Common use of Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso Clause in Contracts

Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso. 1. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).

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Samples: Contratto D’appalto

Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso. 1. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa dall'impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso. 1. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione l‟associazione e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’operad‟opera. La progettazione, l’esecuzione l‟esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione l‟esecuzione ed il collaudo delle strutture prefabbricate” (d’ora d‟ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa dall‟impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).

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Samples: www.arcasudsalento.it

Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso. 1. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione l'associazione e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’operad'opera. La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa dall'impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).

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Samples: 89.97.181.229