Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002– 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002– 2003stabiliti dall’art. 2, comma 2, tabella B, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001dell14 aprile 2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici quattordici mensilità, indicati nella Tabella Anell’allegata tabella 3, alle scadenze con le decorrenze ivi previstestabilite.
32. A decorrere dal 1 gennaio 2003dall’1/1/2004, l'indennità integrativa speciale (IIS) l’indennità di contingenza cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero all’estero in base alle vigenti disposizioni.
43. Gli importi annui tabellari lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione dall’applicazione dei commi 1, 1e 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e ed alle scadenze decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B.dalla allegata tabella 4.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6 del CCNL del 4 marzo 2003.
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Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 20022002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria legge finanziaria 2003), ) pari allo 0,5%% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'artdall’art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 20014/12/2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella Atabella B, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità l’indennità integrativa speciale (IIS) ), cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero all’estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.dall’allegata tabella C.
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