Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi: (1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento; (2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali; (3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato; (4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza; (5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte; (6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi; (7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento; (8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente; (9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso; (10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta; (11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo); (12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti; (13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata; (14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato; (15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa; (16) le spese relative al contributo unificato; (17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Spese assicurate. Nei ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale previsto pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio caricoall’art.12, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più dell’Assicurato nella fase stragiudiziale (se non diversamente pattuito) e nella fase giudiziale. Gli indennizzi vengono liquidati in Euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso. Più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense dai parametri forensi o della normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del Tribunale competenteprocedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Sempre nei limiti del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza), ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto (1). In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Contraente/ Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte controparte, se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso le spese, a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale. Qualora l’Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede. Le spese del consulente di parte vengono riconosciute nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. .. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. .. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. .. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad a un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività XXXXXX provvederà al rimborso dell’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e Consulenti Xxxxxxxconsulenti, qualora il Contraente/ Contraente/Assicurato dichiari di non sia essere autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° IV libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivoprocedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad a ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;
(18) le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 e ss.mm.ii.;
(19) A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale, Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale, Assicurazione Per La Tutela Legale
Spese assicurate. Nei ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale previsto pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’artall’art.12. 11Gli indennizzi vengono liquidati in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
(1) Spese giudiziarie ROLAND riconosce: - le spese processuali poste a carico dell’Assicurato; - le spese per la registrazione di atti giudiziari; - le spese per ottenere copia degli atti d’indagine.
(2) Xxxxxxx e scelta dell’Avvocato L’Assicurato ha il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. ROLAND liquida i compensi di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competenteAvvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
. La copertura viene prestata per le seguenti attività: • difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (21) (a), (b) e (d); • assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in caso un procedimento: - nel quale sussiste il pericolo di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso un’incriminazione propria o di altre persone assicurate; - stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso). Qualora nell’ambito di un ulteriore procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora , XXXXXX riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all’assistenza di tale professionista. Qualora, per qualunque ragione l’Assicurato ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente si applica in caso di revoca rinuncia o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;dell'Avvocato.
(3) Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4) Spese di viaggio dell’Assicurato XXXXXX riconosce solo le spese liquidate giudizialmente a favore di controparteviaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a. quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b. in caso di soccombenza;utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente. L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento. Le spese di viaggio vengono rifuse in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte XXXXXX xxxxxxxxxx: - le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e ), qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato; - a seguito di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un Consulente Tecnico di Parte consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti del tariffario della tariffa di riferimento; riferimento in vigore al momento della presenta-zione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. .. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferi-mento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora . Qualora, per qualunque ragione l’Assicurato ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente si applica in caso di revoca rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente;.
(96) Spese di traduzione XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le spese di mediazione finalizzata relative spese. Qualora XXXXXX autorizzasse l’Assicurato a provvedere alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se traduzione, il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% rimborso del relativo compenso. In costo fiscalmente documentato avverrà nel limite di euro 2.000,00 anche in caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” reiezione del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste sinistro denunciato a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione seguito della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale disamina della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivodocumentazione prodotta.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel certificato, i costi per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi, in quanto essi siano necessari, come segue:
(1) il compenso previsto dai parametri forensi o dalla tariffa forense normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell’autorità giudiziaria competente, XXXXXX riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del Tribunale competenteprocedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Sempre nel limite del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario fino ad Euro 2.000,00, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto 1). In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;; ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società Rappresentanza Generale per l'Italia Rappresentante Generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxxxxxx
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato dell’Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato dell’Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Qualora l’Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell’Autorità giudiziaria competente, XXXXXX riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell’Autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le ; 10)le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxxconsulenti tecnici, qualora il Contraente/ sottoscrittore del certificato/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le ; 11)le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Tutela Legale
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate In relazione ai casi assicurati di cui all’artall’Art. 1122, XXXXXX l’Impresa assume a proprio carico, carico le spese sostenute per le garanzie previste la difesa in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale sede extragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresidegli interessi dell’Assicurato quando rimane vittima di un Infortunio indennizzabile, nei limiti del Massimale indicato nel Modulo di Polizza. Rientrano nella copertura:
(1) . le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo, anche quando la ver- tenza deve essere trattata tramite il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività coinvolgimento di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso Organismo di vertenza instaurata all’esteroMediazione, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico nei limiti di riferimento o dalla prassi di calcolo cui agli applicabili parametri per la liquidazione dei compensi in vigore nello Stato di riferimentoper la professione forense;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato Indennità poste ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quelle quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte assunte transattivamente e a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparteIndennità spettanti agli Organismi pubblici;
(6) 3. le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costiperiti in genere in quanto siano poste a cari- co dell’Assicurato;
(7) il compenso per l’attività 4. le spese di un Consulente perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulen- te Tecnico di Parte nei limiti del tariffario e/o di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimentoun perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente5. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di attial Contributo Unificato, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale se poste a carico dell’Assicurato;
(15) 6. le eventuali spese del Legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa – Xxxxxxx Xxxxxx Legale – o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
7. le spese di registrazione della sentenza nonché processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
8. le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 due tentativi. È garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente secondo quanto previsto dall’Art. 27. Le Indennità di cui sopra saranno corrisposte all’Assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi. In caso di controversie tra il Contraente e l’Assicurato (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato o gli Assicurati), la copertura assicurativa opera esclu- sivamente a favore del titolo esecutivoContraente.
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Samples: Insurance Contract
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 212/2005 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale
Spese assicurate. Nei ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale previsto pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’artall’art.12. 11Gli indennizzi vengono liquidati in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
(1) Spese giudiziarie ROLAND riconosce: - le spese processuali poste a carico dell’Assicurato; - le spese per la registrazione di atti giudiziari; - le spese per ottenere copia degli atti d’indagine.
(2) Xxxxxxx e scelta dell’Avvocato L’Assicurato ha il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. XXXXXX liquida i compensi di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competenteAvvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
. La copertura viene prestata per le seguenti attività: • difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (21) (a), (b) e (d); • assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in caso un procedimento: - nel quale sussiste il pericolo di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso un’incriminazione propria o di altre persone assicurate; - stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso). Qualora nell’ambito di un ulteriore procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora , XXXXXX riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all’assistenza di tale professionista. Qualora, per qualunque ragione l’Assicurato ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente si applica in caso di revoca rinuncia o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;dell'Avvocato.
(3) Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4) Spese di viaggio dell’Assicurato XXXXXX riconosce solo le spese liquidate giudizialmente a favore di controparteviaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a. quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b. in caso di soccombenza;utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente. L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento. Le spese di viaggio vengono rifuse in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte XXXXXX xxxxxxxxxx: - le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e ), qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato; - a seguito di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un Consulente Tecnico di Parte consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti del tariffario della tariffa di riferimento; riferimento in vigore al momento della presenta-zione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. .. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora . Qualora, per qualunque ragione l’Assicurato ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente si applica in caso di revoca rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente;.
(96) Spese di traduzione XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le spese di mediazione finalizzata relative spese. Qualora XXXXXX autorizzasse l’Assicurato a provvedere alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se traduzione, il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% rimborso del relativo compenso. In costo fiscalmente documentato avverrà nel limite di euro 2.000,00 anche in caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” reiezione del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste sinistro denunciato a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione seguito della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale disamina della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivodocumentazione prodotta.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 212/2005 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) ; qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Assicurazione
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società:
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX Per le Controversie la Società assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizzasino al massimale indicato nell’art. 18 (Sez. IV Condizioni Generali di Assicurazione), gli oneri necessari alla per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi, salvo quanto previsto al successivo art. 3, come segue:
(1) . il compenso previsto dalla tariffa forense dai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competenteavvocato, come specificato all’art.25. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro. Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà la Società, su richiesta dell’Assicurato, a segnalare un avvocato, il quale potrà essere incaricato dall’Assicurato per la tutela dei suoi interessi. Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte
2. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato dell’avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali; Qualora, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione ragione, l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato all’avvocato designato per incaricarne un altro, XXXXXX la Società riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente Avvocatoavvocato.
3. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di della controparte, in caso di soccombenza;
(5) 4. le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio per l'attività dei consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è (C.T.P.), quando l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi assumere tali costi;
(7) il compenso 5. le spese per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte C.T.P. svolta in fase stragiudiziale e/o giudiziale; il compenso viene riconosciuto nei limiti del tariffario dei parametri di riferimentoriferimento attualmente in vigore; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
6. In pertanto, previa autorizzazione della Società (come indicato nel successivo art. 26, comma 8), vengono riconosciute le spese del consulente nominato dall’Assicurato ‐ senza alcun limite territoriale ‐ nel caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimentocui tale consulenza sia reputata necessaria dall’avvocato incaricato a sostegno delle ragioni del Notaio;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente7. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione e negoziazione assistita finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. ss.mm.ii e dalla L. 10 novembre 2014 n. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX la Società si fa carico fino al 50% del relativo delrelativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione e negoziazione assistita sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diversoavvocato diverso (ma non ulteriore) rispetto a quello che ha seguito la mediazione/negoziazione assistita;
(10) 8. le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxxconsulenti tecnici, qualora il Contraente/ Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) 9. le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad di marche e bolli per ottenere una copia integrale della stessasentenza;
(16) 10. le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Spese assicurate. Nei limiti Assimoco, nell’ambito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza nella forma a Primo rischio assoluto le spese, che siano conseguenza diretta e materiale del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11danno alle cose assicurate, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresinecessarie:
1 per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica autorizzata i residuati del Sinistro (1esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo fermo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimentoall’Art. 28 - Limite massimo dell’indennizzo;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali2 per demolire, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo sgomberare i residui rientranti nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione categoria “pericolosi” di cui al D.Lgs. n. 28/2010 152/2006 e ss.mm.iisuccessive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente;
3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, Merci assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all’Art. (28 - Limite massimo dell’indennizzo;
4 per ricostruire o riparare le Cose particolari. Il Risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In dodici mesi dal Sinistro;
5 in caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'esterodispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, vengono riconosciute le spese posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 distribuzione e ss.mm.iicomportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;Sono comprese:
(10a) le spese sostenute per l’IVA relative all’attività di avvocati riparare o sostituire le tubazioni e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato relativi raccordi che hanno dato origine alla detrazione dell’impostadispersione del gas;
(11b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati, e nei procedimenti speciali/d’urgenza limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del Fabbricato e per la Direzione Lavori. Assimoco, per tutte le garanzie di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXXpresente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivofranchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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Samples: Assicurazione Multirischi
Spese assicurate. Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’artall'art. 115 delle Norme che Regolano l’Assicurazione per la Tutela Legale, XXXXXX la Società assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicuratodell'Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato l'Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX la Società riconoscerà il compenso di quest’ultimo quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocatodell'Avvocato;
(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXXdalla Società. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXXdella Società, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato dell’Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato dell’Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6) le spese dell’attività dell'attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7) il compenso per l’attività l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’esteroall'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato l'Assicurata decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX la Società riconoscerà il compenso di quest’ultimo quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “dall'allegato "A” " del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX la Società si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “dall'allegato "A” " del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale Nell'eventuale fase giudiziale, l’Assicurato l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10) le spese per l’IVA l'IVA relative all’attività all'attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato l’Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’impostadell'imposta;
(11) le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12) con la previa autorizzazione di XXXXXXdella Società, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicuratodell'Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della delle stessa;
(16) le spese relative al contributo unificato;
(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
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Samples: Insurance Agreement