Spese del procedimento Clausole campione

Spese del procedimento. Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall’arbitro e comprendono: a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’attore e il convenuto versano, rispettivamente, all’atto del deposito della domanda e della memoria di risposta; gli onorari dell’arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato; b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio eventualmente nominato; c) il rimborso delle spese documentate sostenute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio eventualmente nominato. Le spese per onorari sono sottoposte ad approvazione vincolante del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale il quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del procedimento. L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella prima seduta fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella che segue. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l’organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest’ultimo decide secondo quanto prescritto dall’ultimo comma. Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità salvo che entrambe le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore. Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio direttivo della Camera arbitrale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda. Se il procedimento si conclude prima dell’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera le spes...
Spese del procedimento. 1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dall’Organo Arbitrale in termini conformi alle tariffe della Camera Arbitrale vigenti all’atto del deposito del lodo. 2. L’Organo Arbitrale decide anche in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento viene eventualmente disposta dal Consiglio Direttivo. 4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: a. onorari dell’Organo Arbitrale; b. onorari dei consulenti tecnici d’ufficio; c. rimborsi spese degli arbitri; x. xxxxxxxx spese dei consulenti tecnici d’ufficio. 5. Gli onorari dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento, in relazione all’attività svolta, alla complessità della controversia, alla rapidità del procedimento ed a ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri dell’Organo Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. 6. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. 7. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Spese del procedimento. 1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria. 4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: a) onorari della Camera Arbitrale; b) onorari del Tribunale Arbitrale; c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio; d) rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio. 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese del procedimento.
Spese del procedimento. Le spese incorse per il procedimento restano a carico delle parti in controversia e di quelle intervenienti.
Spese del procedimento. (Onorario dell’Arbitro. Spese amministrative e di consulenza tecnica)

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  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.