.
ESEMPIO 23.4: Il modulo di proposta arriva in Direzione il giorno 13 dicembre. Dalle ore 00:00 del giorno successivo (14 dicembre) parte la copertura provvisoria. Il Contraente dovrà pagare il premio entro un massimo di 60 giorni (12 febbraio),
altrimenti la copertura provvisoria finisce. Se nel frattempo il Contraente riceve la polizza (per esempio il 20 gennaio) dovrà pagare entro un massimo di 30 giorni dalla data
di ricevimento (per esempio il 19 febbraio), altrimenti la copertura finisce alle ore 00:00
del trentesimo giorno (19 febbraio). Se il Contraente non paga entro i termini sopra indicati ma pagasse per esempio il 3 marzo la copertura ricomincia alle ore 00:00 del giorno successivo (per esempio il 4 marzo).
Articolo 24 - Oneri fiscali
24.1 Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 25 - Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
25.1 Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza per le relative garanzie.
25.2 Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d’inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
25.4 Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.
PER QUALE IMPORTO SONO ASSICURATO
Solitamente, come valore assicurato il contraente può scegliere tra:
- valore a nuovo: vedi glossario
- valore allo stato d’uso: vedi glossario
Con riferimento alle modalità di calcolo dell‘indennizzo, la polizza può prevedere la formula a valore intero o quella a primo rischio assoluto.
Con la formula a valore intero l’assicuratore indennizza la somma corrispondente al valore effettivo dei beni assicurati. Se il Contraente ha indicato un valore inferiore a quello effettivo il suo indennizzo viene proporzionato e l’assicuratore pagherà solo una percentuale (regola proporzionale).
Con la formula a primo rischio assoluto l’assicuratore indennizza il danno sino all’ammontare della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale.
Infine, per singole prestazioni, la polizza può prevedere:
- franchigia assoluta: una somma fissa e prestabilita che costituisce un tetto, al di sotto del quale l’assicurazione non indennizza il danno, e che rimane sempre a carico del contra- ente. In caso di franchigia, l‘indennizzo sarà sempre versato dall’assicuratore al netto della franchigia prevista;
- scoperto: a differenza della franchigia, non è un importo fisso ma è una percentuale sull’ammontare del danno. In caso di scoperto, l’indennizzo versato dall’assicuratore sarà calcolato sottraendo la percentuale di scoperto.
Articolo 26 - Valore assicurato
26.1 Quale valore assicurato di fabbricati e contenuto di abitazioni può essere pattuito:
- il valore a nuovo
- il valore allo stato d’uso.
26.2 Per l’assicurazione furto con scasso, il valore assicurato di elementi strutturali e contenuto di abitazioni è sempre il valore a nuovo.
26.3 Inoltre, il valore assicurato
- di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
- di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
- di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
26.4 Il valore assicurato di supporto dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
26.5 Il valore assicurato di altri beni mobili, diversi da quelli qui sopra nominati, è il valore di mercato.
26.6 ll valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato nel caso di cose di valore sto- rico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
ESEMPIO 26.7: se al contraente viene rubato un orologio del valore di EUR 200,00
ma per il contraente il valore è nettamente superiore in quanto avuto in regalo dal padre ecc... , la Compagnia indennizza solamente il valore oggettivo e non soggettivo.
26.7 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 27 - Criteri e limiti di liquidazione
27.1 Per ciò che concerne i fabbricati, gli elementi strutturali e il contenuto di abitazioni:
27.1.1 Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo:
in caso di distruzione vengono rimborsate le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro,
in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori alle spese necessarie per la ricostruzione o il riacquisto.
Se, immediatamente prima del danno, il valore allo stato d’uso della cosa interessata era inferiore al 40% del valore a nuovo, e la cosa non era più utilizzata o oggetto di manutenzione, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.
Se, immediatamente prima del danno, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
27.1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso:
- in caso di distruzione vengono rimborsate le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, al netto di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto, al netto di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene Se, immediatamente prima del danno, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
27.1.3 Se è prevista l’assicurazione del valore di mercato:
- viene rimborsato il prezzo di vendita delle cose assicurate al reale valore di merca- to immediatamente precedente il sinistro. In caso di un fabbricato il valore del ter- reno non viene preso in considerazione.
27.2 Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito viene rimborsato il loro valore no- minale, immediatamente prima del sinistro.
27.3 Per supporto dati e simili vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove queste sono necessarie e compiute effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso con- trario sarà indennizzato solo il valore del materiale.
27.4 Per altri beni mobili
27.4.1 in caso di distruzione viene indennizzato il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il sinistro;
27.4.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie, tut- tavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.
27.5 Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
27.6 In ogni caso l’importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
ESEMPIO 27.1.1 valore a nuovo: Mio figlio aveva la bicicletta. Adesso è cresciuto e lui non la utilizza più. Se il valore attuale della bicicletta è di EUR 300,00 la Compagnia di Assicurazione rimborsa EUR 300,00 anche se nuova costa EUR 1.000,00. Se la stessa bicicletta viene però utilizzata
dalla sorella minore, la Compagnia d’Assicurazione rimborsa EUR 1.000,00 (valore a nuovo).
Articolo 28 - Ricostruzione in Italia
28.1 Se quale valore assicurato di fabbricati è convenuto il valore a nuovo, in caso di distruzione del fabbricato assicurato la ricostruzione può avvenire anche in un luogo diverso rispetto a quello dove il fabbricato si trovava originariamente, purché ubicato sul territorio italiano.
28.2 In tal caso l’indennizzo è tuttavia limitato all’importo che sarebbe occorso per la ricostruzio- ne nel luogo originario e di pari entità.
28.3 Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall’articolo 27.
COME E QUANDO RICEVO L’INDENNIZZO
Articolo 29 - Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
29.1 Inizialmente il Contraente ha solo il diritto all’indennizzo del valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
29.2 Il rapporto tra danno a valore a nuovo e danno a valore allo stato d’uso/valore di mercato è uguale a quello che intercorre tra valore a nuovo e valore allo stato d’uso/valore di mercato.
29.3 Successivamente il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo ecce- dente il pagamento di cui sopra solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’indennizzo dev’essere destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
- le cose ricostruite o rimpiazzate devono rimanere destinate alle medesime finalità o al medesimo impiego
- la ricostruzione o il rimpiazzo devono essere effettuati entro tre anni dal danno.
29.4 Una volta soddisfatti tutti i requisiti per la liquidazione del danno la Compagnia prov- vede al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni.
ESEMPIO 29.2.: Se il bene ha un valore a nuovo pari a 1.000, allo stato d’uso pari a 600, al valore di mercato pari a 800, e subisce un danno pari a 100, l’indennizzo sarà:
- nel caso di valore allo stato d’uso: il 60% del valore a nuovo, cioè 60
- nel caso di valore di mercato: l’80% del valore a nuovo, cioè 80
Articolo 30 - Anticipo sull’indennizzo
30.1 Trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo paga- mento parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
30.2 Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà un ade- guato importo da riconoscere a titolo di acconto.
30.3 Anche nel caso in cui non ci sia certezza circa l’obbligo di riconoscere l’indennizzo, l’Assicuratore concederà un acconto a condizione che il Contraente metta a dispo- sizione una garanzia, con l’obbligo di restituzione dell’acconto nel caso in cui non spetti l’indennizzo.
30.4 È in ogni caso necessario il consenso dei beneficiari del vincolo.
Articolo 31 - Deroga alla proporzionale
31.1 Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sot- toassicurazione), si deroga alla regola proporzionale di cui dall’articolo 1907 c.c. come segue:
31.1.1 Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l’As- sicuratore indennizza l’intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
31.1.2 Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l’Assi- curatore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore assicurato della cosa, fino alla concorrenza della somma assicurata.
ESEMPIO 31.1.1: il mio fabbricato ha un valore a nuovo pari a EUR 100.000,00 ma è stato assicurato per EUR 90.000,00 (non supero il 20%). Nel caso ci fosse un danno, anche parziale, l’Assicuratore rimborsa il danno totale fino al raggiungimento dei EUR 90.000,00 (valore assicurato). In caso di un danno di EUR 1.000 il mio indennizzo ammonta a EUR 1.000.
ESEMPIO 31.1.2: il mio fabbricato ha un valore a nuovo pari a EUR 100.000,00 ma è stato assicurato per EUR 60.000,00 (supero il 20%). Nel caso ci fosse un danno, anche parziale l’Assicuratore rimborsa il danno nel modo seguente: i EUR 60.000 vengono rivalutati del 20%. Il risultato è EUR 72.000. Un danno, per esempio di EUR 1.000 viene moltiplicato con questo importo e il risultato viene messo in relazione al valore assicurato, cioè
72.000 x 1.000 = 72.000.000 /100.000. In questo caso il mio indennizzo ammonta a EUR 720.
Articolo 32 - Assicurazione a primo rischio assoluto
32.1 Se è pattuita l’assicurazione a primo rischio assoluto, l’Assicuratore indennizza il danno ef- fettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 c.c e all’articolo 31.
32.2 Si applica quanto previsto dall’articolo 33.2.
Articolo 33 - Somme assicurate dopo il sinistro
33.1 La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
33.2 Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio as- soluto. In questo caso le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo si riducono con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
ESEMPIO 33.2: La somma assicurata a primo rischio assoluto è pari a EUR 10.000.
Si subisce un danno di EUR 2.000 a febbraio, per i restanti mesi dell’anno la copertura
a primo rischio assoluto sarà pari EUR 8.000 (10.000 meno i 2.000 già indennizzati a febbraio).
Articolo 34 - Spese assicurate
34.1 Oltre al valore del bene assicurato, la polizza prevede dei casi, indicati nelle singole ga- ranzie, in cui l’assicuratore rimborsa al contraente anche alcune spese sostenute in conse- guenza del sinistro.
Articolo 35 - Massimali e risarcimenti per l’assicurazione di responsabilità civile privata
35.1 Salvo quanto previsto dall’articolo 35.3, il massimale rappresenta la massima esposizio- ne dell’Assicuratore per un sinistro che rientra nella garanzia di responsabilità civile privata, anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.
Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a cose.
35.2 Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo massimo costituito da un multiplo del massimale di riferi- mento, come di seguito indicato:
35.2.1 Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo del massimale di riferimento.
35.2.2 Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio del massimale di riferimento.
35.2.3 Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento.
35.3 Spese
35.3.1 L’assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
35.3.2 Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarci- torio.
35.3.3 Ai sensi dell’articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 35.3.1 e 35.3.2 sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente
ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.
35.3.4 Se il contraente si oppone a una proposta risarcitoria dell’Assicuratore e l’Assicura- tore dichiara a mezzo raccomandata postale o PEC di tenere a disposizione la sua quota per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori somme maturate dopo la dichiarazione.
ESEMPIO 35.3: L’Assicuratore copre sempre le spese di difesa sostenute dal Contraente. Se il massimale viene utilizzato completamente per il pagamento del risarcimento l’Assicuratore copre anche le spese di difesa fino ad un massimo del 25% del massimale. Sono pagate anche le spese del procedimento penale, se concordate con l’Assicuratore.
Articolo 36 - Procedura peritale
36.1 Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano es- sere accertati da periti.
36.2 Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni di legge.
36.2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti;
- Nomi dei periti; ciascuna parte nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
36.2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non raggiungano un accordo, su richiesta di una o di entrambe le parti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del Contraente.
36.2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controver- si, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all’Assicuratore e al Contraente.
36.2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
36.3 La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 37 - Rivalsa
37.1 Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, gli subentra negli eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi, secondo l’arti- colo 1916 c.c. (diritto di rivalsa).
37.2 Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa nei confronti di xxxxxxxxx, coniuge, conviventi, ospiti o collaboratori domestici.
37.3 Nell’assicurazione della responsabilità civile l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate.
37.4 Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha ca- gionato il danno con dolo.
PARTE TERZA - LA DURATA DEL CONTRATTO, IL RINNOVO E I CASI DI RECESSO
Descrizione del momento d’inizio di operatività del contratto di assicurazione. Descrizione dei casi di sospensione e cessazione del contratto di assicurazione. Descrizione dei modi in cui è possibile prolungare e rinnovare il contratto.
Di norma il contratto di assicurazione ha inizio con il pagamento del premio da parte del contraente.
Tuttavia, per particolari esigenze manifestate dal contraente, il contratto di assicurazione può avere un inizio anticipato o posticipato. Di questo viene data evidenza nella polizza.
Di norma il contratto di assicurazione ha una durata annuale. Alla scadenza, questo contratto si rinnova sempre automaticamente per un anno (c.d. tacito rinnovo), a meno che il contra- ente o l’assicuratore non comunichi in tempo la sua volontà di interrompere il contratto (c.d. disdetta).
Vi possono essere dei casi in cui, anche per venire incontro alle necessità del contraente, il contratto di assicurazione ha invece una durata inferiore all’anno. Questo tipo di contratto, a differenza degli altri, si interrompe automaticamente alla scadenza, senza necessità di dare disdetta.
Infine, vi sono dei casi particolari – qui sotto specificamente indicati – che permettono al contraente e all’assicuratore di svincolarsi dal contratto in via eccezionale anche prima della scadenza (c.d. recesso).
QUANDO INIZIA E QUANDO SI SOSPENDE LA COPERTURA ASSICURATIVA
Articolo 38 - Decorrenza della copertura assicurativa
38.1 L’assicurazione è operante, se non diversamente concordato, dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.
38.2 Se l’Assicuratore concede una copertura provvisoria, l’assicurazione diventa ope- rante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell’Assicuratore.
Se il Contraente non paga il premio, la copertura provvisoria cessa dopo due mesi dal suo inizio, e comunque alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla con- segna della polizza.
38.3 Per tutto il resto valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c.
ESEMPIO 38.2: Il modulo di proposta arriva in Direzione il giorno 13 dicembre. Dalle ore 00:00 del giorno successivo (14 dicembre) parte la copertura provvisoria. Il Contraente dovrà pagare il premio entro un massimo di 60 giorni (12 febbraio), altrimenti la copertura provvisoria finisce.
Se nel frattempo il Contraente riceve la polizza (per esempio il 20 gennaio) dovrà pagare entro un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento (per esempio il 19 febbraio), altrimenti la copertura finisce alle ore 00:00 del trentesimo giorno (19 febbraio).
Se il Contraente non paga entro i termini sopra indicati ma pagasse per esempio il 3 marzo la copertura ricomincia alle ore 00:00 del giorno successivo (per esempio il 4 marzo).
Articolo 39 - Sinistri coperti
39.1 L’assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel periodo di validità del con- tratto di assicurazione.
39.2 Inoltre per gli obblighi risarcitori vale: I sinistri occorsi nel periodo di validità della co- pertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato non era a conoscenza della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.
39.3 Nel caso di danno alle persone, se non è possibile individuare il momento esatto di acca- dimento del sinistro, esso si dà per verificato al momento del primo accertamento medico.
Articolo 40 - Sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento
40.1 Se il Contraente non paga i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicura- zione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.
40.2 Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c. Restano impregiudicate le successive scadenze.
ESEMPIO 40: La copertura assicurativa scade il 31 dicembre, ma il contratto si è rinnovato per ulteriori 12 mesi, per cui il contraente deve pagare il premio successivo entro il 1° gennaio.
Il contraente, tuttavia, non paga, e quindi la copertura assicurativa viene sospesa dalle ore 00.00 del 31 gennaio. Il contraente in seguito paga il premio il 15 febbraio. La copertura assicurativa riparte dalle ore 00.00 del 16 febbraio.
QUANTO DURA, QUANDO SI RINNOVA E QUANDO SI PUÒ DISDIRE IL CONTRATTO
Articolo 41 - Durata del contratto.
Quando si verifica il rinnovo e quando è necessaria la disdetta
41.1 Il contratto è valido per il periodo indicato nella polizza.
41.2 Se il periodo di validità è inferiore ad un anno, il contratto cessa automaticamente senza richiederne la disdetta.
41.3 Invece, i contratti, la cui durata è di almeno un anno, vengono rinnovati automatica- mente e tacitamente con cadenza e durata annuale.
Per evitare il rinnovo tacito e automatico, sia il Contraente sia l’Assicuratore possono inviare disdetta entro 30 giorni prima della scadenza del contratto a mezzo racco- mandata postale oppure tramite PEC.
COSA SUCCEDE SE CESSA IL RISCHIO
Articolo 42 - Scioglimento del contratto per cessazione del rischio
42.1 Il contratto di assicurazione si scioglie se viene meno il rischio oggetto dell’assicurazione.
42.2 Tuttavia l’Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del ri- schio non gli sia comunicata con raccomandata postale o con PEC, o non ne venga altrimenti a sua conoscenza.
42.3 I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
ESEMPIO 42: Ho stipulato una polizza a copertura della mia casa per il periodo 01.01.2019-31.12.2019. Il contratto assicurativo prevede il rinnovo annuale automatico. Il 01.11.2019 demolisco la mia casa. Viene quindi meno il rischio assicurato.
Tuttavia, solamente il 25.02.2020 comunico all’Assicuratore di aver demolito la mia casa. Nel frattempo il contratto si era automaticamente rinnovato anche per l’intero 2020 (01.01.2020-31.12.2020). Quindi, sono tenuto a versare il premio anche per l’intero periodo 01.01./31.12.2020
IN QUALI CASI È POSSIBILE IL RECESSO
Articolo 43 - Recesso per aggravamento del rischio
43.1 Ove ricorrano i presupposti dell’art, 1898 c.c., l’Assicuratore può recedere dal con- tratto di assicurazione in caso di aggravamento del rischio.
Sull’aggravamento del rischio si rinvia all’articolo 2.
43.2 Tuttavia spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Articolo 44 - Recesso in caso di sinistro
44.1 Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di rece- dere dal contratto di assicurazione con l’invio di una comunicazione a mezzo racco- mandata postale oppure tramite PEC.
44.2 Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo.
44.3 Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della co- municazione.
Articolo 45 - Recesso in caso di procedura fallimentare, concordato ed esecuzione forzata
45.1 Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Con- traente, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.
Articolo 46 - Recesso a seguito di divisione ereditaria
46.1 A seguito della divisione ereditaria delle cose assicurate prevista dall’art. 8.1, l’Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della divisione, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
CLAUSOLE CHE PER IL LORO CONTENUTO RICHIEDONO LA SEGNALAZIONE E LA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE IN POLIZZA AI SENSI DI LEGGE
INFORMAZIONE IMPORTANTE: Nelle precedenti tre parti sono riportate alcune clausole, che per il loro contenuto vanno poste con apposita segnalazione all’attenzione del contraente, perché questi le legga e ne prenda atto con particolare consapevolezza.
Nella proposta di assicurazione/polizza queste clausole saranno nuovamente segnalate e il contra- ente sarà per legge chiamato a sottoscriverle appositamente.
Per rendere più trasparente l’informazione le rispettive clausole sono riportate qui integralmente con il loro specifico numero e contenuto:
Articolo 4 - Trasloco
4.1 In caso di trasloco le garanzie di polizza relative al solo contenuto vengono prestate sia nel luogo inizialmente indicato in polizza sia nel luogo di trasloco (sempre che la nuova ubica- zione sia situata nel territorio italiano) fino alla fine delle operazioni di trasloco.
Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Se il trasloco comporta un aggravamento del rischio, il Contraente dovrà comunicarlo im- mediatamente all’Assicuratore secondo le previsioni dell’articolo 2.
4.2 Alla fine delle operazioni di trasloco il contraente deve comunicare all’assicuratore l’indirizzo della nuova ubicazione.
Articolo 8 - Gli eredi del Contraente
8.1 In caso di decesso del Contraente, gli eredi subentrano in via solidale nei diritti e negli obbli- ghi contrattuali. Dopo la divisione dell’eredità la polizza continua con l’erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le cose assicurate.
Articolo 16 - Comportamento in caso di responsabilità civile
16.1 Il Contraente non può, senza preventivo consenso dell’Assicuratore, riconoscere o soddi- sfare, in tutto o in parte, suoi eventuali obblighi risarcitori coperti dal contratto di assicura- zione.
16.2 Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato eventualmente individuato e segnalato dall’Assicuratore, dargli tutte le informazioni necessarie e affidargli la conduzione del pro- cesso.
16.3 L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per legali e periti che l’Assi- curatore non abbia designato.
Art. 35 (estratto) - Copertura delle spese per la difesa in ambito penale e disciplinare
35.3 Spese
35.3.1 L’assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
35.3.2 Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarci- torio.
35.3.3 Ai sensi dell’articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 35.3.1 e 35.3.2 sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.
Art. 35 (estratto) - Opposizione a proposta risarcitoria
35.3.4 Se il contraente si oppone a una proposta risarcitoria dell’Assicuratore e l’Assicura- tore dichiara a mezzo raccomandata postale o PEC di tenere a disposizione la sua quota per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori somme maturate dopo la dichiarazione.
Articolo 27 - Criteri e limiti di liquidazione
27.1 Per ciò che concerne i fabbricati, gli elementi strutturali e il contenuto di abitazioni:
27.1.1 Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo:
- in caso di distruzione vengono rimborsate le spese necessarie per ricostruire o riacquista- re le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che ave- vano al momento del sinistro,
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori alle spese necessarie per la ricostruzione o il riacquisto.
Se, immediatamente prima del danno, il valore allo stato d’uso della cosa interessata era inferiore al 40% del valore a nuovo, e la cosa non era più utilizzata o oggetto di manuten- zione, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.
Se, immediatamente prima del danno, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
27.1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso:
- in caso di distruzione vengono rimborsate le spese necessarie per ricostruire o riacqui- stare le cose assicurate, al netto di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto, al netto di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
Se, immediatamente prima del danno, un fabbricato era destinato alla demolizione non è
dovuto alcun indennizzo.
27.1.3 Se è prevista l’assicurazione del valore di mercato:
- viene rimborsato il prezzo di vendita delle cose assicurate al reale valore di mercato im- mediatamente precedente il sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non vie- ne preso in considerazione.
27.2 Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito viene rimborsato il loro valore no- minale, immediatamente prima del sinistro.
27.3 Per supporto dati e simili vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove queste sono necessarie e compiute effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso con- trario sarà indennizzato solo il valore del materiale.
27.4 Per altri beni mobili
27.4.1 in caso di distruzione viene indennizzato il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il sinistro;
27.4.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie, tuttavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.
27.5 Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
27.6 In ogni caso l’importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Articolo 41 - Durata del contratto
Quando si verifica il rinnovo e quando è necessaria la disdetta
41.1 Il contratto è valido per il periodo indicato nella polizza.
41.2 Se il periodo di validità è inferiore ad un anno, il contratto cessa automaticamente senza richiederne la disdetta.
41.3 Invece, i contratti, la cui durata è di almeno un anno, vengono rinnovati automaticamente e tacitamente con cadenza e durata annuale.
Per evitare il rinnovo tacito e automatico, sia il Contraente sia l’Assicuratore possono inviare disdetta entro 30 giorni prima della scadenza del contratto a mezzo raccomandata postale oppure tramite PEC.
Articolo 44 - Recesso in caso di sinistro
44.1 Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata postale, oppure tramite PEC.
44.2 Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo.
44.3 Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunica- zione.
Articolo 45 - Recesso in caso di procedura fallimentare, concordato ed esecuzione forzata
45.1 Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.
Articolo 46 - Recesso a seguito di divisione ereditaria
46.1 A seguito della divisione ereditaria delle cose assicurate prevista dall’art. 8.1, l’Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della divisione, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
PARTE QUARTA - QUALI ASSICURAZIONI POSSO ACQUISTARE
Descrizione delle garanzie, e cioè dei casi in cui TIROLER interviene risarcendo o rimborsan- do l’assicurato.
Descrizione delle garanzie di base.
Descrizione delle garanzie aggiuntive, che il contraente può acquistare pagando un premio maggiore.
Descrizione dei casi in cui TIROLER non interviene (“esclusioni”)
In questa sezione sono riportate le singole garanzie che il contraente può acquistare con questo contratto di assicurazione.
Però vi sono eventi che rimangono esclusi dal contratto di assicurazione.
AVVERTENZA
Articolo 47 - Ambito della copertura assicurativa
47.1 Le garanzie evidenziate con “se esplicitamente convenuto”, si considerano generalmente escluse dal contratto e operano solo se indicate in polizza.
47.2 Non rientrano nella copertura assicurativa, oltre ai casi di dolo di chi beneficia della liquidazione del sinistro, anche le esclusioni previste per ciascuna delle garanzie.
47.3 Tutte le disposizioni specifiche che prevedono la copertura di un determinato rischio dero- gano le relative disposizioni previste da clausole di portata generale.
SEZIONE I: ASSICURAZIONE INCENDIO (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 48 - Rischi e danni assicurati
Sono coperti danni alle cose assicurate da:
48.1 Incendio;
48.2 Fulmine;
48.3 Esplosione;
48.4 Caduta e urto di aeromobili e mezzi aerospaziali con o senza pilota;
48.5 Implosione;
48.6 Caduta di ascensori e montacarichi;
48.7 Fenomeni elettrici ed elettronici.
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
48.8 Eventi sociopolitici di seguito elencati:
- Disordini interni;
- Danneggiamento doloso (da parte di terzi);
- Atti vandalici;
- Sabotaggio;
- Terrorismo;
- Sciopero e serrata
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata.
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limi- te massimo di indennizzo corrisponde alla rispettiva somma assicurata concordata in polizza.
48.9 Incendio del camino, così come i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento (incluso il relativo contenuto), anche se l’incendio scoppia all’interno degli stessi non trova applicazione l’art. 50.2., seconda riga.
48.10 Onda sonica;
48.11 Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento collegato a canne fumarie e camini adeguati;
48.12 Veicoli stradali ignoti
Sono coperti danni da veicoli stradali ignoti a fabbricati assicurati, ai campi e alle colture nonché alle recinzioni pertinenti al fabbricato assicurato;
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limi- te massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
48.13 Scoppio;
48.14 Xxxxx consequenziali
Sono assicurati i danni materiali che sono la conseguenza inevitabile degli eventi dannosi indicati agli articoli 48.1 a 48.6 e 48.8 a 48.13. La copertura è operante anche nel caso in cui la cosa assicurata stessa non sia colpita direttamente dall’evento dannoso.
I seguenti danni sono coperti qualora si verifichino in seguito agli eventi dannosi descritti agli articoli 48.1 a 48.13:
48.15 Danni a cose assicurate che si trovano nel luogo indicato in polizza (ubicazione del rischio);
48.16 Danni a terreni e colture che si trovano nel luogo indicato in polizza (ubicazione del rischio); L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limi- te massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
Se esplicitamente convenuto, sono coperti anche:
48.17 Danni a impianti esterni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 48.1-48.14;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
48.18 Xxxxx derivanti da responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi); L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura secondo le disposizioni dell’articolo 68.16. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla somma assicurata indicata in polizza.
48.19 Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali, causata dagli eventi descritti agli articoli 48.1.1-48.1.13.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 49 - Spese assicurate
49.1 Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assi- curato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
49.2 Spese accessorie
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
- Spese di estinzione dell’incendio
Sono spese sostenute per la lotta antincendio.
- Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ri- pristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smon- taggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la rico- struzione di parti di fabbricati.
- Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
49.3 Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
49.4 Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l’Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. La garanzia opera a condizione che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sini- stro a causa di incendio indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata al danno effettivamente documentato e subito.
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:
49.5 Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni origi- narie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L’Assicuratore indennizza detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
49.6 Spese di ripristino supporto dati
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa rife- rimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale. Detta garanzia è operante anche in caso di danni elettrici ed elettronici.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 50 - Esclusioni
50.1 Esclusioni generali. Sono esclusi i danni derivanti da:
- Eventi bellici di ogni genere;
- Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
- Provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
50.2 Sono specificamente esclusi:
- Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e con- trollati, calore o fumo;
- Danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
- Danni da bruciature (fuoco senza fiamma).
50.3 Sono esclusi dall’assicurazione fenomeni elettrici ed elettronici (Art. 48.7):
- Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconduci- bili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;
- Parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;
- Parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;
- Spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa dan- neggiata in sé;
- Danni indiretti di qualsiasi natura.
50.4 Sono esclusi dall’assicurazione eventi sociopolitici i seguenti danni (Art. 48.8):
- Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un’autorità di fatto o di diritto;
- Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio
- Danni cagionati dall’imbrattamento dei muri esterni del fabbricato
- Danni cagionati dal Contraente medesimo
- Danni cagionati da dipendenti
- Danni cagionati da terze persone che operano nell’esercizio
- Danni cagionati da abitanti o inquilini dei fabbricati assicurati.
50.5 Sono esclusi dall’assicurazione “fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento collegato a canne fumarie e camini adeguati” (Art. 48.11):
- Danni riconducibili ad usura, corrosione, difetti del materiale o manutenzione manchevole.
50.6 Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
50.7 Sono escluse dalle spese assicurate:
- le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio (Art.
49.1).
- le spese sostenute per interventi operati sconsideratamente (Art. 49.1).
SEZIONE II: ASSICURAZIONE ACQUA CONDOTTA (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 51 - Rischi e danni assicurati
Sono assicurati, con una franchigia di EUR 150,- per ogni sinistro:
51.1 Xxxxx alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, rubinetteria o dispositivi ad essi collegati.
51.2 Tubature all’interno del fabbricato;
A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa si estende, fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio assoluto indicato in polizza, a:
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, im- pianti solari e di climatizzazione, situati all’interno del fabbricato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua con- dotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, a condizione che detti danni non siano riconduci- bili a corrosione, usura o logorio e che siano all’interno del fabbricato.
Se esplicitamente convenuto si considerano coperti:
51.3 Danni da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua;
Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’ac- qua all’interno del fabbricato assicurato. Non è necessario che gli acquari, i letti ad acqua e le colonne d’acqua siano collegati alla rete idrica. Sono esclusi i danni graduali.
Per la garanzia “fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
51.4 Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali causata dagli eventi di cui all’articolo 51;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:
51.5 Tubature all’esterno del fabbricato;
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, situate all’esterno del fabbricato purché rientri nel luogo indicato in polizza (ubicazione del rischio).
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua con-
dotta e alle condutture del gas, a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, situate all’esterno del fabbricato purché rientri nel luo- go indicato in polizza (ubicazione del rischio).
Per la garanzia “tubature all’esterno del fabbricato” vale la somma a primo rischio assoluto indicata in polizza.
51.6 Copertura estesa;
- Spese di ricerca e ripristino di rottura di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas all’interno del fabbricato assicurato a causa di corrosione, usura o logorio;
- Rimozione di danni a guarnizioni di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas
all’interno del fabbricato assicurato;
- Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati alla tubazione all’interno del fabbricato assicurato se essa è necessaria in seguito alla riparazione o al ripri- stino di un tubo rotto;
- Danni da rottura e gelo alla rubinetteria e a dispositivi acquiferi collegati alla tubazione
all’interno del fabbricato assicurato.
Per la garanzia “copertura estesa” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
51.7 Rimozioni di ostruzioni:
- Le spese sostenute per rimuovere ostruzioni di tubi di scarico all’interno del fabbricato assicurato.
Per la garanzia “rimozioni di ostruzioni” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
51.8 Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
- Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da piscine all’interno del fabbricato oppure all’esterno purché rientri nel luogo indicato in polizza (ubicazione del rischio).
Articolo 52 - Spese assicurate
52.1 Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assi- curato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
52.2 Spese accessorie
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
- Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ri- pristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smon- taggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la rico- struzione di parti di fabbricati.
- Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
52.3 Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese
peritali stesse.
52.4 Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l’Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. La garanzia opera a condizione che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di acqua condotta indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il danno effettiva- mente documentato e subito.
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:
52.5 Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni origi- narie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L’Assicuratore indennizza detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
52.6 Spese di ripristino supporto dati
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa rife- rimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
52.7 Costi sostenuti per la perdita di acqua
L’Assicuratore rimborsa le spese per la perdita di acqua che saranno addebitate al cliente da parte di un ente di fornitura di acqua in seguito ad un danno da rottura di tubazioni.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 53 - Esclusioni
53.1 Esclusioni generali. Sono esclusi danni derivanti da:
- Eventi bellici di ogni genere;
- Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
- Provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
53.2 Sono specificamente esclusi
- Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
- Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
- Danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
- Danni a tubature all’esterno del fabbricato (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 51.5;
- Danni rientranti nella copertura estesa (se non è stata concordata tale copertura) ai sensi dell’art. 51.6;
- Rimozioni di ostruzioni (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 51.7;
- Danni da fuoriuscita di acqua da piscine (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 51.8.
53.3 Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
53.4 Sono escluse dalle spese assicurate:
- le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio (Art. 52.1).
- le spese sostenute per interventi operati sconsideratamente (Art. 52.1).
SEZIONE III: ASSICURAZIONE EVENTI ATMOSFERICI (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 54 - Rischi e danni assicurati
54.1 Sono coperti, con una franchigia di EUR 150,- per ogni sinistro, i danni alle cose assicu- rate che si verificano come effetto diretto di:
- Tempesta;
- Grandine;
- Sovraccarico di neve;
- Caduta massi/caduta sassi;
- Frane in roccia.
Sono considerati effetto diretto anche quando parti di edificio, alberi, pali o oggetti analoghi cadono contro le cose assicurate.
Sono inoltre coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come conseguenza inevi- tabile di uno dei rischi sopra elencati.
Si considera inoltre coperta la perdita di cose assicurate in caso di sinistro conseguente ad uno dei rischi sopra elencati.
Se esplicitamente convenuto, sono altresì coperti:
54.2 Danni a impianti esterni derivanti da un evento atmosferico assicurato;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza;
54.3 Danni alle cose assicurate a causa di acqua piovana o acqua di disgelo a seguito di ostru- zione di grondaie o pluviali, anche in assenza di un evento atmosferico assicurato, fino ad EUR 5.000,- a primo rischio assoluto;
54.4 Danni a tende da sole installate in modo fisso, derivanti da un evento atmosferico assicurato; Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza, il telo viene risarcito al valore allo stato d’uso.
54.5 Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali, causata da un evento atmosferico assicurato.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 55 - Spese assicurate
55.1 Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assi- curato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
55.2 Spese accessorie
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
55.2.1 Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripri- stinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati.
55.2.2 Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quin- di per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
55.2.3 Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
55.3 Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
55.4 Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l’Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. La garanzia opera a condizione che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di eventi atmosferici indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il danno effettivamente documentato e subito.
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:
55.5 Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni origi- narie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L’Assicuratore risarcisce detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
55.6 Spese di ripristino supporto dati
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa rife- rimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 56 - Esclusioni
56.1 Esclusioni generali. Sono esclusi danni derivanti da:
- Eventi bellici di ogni genere;
- Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
- Provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
56.2 Sono specificamente esclusi:
- Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, alla- gamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche;
- Danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferi- che o ambientali persistenti;
I danni causati all’interno del fabbricato da acque di disgelo o meteoriche sono coperti se l’acqua penetra nei fabbricati a causa di un danneggiamento o una distruzione di elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse in seguito ad un sinistro;
- Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
- Danni causati da cedimento del terreno;
- Compromissione senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose.
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’inten- dono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è
necessario sostituire per motivi estetici.
- Danni dovuti al fatto che, fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
- Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collega- mento con esso era stato staccato.
- Danni da acque freatiche e danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione “drehkipp” e non stagne;
- Vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari (la pre- sente esclusione non opera per le vetrate di impianti solari e fotovoltaici);
- Cose mobili all’esterno ovvero trasportate;
- Danni a tende da sole installate in modo fisso (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 54.4.
56.3 Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
56.5 Sono escluse dalle spese assicurate:
- le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio (art. 55.1).
- le spese sostenute per interventi operati sconsideratamente (art. 55.1).
SEZIONE IV: ASSICURAZIONE VETRI E CRISTALLI (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 57 - Rischi e danni assicurati
Il contraente può scegliere tra copertura base e copertura top, e tra un limite di indennizzo massimo di EUR 2.500,- oppure uno di EUR 5.000,- per ogni singolo elemento di vetro.
57.1 Copertura base (rottura di vetri e cristalli a causa di eventi atmosferici)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre in seguito a tempesta, gran- dine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta di sassi, frane in roccia esclusivamente alle seguenti cose assicurate:
- Finestre, porte, finestre di tetto, pareti interne, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- Elementi strutturali di elettrodomestici e stufe (eccetto piani di cottura)
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete, acquari e terrari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti di cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro;
- Vetrate di impianti fotovoltaici e solari fissati al fabbricato assicurato.
57.2 Copertura top (rottura di vetri e cristalli indipendentemente dalla causa)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre indipendentemente dalla causa, esclusivamente alle seguenti cose assicurate:
- Finestre, porte, finestre di tetto, pareti interne, pavimenti e lucernari di fabbricati;
- Elementi strutturali di elettrodomestici e stufe (eccetto piani di cottura)
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete, acquari e terrari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti di cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro;
- Vetrate di impianti fotovoltaici e solari fissati al fabbricato assicurato.
Se esplicitamente convenuto, sono coperti i danni da rottura a:
57.3 Vetrate di piombo, xxxxxx e artistiche;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
57.4 Vetrate di piani di cottura.
Vale l’indennizzo massimo indicato in polizza.
Articolo 58 - Spese assicurate
58.1 Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assi- curato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
58.2 Spese accessorie
Nel limite dell’indennizzo massimo concordato si considerano assicurate:
- Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ri- pristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smon- taggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la rico- struzione di parti dei fabbricati.
- Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
- Spese per la messa in sicurezza di vetrate danneggiate (senza lavori straordinari)
- Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
Articolo 59 - Esclusioni
59.1 Esclusioni generali. Sono esclusi danni derivanti da:
- Eventi bellici di ogni genere;
- Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
- Provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
59.2 Sono specificamente esclusi:
- Danni a serre
- Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheg- giatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
- Danni a supporti e cornici;
- Xxxxx xxxxxxxxx;
- Xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
- Xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
- Vetrate di fabbricati aperti e tettoie;
- Vetrate di xxxxxx, xxxxxx e artistiche (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 57.3.
- Vetrate di piani di cottura (se non esplicitamente concordato) ai sensi dell’art. 57.4.
59.3 Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
59.4 Sono escluse dalle spese assicurate:
- le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio (art.
58.1).
- le spese sostenute per interventi operati sconsideratamente (art. 58.1).
SEZIONE V: ASSICURAZIONE EVENTI NATURALI STRAORDINARI (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 60 - Rischi e danni assicurati
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 500,- a titolo di franchigia.
Il limite di indennizzo per ogni singolo fabbricato, a scelta, ammonta ad EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-, e ad EUR 50.000,- per ogni singolo contenuto di abitazioni.
60.1 Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:
- Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe;
- Colate detritiche;
- Allagamento, alluvione e inondazione;
- Ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.
Articolo 61 - Spese assicurate
61.1 Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere ne- cessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assi- curato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
61.2 Spese accessorie
Nel limite dell’indennizzo massimo concordato si considerano assicurate:
- Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ri- pristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smon- taggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la rico- struzione di parti dei fabbricati.
- Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
61.3 Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo e comunque entro i limiti della somma assicurata.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
Articolo 62 - Esclusioni
62.1 Esclusioni generali. Sono esclusi danni derivanti da:
- Eventi bellici di ogni genere;
- Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
- Provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
62.2 Sono specificamente esclusi:
- Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un’inondazione, e danni da disgelo;
- Danni per masse di neve cadute dai tetti;
- Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;
- Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo;
- Danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
- Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collega- mento con esso era stato staccato.
62.3 Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
62.4 Sono escluse dalle spese assicurate:
- le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio (61.1).
- le spese sostenute per interventi operati sconsideratamente (61.1).
SEZIONE VI: ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 63 - Rischi e danni assicurati
(se è convenuta la variante di copertura base)
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 13, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia mini- ma di EUR 500,- per ogni sinistro.
63.1 Sono assicurate le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiaz- zo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso, consumato o tentato, o rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Per le parti comuni l’indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.
Articolo 64 - Rischi e danni assicurati
(se è convenuta la variante di copertura completa)
L’indennizzo viene decurtato in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 13, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia mini- ma di EUR 500,- per ogni sinistro.
Sono assicurati:
64.1 I danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato all’interno dei lo- cali indicati in polizza
64.2 I danni materiali conseguenti a rapina all’interno dei locali indicati in polizza
64.3 I danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza, se l’autore del furto con scasso o della rapina si è introdotto nei locali assicurati.
Limite di indennizzo massimo EUR 5.000,-.
64.4 Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottrat- ti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso o rapina. Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Per le parti comuni l’indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.
64.5 I danni derivanti dalla sottrazione, conseguente a furto con scasso o rapina, di denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, col- lezioni di francobolli e monete (in caso di fabbricati non stabilmente abitati, la copertura per i valori menzionati viene sospesa nei periodi di disabitazione) con i seguenti limiti di indennizzo:
64.5.1 se si trovavano all’interno del fabbricato:
- denaro, valori e libretti di risparmio – limite di indennizzo massimo EUR 500,-
- gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limi- te di indennizzo massimo EUR 2.000,-
64.5.2 se si trovavano in mobili, anche non chiusi a chiave:
- denaro, valori e libretti di risparmio – limite di indennizzo massimo EUR 1.000,-
- gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limi- te di indennizzo massimo EUR 4.000,-
64.5.3 se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure ancorate a regola d’arte al muro o al pavimento secondo le indicazioni del produttore):
- denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo massimo EUR 25.000,-
64.5.4 se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 250 kg oppure murata a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore):
- denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo massimo EUR 50.000,-
64.6 Oggetti d’arte, tappeti e quadri fino ad EUR 15.000,- indennizzo massimo per pezzo nei limiti della somma assicurata convenuta per il contenuto di abitazioni.
64.7 Posate e servizi di argenteria – limite di indennizzo massimo EUR 15.000,-
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurati:
64.8 Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali
Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in casseforti chiuse (peso mi- nimo 100 kg oppure fissate a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, cioè anco- rate al muro o al pavimento oppure murate)
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Questa copertura non è assicurabile se il fabbricato non è stabilmente abitato.
Avvertenza relativa ai limiti di indennizzo:
64.9 I limiti di indennizzo massimo citati operano nell’ambito della somma assicurata con- cordata per il contenuto di abitazione.
Articolo 65 - Spese assicurate
(se è convenuta la variante di copertura completa)
65.1 Spese di sostituzione della serratura.
Sono assicurate le spese per le necessarie modifiche delle serrature dei locali indicati in polizza, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto EUR 1.500,-.
65.2 Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine.
Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al ve- rificarsi dell’evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc), salvo che si tratti di provvedi- menti assunti inconsideratamente.
65.3 Spese per il ripristino e rimpiazzo di titoli, documenti e simili.
Limite di indennizzo massimo EUR 1.000,-.
65.4 Spese di perizia.
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 36 (procedura peritale) fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno dei beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti spese:
65.5 Spese accessorie.
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
- Spese di spostamento e di protezione.
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ri- pristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smon- taggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la rico- struzione di parti dei fabbricati.
- Spese di demolizione e di sgombero.
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
- Spese di smaltimento.
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
65.6 Spese di ripristino supporto dati.
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa rife- rimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza.
Articolo 66 - Esclusioni
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
66.1 furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso o una rapina;
66.2 dolo del Contraente o dei suoi rappresentanti;
66.3 danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Con- traente;
66.4 danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
66.5 danni per lucro cessante e xxxxx xxxxxxxxx;
66.6 danni indiretti di qualunque tipo e danni diretti derivanti da:
- eventi bellici di ogni genere;
- disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
- provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti;
- terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
- energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
SEZIONE VII: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (SE ESPLICITAMENTE CONVENUTO)
Articolo 67 - Ambito dell’assicurazione
67.1 Se il contraente o una persona con lui convivente ed iscritta nel suo stato di famiglia, è civil- mente responsabile (obblighi risarcitori), l’assicuratore risarcisce i danni
- per morte o lesioni fisiche (danni a persone):
- per danneggiamenti a cose (danni a cose).
67.2 Sono compresi i danni indiretti (ad es. interruzione o sospensione di attività, mancato gua- dagno) che sono conseguenza di danni a persone o a cose.
67.3 L’assicurazione riguarda esclusivamente la persona privata e non le attività commerciali, professionali o aziendali o comunque retribuite.
67.4 L’assicurazione è valida in tutto il mondo (fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 68.2 e 68.3 nonché agli artt. 69, 70, 71).
Articolo 68 – Xxxxxx e danni assicurati
A) Responsabilità civile verso terzi (RCT):
68.1 Ai sensi dell’articolo 67 la garanzia assicurativa si estende agli obblighi di risarcimento del Contraente in qualità di persona privata derivanti dai pericoli della vita quotidia- na, ad eccezione del pericolo derivante da un’attività commerciale, professionale o aziendale o comunque retribuita.
La garanzia comprende anche gli obblighi di risarcimento del contraente:
68.2 quale proprietario/detentore e/o conduttore di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature a essi pertinenti, a condizione che essi si trovino sul territorio della Repubblica Italiana e vengano utilizzati come dimora principale o secondaria.
68.3 derivanti dall’esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni, ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove richiesto dalla nor- mativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzio- ne dei lavori. La garanzia è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’im- porto di EUR 400.000,-
68.4 derivanti da danni provocati da incendio, esplosione e acqua condotta ai fabbricati o locali presi in affitto, in locazione o in leasing dal Contraente o da una persona assicurata per scopi abitativi o di vacanza; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale.
68.5 derivanti da danni provocati da incendio e esplosione al contenuto di fabbricati o locali presi in affitto o in locazione per scopi abitativi o di vacanza, a condizione che la conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
68.5.1 Estensione del rischio locativo (se esplicitamente convenuto).
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dal danneggiamento di locali ed del rela- tivo contenuto presi in affitto o in locazione, a scopi abitativi e vacanze a condizione che la
conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
68.6 derivanti da danni a beni di terzi, presi in custodia dal Contraente fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
68.7 derivanti da danneggiamento di beni di terzi, in seguito al loro utilizzo o altra attività privata fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro, franchigia di EUR 100,- per sinistro. Rimangono esclusi gli obblighi di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, aerei e natanti;
68.8 per danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di biciclette e di sedie a rotelle (anche a mo- tore elettrico);
68.9 per danni derivanti dall’esercizio di attività sportiva non professionale;
68.10 per danni derivanti dal possesso autorizzato e uso di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o come attrezzatura sportiva, regolarmente denunciate alle autorità; l’uso di armi per l’esercizio della caccia è escluso in ogni caso;
68.11 per danni derivanti da proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella di ogni tipo; la franchigia ammonta a EUR 100,- per sinistro;
La copertura assicurativa si estende altresì agli obblighi di risarcimento del rispettivo custo- de, assistente o responsabile autorizzato.
68.12 per danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di natanti a vela non superiori a 6,5 metri di lunghezza, barche a motore elettrico e di altri natanti non a motore nonché di “mo- dellini” di barca. Si considerano altresì assicurate obblighi risarcitori di persone coinvolte nell’uso del natante o da esso trasportate con il consenso del detentore;
68.13 danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di “modellini” di aerei non a motore fino ad un peso massimo di 5 kg;
68.13.1 “Modellini” di aerei a motore (se esplicitamente convenuto)
derivanti dalla detenzione e dall’uso di “modellini” di aerei a motore fino ad un peso massimo di 5 kg
68.14 per danni a cose derivanti da inquinamento fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale;
68.15 in seguito alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi degli articoli 2048 e 2049 c.c.
