Procedure di rinnovo Clausole campione

Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo sono le seguenti: • disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R; • invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo racco- mandata A.R.; • inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza. Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l’elemento econo- mico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale. In caso di mancata disdetta del CCNL, esso s’intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: • disdetta: almeno 7 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r; • invio piattaforma: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r; • inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nei sei mesi antecedenti la scadenza delle CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 7 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del CCNL e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell'accordo di rinnovo, l'applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo. Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo. Si conferma quindi la necessità di individuare, incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell'impresa. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello prov...
Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del c.c.n.l. sono le seguenti: - disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del c.c.n.l., ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al 1° comma, la norma di cui al 2° comma avrà efficacia limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c) del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del c.c.n.l., esso si intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
Procedure di rinnovo. In mancanza di disdetta spedita dal CONTRAENTE o dagli ASSICURATORI entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita alternativamente:
Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: almeno tre mesi prima della scadenza. Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al 3° comma del presente articolo, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l’indennità di vacanza contrattuale di cui alla lettera c) del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la trattativa avrà inizio almeno 30 giorni antecedenti la sua scadenza. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: – disdetta: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomanda- ta A.R.; – invio piattaforma: almeno 4 mesi prima della scadenza a mezzo rac- comandata A.R.;
Procedure di rinnovo. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Il tacito rinnovo non sarà operante se:
Procedure di rinnovo. 3.1 Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo sono le seguenti: - disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.; - invio piattaforma, almeno 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.; - inizio trattativa, almeno 3 mesi prima della scadenza. Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del c.c.n.l., ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione sia violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c) del presente articolo sarà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del c.c.n.l., la trattativa avrà inizio entro i 30 giorni antecedenti la sua scadenza. In caso di mancata disdetta del c.c.n.l., esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno. A decorrere dal primo giorno del 4º mese dopo la scadenza del c.c.n.l., ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei tempi stabiliti al precedente punto b), qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sulla retribuzione nazionale conglobata vigente. Dall'inizio del 7º mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione annuo programmato. Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa sarà presentata in data successiva alla scadenza del c.c.n.l., l'indennità di vacanza contrattuale decorrerà dall'inizio del 4º mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l., l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito e della lettera dell'accordo interconfederale del 23 luglio N.d.R.: L'accordo 21 giugno 2012 prevede quanto segue: - all'art. 3, vengono aggiornate le date; fra i commi 1 e 2, viene aggiunto il seguente p...
Procedure di rinnovo. In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta può essere spedita alternativamente: