STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. 14.1 All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula dell’Accordo Quadro (“AQ”). 14.2 Prima della stipula dell’AQ, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 14.3 L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art. 93, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato co. 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni. 14.4 Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal sistema del Mercato elettronico. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto. 14.5 La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all’Agenzia delle entrate. 14.6 Come stabilito dall’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la stipula dell’Accordo Quadro. 14.7 E’ prevista la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs 50/2016, del servizio. 14.8 La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, nonché dei correlati Contratti Applicativi/Esecutivi (“CE”), da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di fornitura di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 14.9 L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi 14.10 L’ Appaltatore, preso atto della natura del contratto di AQ, si impegna a stipulare i relativi CE che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Committente e ad eseguire per ciascun 14.11 La Stazione appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza, di durata, di volume prestazionale, del/i singolo/i CE, anche in relazione al numero di quest’ultimi , al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’ Appaltatore abbia nulla a pretendere. 14.12 Tutti i CE vengono stipulati con l’importo del servizio già depurato del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente. 14.13 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun CE, ovvero un numero di CE per un importo complessivamente inferiore a quello dell’AQ, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
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STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. 14.1 All’esito La stipulazione del contratto di AQ è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti procedure previste dalla normativa vigente in materia di partecipazione si addiverrà lotta alla stipula dell’Accordo Quadro (“AQ”).
14.2 Prima della stipula dell’AQmafia, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’artfatto salvo quanto previsto dall’art. 103 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016.
14.3 L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, co. 7 commi 6 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato co. 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni.
14.4 Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal sistema del Mercato elettronico. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
14.5 La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. SuccessivamenteCodice, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all’Agenzia delle entrate.
14.6 Come stabilito dall’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la garanzia provvisoria è da intendersi automaticamente svincolata senza ulteriori comunicazioni: - all’atto della stipula dell’Accordo Quadro.
14.7 E’ prevista la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs 50/2016, del servizio.
14.8 La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, nonché dei correlati Contratti Applicativi/Esecutivi (“CE”), da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione per gli aggiudicatari; - al trentesimo giorno successivo alla data di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di fornitura di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appaltoaggiudicazione, per quanto attiene tutti gli altri concorrenti. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla sua perfetta esecuzione.
14.9 L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi
14.10 L’ Appaltatore, preso atto della natura stipula del contratto di AQ, si impegna a stipulare i relativi CE che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Committente e ad eseguire per ciascun
14.11 La Stazione appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza, di durata, di volume prestazionale, del/i singolo/i CE, Accordo Quadro anche in relazione assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula dell’Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, gli aggiudicatari non devono presentare alcuna garanzia definitiva. Tale cauzione andrà presentata solo al numero momento dell’affidamento del contratto applicativo e verrà calcolata sull’importo del medesimo CA, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto di quest’ultimi Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, al fine mediante scrittura privata. L’importo presunto delle spese di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’ Appaltatore abbia nulla pubblicazione è pari a pretendere.
14.12 Tutti i CE vengono stipulati con l’importo del servizio già depurato del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente.
14.13 € 4.000,00 iva e altre spese comprese. La stazione appaltante si riserva la facoltà comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di non stipulare alcun CE, ovvero un numero di CE per un importo complessivamente inferiore a quello dell’AQ, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretenderepagamento.
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STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. 14.1 All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula dell’Accordo Quadro (“AQ”).
14.2 Prima della stipula dell’AQ, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
14.3 L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art. 93, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato co. 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni.
14.4 Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal sistema del Mercato elettronico. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
14.5 La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all’Agenzia delle entrate.
14.6 Come stabilito dall’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la stipula dell’Accordo Quadro.
14.7 E’ prevista la proroga tecnicaIl contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 11 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’in- vio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 10 dell’art. 32, del servizio.
14.8 Codice. La sottoscrizione stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con gli aggiudicatari. Il contratto di Accordo Quadroverrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. Gli aggiudicatari che firmeranno il contratto, nonché dei correlati Contratti Applicativi/Esecutivi (“CE”)all’atto della stipula, da parte dell'Appaltatore equivale sono tenuti alla presentazione della Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La cauzione è prestata a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e garanzia dell'adempimento di tutte le norme vigenti obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall’art. 103 del Codice, deve essere in materia di fornitura di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, misura pari al 10 (dieci) per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
14.9 L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, cento dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della piena conoscenza Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento e disponibilità degli atti e l'acquisizione della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e da parte della Amministrazione Aggiudicatrice, che aggiudica l’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di ogni altra circostanza tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice l’Amministrazione Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che interessi i servizi
14.10 L’ Appaltatorehanno partecipato alla procedura di gara, preso atto della natura del contratto di AQ, si impegna a stipulare i relativi CE che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Committente e ad eseguire per ciascun
14.11 La Stazione appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza, di durata, di volume prestazionale, del/i singolo/i CE, anche in relazione al numero di quest’ultimi risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’ Appaltatore abbia nulla a pretenderestipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
14.12 Tutti i CE vengono stipulati con l’importo del servizio già depurato del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente.
14.13 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun CE, ovvero un numero di CE per un importo complessivamente inferiore a quello dell’AQ, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
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STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. 14.1 All’esito La stipulazione del contratto di AQ è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previste dalla normativa vigente in materia di partecipazione si addiverrà lotta alla stipula dell’Accordo Quadro (“AQ”).
14.2 Prima della stipula dell’AQmafia, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’artfatto salvo quanto previsto dall’art. 103 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016.
14.3 L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, co. 7 commi 6 e 9 del D.LgsCodice, la garanzia provvisoria è da intendersi automaticamente svincolata senza ulteriori comunicazioni: Trascorsi i termini previsti dall’art. n. 50/201692, commi 2 e 3 d.lgs. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica 159/2011 dalla consultazione della documentazione prevista nel citato co. 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni.
14.4 Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal sistema del Mercato elettronico. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
14.5 La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. SuccessivamenteBanca dati, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamentiprocede alla stipula del contratto di Accordo Quadro anche in assenza dell’informativa antimafia, con modalità telematica all’Agenzia delle entrate.
14.6 Come stabilito dall’artsalvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. A sensi dell’art. 32, co. 10comma 10 del Codice, lett. b) il contratto di AQ non è soggetto all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la “stand still”. La stipula dell’Accordo Quadro.
14.7 E’ prevista la proroga tecnica, Quadro avrà luogo comunque entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 co. 11 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016Codice, del servizio.
14.8 La sottoscrizione salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, nonché dei correlati Contratti Applicativi/Esecutivi (“CE”), da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di fornitura di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
14.9 L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi
14.10 L’ Appaltatore, preso atto della natura gli aggiudicatari non devono presentare alcuna garanzia definitiva. Tale cauzione andrà presentata solo al momento dell’affidamento del contratto applicativo e verrà calcolata sull’importo del medesimo CA, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto di AQAccordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, si impegna a stipulare i relativi CE che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Committente e ad eseguire per ciascun
14.11 La Stazione appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza, di durata, di volume prestazionale, del/i singolo/i CE, anche in relazione al numero di quest’ultimi , al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’ Appaltatore abbia nulla a pretendere.
14.12 Tutti i CE vengono stipulati con l’importo del servizio già depurato del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, attraverso mediante scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente.
14.13 e per gli importi massimi previsti per ogni singolo lotto aggiudicato singolarmente “Tetto massimo di riferimento”. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 4.000,00 iva e altre spese comprese. La stazione appaltante si riserva la facoltà comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di non stipulare alcun CE, ovvero un numero di CE per un importo complessivamente inferiore a quello dell’AQ, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretenderepagamento.
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