Liquidazione delle spese Clausole campione

Liquidazione delle spese. La Società liquiderà al Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all’oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x'Xxx. 0000 xxx x.x. Xx spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.
Liquidazione delle spese. Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
Liquidazione delle spese. Il Comune, provvederà al rimborso della spesa rendicontata con presentazione delle fatture di acquisto e dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate, al raggiungimento dell’importo minimo di € 200,00. In particolare saranno oggetto di rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo: 1. l'acquisto di cibo, collari, trasportini e altro materiale di consumo per i cani accuditi; 2. € 10,00 forfettari per ogni cane vagante microchippato; 3. € 10,00 forfettari per ogni cane dato in adozione; La richiesta di rimborso spese, che non dovrà superare € 80,00 per cane, dovrà essere corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute con indicazione del microchip del cane accudito. Tale somma potrà essere superata in caso di terapie mediche prescritte dal veterinario convenzionato con l’Ente. Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione dovrà redigere un’apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività ed i risultati ottenuti.
Liquidazione delle spese. Le spese sono liquidate, previa approvazione da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa. La Società liquiderà all’assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di indennizzo/ risarcimento in relazione al petitum sostanziale o all’oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria e interessi spettano integralmente al Contraente. Spetta alla Società quanto liquidato all’assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.
Liquidazione delle spese. La Contraente rimborserà all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale, le spese sostenute e ammesse a copertura relative alle garanzie previste alla lett. a) e alla lett. b) dell'art.14. INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
Liquidazione delle spese. Il Comune rimborserà le spese sostenute dall’Associazione a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell’effettivo svolgimento delle previste attività corredate delle note spese o fatture di acquisto o dei pagamenti che l’Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto del rimborso, fino alla concorrenza della somma prevista al punto 4 dell’art. 5 del presente accordo. Entro la data di scadenza della convenzione l’Associazione presenterà un’apposita dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l’esecuzione dell’attività e dei risultati ottenuti.
Liquidazione delle spese. L’Impresa liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le Spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.
Liquidazione delle spese. 1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti fasi che, seppure distinte possono realizzarsi con un unico atto: — liquidazione tecnica che consiste nell’accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell’arte che furono concordate. Questa prima fase si conclude con l’adozione del provvedimento formale di liquidazione, dal punto di vista tecnico, da comunicare tempestivamente al responsabile della liquidazione amministrativa. — liquidazione amministrativa e contabile che consiste nelle seguenti verifiche da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati: o che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
Liquidazione delle spese. La Società liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’Art. 1916 del Codice Civile.
Liquidazione delle spese. L’Impresa liquiderà all’Assicurato, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato, spetta invece all’Impresa, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’art. 1916 C.C. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico dell’Impresa anche se pattuite transattivamente, previa autorizzazione dell’Impresa, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l’Assicurato al pagamento. Le quietanze saranno sottoscritte soltanto dal beneficiario del pagamento.