Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. 1. Il Contratto nazionale. a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, Le parti concordano che la struttura della contrattazione è articolata di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: nazionale • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e territoriale.
1le tematiche proprie del presente CCNL. Il Contratto Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale.
a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia Le erogazioni economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del secondo livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodottisono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti concordati tra le parti, aventi come obiettivo della concertazione incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per la politica dei redditiaccordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. Nel determinare tali effettiIn particolare, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni al secondo livello di politica dei redditicontrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere anche a fronte di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento situazioni contingenti e delle prospettive della competitività e particolari del mercato del lavoro lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del settore.
b. Procedure presente articolo da attuare a livello di rinnovoIstituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro. Le procedure piattaforme per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 2 degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: dell’accordo in atto. A tal fine l’UNEBA procederà alla convocazione delle XX.XX. entro 20 giorni dal ricevimento dalla ricezione della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro Durante i termini previsti al comma precedentesei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza medesima scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso L’accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratoriricevimento. In caso di mancata o ritardata disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del CCNLnuovo. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, esso si intende prorogato di 1 anno l’accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, e così di anno in anno. Resta altresì inteso che saranno oggetto di contrattazione regionale le materie non espressamente disciplinate dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all'articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo. 0.Xx Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle le relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa fissazione definizione delle materie rinviate alla competenza del II livello di contrattazione integrativacontrattazione. Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.fa riferimento a parametri condivisi
b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: di almeno 2 7 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente Nei sei mesi antecedenti la scadenza del delle CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma 1della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 7 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel Il caso di presentazione mancato rispetto della piattaforma nei termini tregua.. sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di cui al comma 1 della lettchiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del ccnl e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese. bAl rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, qualora non sia intervenuto accordo con le modalità definite nell'accordo di rinnovo, sarà erogata l'applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a tutti i favore dei lavoratori un'indennità in servizio alla data di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese raggiungimento dell'accordo di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmatorinnovo.
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Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della La contrattazione collettiva è articolata strutturata su due 2 livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimentiregionale. Il CCNL ha il ruolo la funzione di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacaliper definire le condizioni, di definizione delle condizioni sia economiche che normative normative, delle prestazioni di lavoro che si svolgono rientranti nelle cooperative, attività di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativacui all'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione d'inflazione programmati assunti come obiettivo nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività economica e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure . In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferi menti economici di rinnovocui al precedente comma. Le procedure per Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del CCNL sono settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro e Organizzazioni sindacali, unitamente alla RSA, potranno essere sottoscritti accordi per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le seguenti: - disdetta: parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2, legge 23.5.97 n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere defi niti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui al comma 8 del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL. Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del CIRL nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative 2 mesi prima della scadenza stessa. Per quanto riguarda l'arco di vigenza del presente CCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima dell'1.1.04. Il CIRL ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
(a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
(b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
(c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21);
(d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori e altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
(e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
(f) trattamento missioni e trasferte alternativo a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni quello previsto dal ricevimento della piattaformaCCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. Nel mese antecedente la scadenza 16);
(g) mensa (art. 58);
(h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
(i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
(l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
(m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
(n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di contrattazione dal testo del CCNL;
(o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale e organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale. Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CIRL. L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54. Norma transitoria. Nelle Regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente e il CCNL, le parti territoriali s'incontreranno a tal fine entro il 30.6.99. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
(a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
(b) il premio di produzione o analoghi premi di natura collettiva che, ove il negoziato si apra entro ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati e OTI e riportati a paga oraria per gli OTD;
(c) i termini previsti al comma precedente, e minimi di stipendio integrativo in vigore per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni direttegli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui al comma 1, la norma di cui al comma all'art. 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesimadel CCNL. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono Impegno tra le XX.XX. dei lavoratoriparti. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere modifica degli assetti contrattuali definiti dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.Protocollo
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Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° °giorno del 4° °mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° °mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
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Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - :
a) disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - ;
b) invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - ;
c) inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett. b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
2. Il Contratto Territoriale Sostituire il testo con il seguente: Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o subregionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale. In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
a) definizione delle modalità atte a permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’ art.69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art.46);
c) attività di soggiorno (art.82);
d) inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all’art.47, garantendo la coerenza con lo stesso; Elemento Retributivo Territoriale. L’Elemento Retributivo Territoriale è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti. Pertanto al fine della definizione di tale elemento territoriale le parti valuteranno gli andamenti dei seguenti indicatori determinati nella loro dimensione regionale e valutati anche alla luce di eventuali specificità territoriali, rilevati dai corrispondenti Osservatori Regionali: 1)differenza media percentuale tra le basi d’asta e l’incremento determinato dal CCNL; 2)rapporto fatturato/occupato, tenendo conto delle dinamiche occupazionali; 3)rapporto fatturato/costo del lavoro; 4)tempi medi di pagamento da parte della committenza;
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