Spese processuali Clausole campione

Spese processuali. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
Spese processuali. 1. Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenente sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.
Spese processuali. Nel caso di convalida di sfratto (non anche di licenza) per finita locazione, il giudice, con la stessa ordinanza di convalida, regola le spese del procedimento ai sensi degli artt. 91-92 c.p.c.,. Il valore della causa è quello di una annualità di canone Nel caso di convalida di sfratto per morosità, il giudice, con la stessa ordinanza di convalida, condanna l’intimato alle spese del procedimento, soltanto se l’intimante non ha chiesto – nello stesso atto di intimazione – l’ingiunzione di pagamento o vi ha rinunciato; altrimenti, la condanna alle spese è contenuta nel decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. Il valore della causa è pari all’ammontare del debito esposto nell’atto di intimazione. La liquidazione delle spese sarà effettuata sulla base del tariffario di cui al DM n.55/2014 come aggiornato dal DM n.37 dell’8.3.2018 (fase di studio e introduttiva). I difensori sono invitati ad esibire e quantificare in udienza l’esatto ammontare delle anticipazioni sostenute.
Spese processuali. In caso di licenza per finita locazione, le spese rimangono a carico dell’intimante. In caso sfratto per finita locazione, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, è pari a un’annualità di canone. In caso di sfratto per morosità, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, è pari all’ammontare della morosità attestata in prima udienza. I difensori sono invitati a indicare in udienza l’esatto ammontare delle anticipazioni. La liquidazione delle spese relative alla fase sommaria nelle procedure di sfratto, sarà effettuata sulla base del tariffario allegato al presente protocollo, determinato con riferimento ai parametri previsti dal D.M.55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva. Fino a nuova organizzazione da parte dell’Ufficio, il decreto ingiuntivo ex art. 664 cpc dovrà essere richiesto separatamente, in modalità telematiche, a seguito della convalida di sfratto per morosità in formato cartaceo. Nel caso di cessione del contratto di locazione, mentre la domanda di rilascio riguarda solo il conduttore attuale (cessionario), titolare passivo della pretesa di pagamento dei canoni rimane anche il cedente. L’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del cedente presuppone l’avvenuta richiesta di pagamento nei confronti del cessionario. Non potendosi verificare, nei confronti del cedente, il meccanismo di “non contestazione” che giustifica la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti del cessionario soccombente in sede di convalida di sfratto, il decreto ingiuntivo nei confronti del cedente sarà emesso privo della clausola di provvisoria esecutività. € 0/€ 1.100 € 340,00 € 374,00 € 1.101/€ 3.500 € 730,00 € 803,00 € 3.501/€ 5.200 € 975,00 € 1.072,00 € 5.201/€ 8.000 € 1.160,00 € 1.276,00 € 8.001/€ 15.000 € 1.300,00 € 1.430,00 € 15.001/€ 26.000 € 1.550,00 € 1.705,00 € 26.001/€ 52.000 € 52.001/€ 260.000 € 260.000/ € 520.000 € 2.630,00 € 3.710,00 € 4.860,00 € 2.893,00 € 4.081,00 € 5.346,00 Si precisa, a chiarimento della sopra estesa tabella, che i compensi ivi previsti saranno applicati per la sola fase sommaria del procedimento di sfratto, in assenza di opposizione alla convalida, e che tali compensi sono quantificati sulla base dei seguenti criteri: - facendo riferimento alle sole prime due fasi previste dal DM 55/2014 per i procedimenti per convalida locatizia: fase di studio e fase introduttiva; - applicando, per le locazioni ad uso abitativo: a) un valore intermedio tra il parametro medio prev...
Spese processuali. 1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: