Studente autonomo Clausole campione

Studente autonomo. In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre un’Attestazione I.S.E.E. universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti: a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine; b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.
Studente autonomo. In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:  residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;  redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.
Studente autonomo. Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2): • residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente; • redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00. Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Studente autonomo. Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: • residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine; • redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

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  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

  • Oggetto dell’incarico 1. L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ………………. - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ………….., di seguito denominato Affidatario, rappresentato da ………………..che, nella sua qualità di ………………………...con domicilio anche fiscale in …………………. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento per: direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa del corrispettivo aggiuntivo. 4. L’Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. 5. Ove nel corso della Direzione Lavori dovesse sorgere l’esigenza di procedere alla redazione di varianti si provvederà all’affidamento delle medesime con la sottoscrizione di un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo. 6. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Affidatario può avvalersi delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e

  • Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

  • Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione.