Spese assicurate. L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’ Art. 44 Casi assicurati. Tali oneri sono: - le spese dell’attività di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di periti in ge- nere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; - le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di Parte e/o di un perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa; - le spese relative al Contributo Unificato, se poste a carico dell’Assicurato; - le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autoriz- zata dall’Impresa – Xxxxxxx Xxxxxx Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in senten- za; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’ Art. 49 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale .
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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni, Insurance Contract, Insurance Contract
Spese assicurate. L’Impresa assume a proprio carico l’onere La Società assicura, fino alla concorrenza del massimale, per sinistro e per anno assicurativo, previsto dalla combinazione di garanzia prescelta ed indicato nel frontespizio di polizza il rimborso delle spese giudiziali legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per la tutela dei diritti in sede civile o la difesa penale, o per resistere all'azione di risarcimento per un evento verificatosi in relazione alle seguenti attività svolte nell’ambito dell’Attività praticata. Nei casi in cui l’Assicurato debba resistere a pretese risarcitorie di terzi, la garanzia è prestata unicamente a condizione che per lo stesso fatto sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e stragiudiziali conseguenti ai vale per le spese risultanti a carico dell’assicurato a norma dell’Art. 1917 III comma cod.civ. L'assicurazione comprende:
1. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali arbitri o periti incaricati con il benestare della Società, a norma del successivo Art.44.
2. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato, fino ad un massimo del 30% del valore di causa.
3. Le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario.
4. le spese liquidate a favore della controparte nei casi indicati all’ di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società a norma del successivo Art. 44 Casi assicurati. Tali oneri sono: - le spese dell’attività di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di periti in ge- nere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; - le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese Gestione delle vertenze – Scelta del Consulente Tecnico di Parte e/o di un perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa; - le spese relative al Contributo Unificato, se poste a carico dell’Assicurato; - le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autoriz- zata dall’Impresa – Xxxxxxx Xxxxxx Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; - le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in senten- za; - le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’ Art. 49 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale difensore.
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