Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
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