Spese coperte. Nei casi indicati in Polizza di cui al precedente Art. 2, sia in sede giudiziale che stragiudiziale e nei limiti del massimale convenuto, gli oneri di cui la Società si farà carico sono: 1. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e per un unico legale per ogni grado di giudizio; 2. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le materie elencate nelle prestazioni garantite; 3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art.5; 4. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti; 5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 6. le spese di giustizia; 7. il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; 8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; 10. le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato per la decisione di controversie previste dalla polizza; 11. le spese sostenute dal assicurato per la costituzione di parte civile; 12. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Sono oggetto della presente assicurazione solo i compensi forensi basati sui parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni. La Società non si assume il pagamento di: • Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Liberi Professionisti, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici Dentisti E Odontoiatri
Spese coperte. Nei casi indicati in Polizza di cui al precedente Art. 2, sia in sede giudiziale che stragiudiziale e nei limiti del massimale convenuto, gli oneri di cui la Società si farà carico sono:
1. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e per un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le materie elencate nelle prestazioni garantite;
3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art.5;
4. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
6. le spese di giustizia;
7. il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
10. le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
11. le spese sostenute dal assicurato per la costituzione di parte civile;
12. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Sono oggetto della presente assicurazione solo i compensi forensi basati sui parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni. La Società non si assume il pagamento di: • Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Della Tutela Legale Dei Medici
Spese coperte. Nei casi indicati in Polizza di cui al precedente Art. 2La Società, sia in sede giudiziale che stragiudiziale alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, gli assicura la Tutela Legale occorrente all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, nei casi indicati in polizza. Gli oneri di cui la Società si farà carico sono:
1. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione e per un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le materie elencate nelle prestazioni garantite;
3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art.5dell’Art. 13;
4. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di PeritiPeriti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’Art. 13;
5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
6. le spese di giustizia;
7. il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
8. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
9. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
10. le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
11. le spese sostenute dal assicurato per la costituzione di parte civile;
12. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Sono oggetto della presente assicurazione solo i compensi forensi basati sui parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni. La Società non si assume il l’onere del pagamento di: • Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
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