Nucleo familiare Clausole campione

Nucleo familiare. 1. Nel caso di persone non iscritte all’anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, c’è l’obbligo di dichiararlo al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Nucleo familiare. Relativamente all’assicurazione del rimborso delle spese di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) si conviene che le prestazioni garantite sono complessivamente operanti nel limite del massimale stabilito al successivo art. 8, inteso come massima disponibilità per l’intero nucleo familiare assicurato per una o più malattie e/o infortuni nel corso dello stesso anno assicurativo. L’Assicurato dipendente, con l’adesione alla polizza “ Linea Salute” si impegna ad assicurare il coniuge, i figli conviventi e fiscalmente a carico, nonché i nascituri. Per questi ultimi la garanzia decorre dal momento della nascita ed il dipendente Assicurato si impegna a versare le relative quote di premio. Il dipendente, dovrà fornire al Servizio Gestione del Personale apposita autocertificazione relativa alla situazione dei familiari conviventi entro il mese successivo alla data di stipula del presente c.i.a. ed ulteriormente ad ogni variazione del nucleo familiare. L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di chiedere al dipendente un certificato attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi. Non sarà possibile aderire o dare disdetta se non concordemente alle date del rinnovo del contratto integrativo aziendale ad eccezione del personale neo assunto che potrà aderire alla polizza entro 60 giorni dal termine del periodo di prova, se contrattualmente previsto. Per nucleo familiare si intende quello composto dal : • dipendente; • coniuge convivente o, in alternativa il convivente more uxorio; • figli conviventi e fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intendono i figli con reddito non superiore ai 10.000 euro lordi annui, ancorché conviventi. In caso di separazione possono essere inclusi in garanzia anche i figli non conviventi affidati all’altro coniuge purché fiscalmente a carico di uno dei due genitori (condizione da documentare). In caso di decesso del dipendente titolare della polizza questa continua ad aver vigore fino alla successiva scadenza annuale prefissata e previo proseguimento del pagamento del premio. In caso di coniugi entrambi dipendenti della Società, si considera il massimale di ciascun coniuge con pagamento del relativo premio. Il nucleo familiare secondo quanto sopra stabilito, dedotto l’altro coniuge, può essere inserito in garanzia solo da uno dei due coniugi.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio, tale indipendentemente dal genere, e dai figli conviventi. Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono, altresì, equiparabili ai figli, ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o del convivente. A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Nucleo familiare. I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Nucleo familiare. Le Persone conviventi con l'Assicurato così come risulta da certificato anagrafico.
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica. Si precisa inoltre quanto segue: • Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive; • I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; • Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. • In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
Nucleo familiare. I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
Nucleo familiare. 1. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato in base al DPCM 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.
Nucleo familiare. 1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico individuato ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 223/89.