Spese non ammissibili. In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevatoal di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Inoltre, in base all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: • acquisto di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata per operazioni legate all’introduzione di misure di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali). In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle spese non ammissibili, si applica quanto stabilito nel bando di evidenza pubblica della singola misura.
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Samples: Disposizioni Attuative Generali
Spese non ammissibili. In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevatoal di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. InoltreA titolo esemplificativo si elencano alcune spese che, in base all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013nessun caso, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: • acquisto di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili:
1. Tali speseLe spese per l’acquisto di beni usati o per l’acquisto di veicoli effettuate in Italia;
2. Le spese di rappresentanza;
3. L’acquisto per l’acquisto di attrezzature strettamente personali e non trasferibili ai beneficiari finali;
4. Gli interessi passivi per eventuali anticipazioni e le perdite di cambio;
5. Sanzioni pecuniarie, rimangono non penali e spese per controversie legali;
6. IVA o altro tributo equivalente, se rimborsabile;
7. Le spese documentate con giustificativi di spesa intestati a soggetti diversi dal destinatario del contributo o dai partner, italiani o esteri, del progetto o dagli ER.
8. Le spese sostenute da soggetti partner e/o per soggetti partner selezionati senza procedure di evidenza pubblica, quando richieste dalla normativa vigente.. Nell’ambito dei singoli inviti a manifestare interesse, sono ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata le proposte progettuali per operazioni legate all’introduzione l’ottenimento di misure sovvenzioni da parte di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali)partenariati pubblico-privati, sempre che il coinvolgimento di soggetti privati sia conforme alle discipline proprie degli enti interessati;
9. In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle Le spese non ammissibilicorrettamente rendicontate, si applica quanto stabilito nel bando secondo le modalità previste dalla convenzione, dagli eventuali avvisi pubblici e dal presente manuale;
10. Le spese afferenti a categorie / progetti non preventivate / non coerenti con l’iniziativa;
11. Le spese del progetto sostenute prima dell’entrata in vigore della convenzione;
12. Le spese sostenute dopo la data di evidenza pubblica scadenza del periodo di durata della singola misuraconvenzione;
13. Le spese non supportate da documentazione in regola con la normativa fiscale;
14. Le spese il cui pagamento è stato effettuato in contanti, ad esclusione delle ipotesi espressamente consentite dalla normativa vigente;
15. Le spese del personale reclutato in difformità alla normativa vigente;
16. Le spese di taxi o NCC (noleggio con conducente), se non indispensabili e, comunque, se non supportate da adeguata motivazione;
17. Le spese per coffee-break o simili.
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Spese non ammissibili. In base ogni caso ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle spese relative agli investimenti previsti, saranno rispettate le condizioni specifiche contenute all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevatoal di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Inoltre, in base all’art. 45 55 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non 1974/2006. Non sono ammissibiliinoltre ammissibili a finanziamento:
a) gli acquisti di attrezzature usate;
b) gli acquisti in leasing;
c) gli interventi di demolizione;
d) gli interessi passivi;
e) l’IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
f) gli interventi di investimenti recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
g) le spese per l’acquisto lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
h) l’apprestamento di nuove locali da destinarsi ad uso ufficio e sale riunioni in strutture che già ne dispongono, salvo nei casi in cui la dotazione di nuovi uffici e sale riunioni sia conseguenza di radicali ristrutturazioni o di comprovata inadeguatezza delle strutture esistenti; in ogni caso non sono ammesse spese relative all’arredamento;
i) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature (compresi attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
j) i programmi informaticicarrelli elevatori, casse, cassoni, pallets, muletti e qualsiasi tipo di imballaggio;
k) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse di progettazione e direzione lavori qualora affidate a tale contratto: garanzia del concedente, costi componenti dei consigli di rifinanziamento amministrazione delle società richiedenti;
l) le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costituitesi a seguito di fuoriuscita degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, eccstessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non Non sono ammissibili le seguenti voci spese relative all'avvio di spesa: • acquisto nuove iniziative per la produzione di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali latte alimentare e loro messa a dimorayogurt in considerazione delle elevate capacità produttive già presenti in ambito provinciale. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono L’inammissibilità non ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata per operazioni legate all’introduzione di misure di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali). In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle spese non ammissibili, si applica ad attrezzature volte alla lavorazione di modeste quantità di latte, per la produzione di prodotti freschi e yogurt, ad integrazione delle referenze presenti presso il punto vendita del caseificio ed indirizzate pertanto alla vendita al dettaglio. Non sono ammissibili investimenti di sostituzione, ad eccezione di quanto stabilito precisato nel bando di evidenza pubblica della singola misurasuccessivo punto 14.
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Spese non ammissibili. In Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:
a) spese relative alle attività iniziate prima della presentazione della domanda di sostegno.
b) gli interessi passivi, il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e i dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.) ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali;
c) in base all’arta quanto previsto dall’ art. 69, 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo1303/2013, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevatoal di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi L'IVA che sia comunque recuperabile, non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Spetta ai soggetti richiedenti rapportarsi direttamente con l’Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare, tramite la produzione all’AdG del PSR Marche 2014/2020 di atti formali della stessa Agenzia, di riscontro delle loro istanze di interpello o richieste di parere sui singoli casi specifici, l’indetraibilità e quindi l’irrecuperabilità in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perdutoalcun modo dell’IVA delle fatture che hanno presentato o che presenteranno nella rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegate alle domande di pagamento di SAL o saldo.
d) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
e) spese per interventi di qualsiasi natura (es. Inoltrerealizzazione, ristrutturazione, manutenzione di strutture fisse) su strutture fisse o mobili
f) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
g) spese per investimenti allocati in base all’art. 45 del Reg. (CEterritori extra regionali;
h) n. 1305/2013spese bancarie
i) spese legali;
j) i costi interni al beneficiario relativi all’organizzazione ed al personale per il quale non sia dimostrato lo specifico impiego nel progetto, non sono ammissibili, nel caso sia in termini temporali che di investimenti attività svolta;
k) le spese per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature (beni strumentali durevoli, compresi i programmi quelli informatici;
l) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: • acquisto di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono materiale di cancelleria e di consumo;
m) le spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari;
n) le spese per le quali non ammissibili nel caso sia dimostrata la predetta misura venga attivata per operazioni legate all’introduzione di misure di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione congruità del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali). In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle spese non ammissibili, si applica quanto stabilito nel bando di evidenza pubblica della singola misuracosto con le modalità previste al precedente paragrafo.
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Samples: Sostegno Alla Cooperazione Di Filiera Per L’approvvigionamento Sostenibile Di Biomasse