68.16 derivanti dalla responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi) L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione
68.17 per danni causati dai propri figli minori non conviventi con il Contraente.
68.18 per danni causati da minori affidati temporaneamente al Contraente.
68.19 per danni a minori affidati temporaneamente al Contraente.
68.20 per danni derivanti dall’attività di volontariato (copertura sussidiaria)
68.21 per danni causati dagli addetti ai servizi domestici nell’esercizio delle proprie mansioni per conto del Contraente;
68.22 per danni causati dai figli del contraente affidati temporaneamente ad una persona non convivente con il Contraente e non iscritta nel suo stato di famiglia. La garanzia opera per danni causati da detti minori a terzi e non al sorvegliante stesso. (Copertura sussidiaria);
68.23 derivanti da azioni di rivalsa dall’Assicurazione RC-Auto per guida illecita dei figli minori del Contraente.
68.24 derivanti al Contraente nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi. L’assicurazione è estesa anche alle azioni di rivalsa dall’assicurazione RC-Auto in conseguenza di fatti accidentali provocati dal Contraente nel- la sua qualità di trasportato su detti veicoli.
B) Responsabilità civile verso operai (R.C.O.) quale datore di lavoro di personale domestico
68.25 L’assicurazione si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) in qualità di civilmente responsabile:
68.25.1 ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso dell’INAIL e/o dell’INPS per tutti gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro addetti (in breve: regresso);
68.25.2 ai sensi del codice civile per danni non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 68.25.1. subiti dai prestatori di lavoro addetti (in breve: danno differenziale);
68.25.3 inoltre, per infortuni subiti da categorie di soggetti non tutelati dalle ipotesi di legge qui sopra indicate, qualora dalla prestazione sia loro derivata morte o lesioni che superano un grado di invalidità permanente del 6% (in breve: danni gravi).
68.25.4 Le singole coperture di cui agli articoli 68.25.1 - 68.25.3 operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:
Tutti i lavoratori dipendenti del Contraente | Regresso ai sensi dell’articolo 68.25.1 Danni differenziali ai sensi dell’articolo 68.25.2 |
I lavoratori occasionali ex articolo 48 D.lgs 81/2015 | Regresso ai sensi dell’articolo 68.25.1 Danni differenziali ai sensi dell’articolo 68.25.2 |
I lavoratori parasubordinati | Regresso ai sensi dell’articolo 68.25.1 Danni differenziali ai sensi dell’articolo 68.25.2 |
I soggetti che prestano la propria opera manuale a titolo meramente occasionale e di cortesia, senza percepire alcun compenso | Regresso ai sensi dell’articolo 68.25.1 Danni gravi ai sensi dell’articolo 68.25.3 |
68.25.5 Dall’assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
Articolo 69 - Affittacamere e appartamenti per ferie privati Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti garanzie:
69.1 Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dall’alloggio di ospiti nell’ambito della licen- za d’esercizio ai sensi della normativa vigente in materia.
69.2 Obblighi di risarcimento riconducibili a cose introdotte (portate) dagli ospiti (obbligo di custo- dia), la copertura assicurativa è prestata:
- per cose non consegnate al Contraente fino a 100 volte il prezzo del pernottamento per ciascun ospite;
- per cose consegnate al Contraente.
Il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
69.3 Xxxxx subiti dagli ospiti per il furto e/o la sparizione di biciclette, anche elettriche, anche se non sussiste una responsabilità da parte del Contraente.
Il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
69.4 Obblighi di risarcimento per danneggiamento, perdita o sparizione di veicoli a motore e componenti di essi, rimorchi e imbarcazioni dagli ospiti.
A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
69.5 Impianti ricreativi.
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla detenzione e conduzione di piscine, saune e aree giochi per bambini.
69.6 Proprietà di fabbricati e terreni.
Obblighi di risarcimento del Contraente quale proprietario di terreni ivi inclusi le installazioni e i fabbricati abitativi e/o parti di fabbricati abitativi che si trovano su di essi, adibiti a dimora principale o saltuaria nei quali viene svolta l’attività di affittacamere e appartamenti per ferie privati.
Articolo 70 - Proprietà di fabbricati e terreni
Se esplicitamente convenuto, si considerano assicurati i seguenti rischi:
Ai sensi degli artt. 67.1 - 67.3 sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente e di tutti gli even- tuali ulteriori proprietari di fabbricati e terreni per
70.1 la proprietà e la conduzione di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti.
La copertura assicurativa è operante anche se fondi, fabbricati o locali insistenti sui fondi pertinenti al fabbricato assicurato sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi,
70.2 l’esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristruttura- zione di fabbricati e di terreni di cui all’articolo 70.1, ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove richiesto dalla nor- mativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzio- ne dei lavori.
Per gli obblighi risarcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 68.25.
La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’im- porto di EUR 400.000,-
70.3 l’impiego di addetti ai servizi pertinenti al fabbricato assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni per conto del Contraente.
Per gli obblighi risarcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 68.25.
70.4 danni a cose in seguito a danni da inquinamento fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale.
70.5 danni da incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione/implosio- ne.
Articolo 71 - Proprietà di terreni non edificati
Se esplicitamente convenuto si considerano assicurate le seguenti garanzie:
71.1 Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla proprietà privata di boschi e terreni non edificati che esulano dalla definizione riportata all’art. 68.2.
Articolo 72 - Esclusioni
Non sono assicurati, se non previsto espressamente nelle singole clausole:
72.1 le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare, superano l’entità dell’obbligo di risarcimento stabilito per legge;
72.2 l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempi- mento;
72.3 obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia atomica;
72.4 obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal Contraente o dalle persone assicurate:
72.4.1 da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
72.4.2 derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;
72.4.3 da veicoli speciali a motore quali motoslitte, veicoli battipista, moto d’acqua e simili.
72.5 Obblighi di risarcimento per malattie professionali.
72.6 Danni causati:
72.6.1 al Contraente stesso;
72.6.2 alle persone conviventi e iscritte nello stesso certificato di famiglia del Contraente (persone assicurate);
72.6.3 relativamente all’assicurazione di responsabilità civile per la proprietà di fabbricati, agli assicurati nella loro qualità di proprietari di fabbricati in proporzione della loro quota di proprietà.
72.7 Obblighi di risarcimento per danni a:
72.7.1 cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in comodato, in locazio- ne, in leasing o in affitto;
72.7.2 cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per ri- parazione e/o servizio assistenza);
72.7.3 cose mobili che sono lo strumento, il mezzo o l’oggetto diretto di utilizzo, di traspor- to, di lavorazione o di altra attività;
72.7.4 parti di cose immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attivi- tà.
72.8 Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferi- che (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).
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