Nucleo familiare Clausole campione

Nucleo familiare. 1. Nel caso di persone non iscritte all’anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, è fatto l’obbligo di dichiararne l’esistenza al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi. 2. Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati: - cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.); - domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE; 3. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell’anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Comune arrotondata all’unità superiore. 4. Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d’anno, se registrate presso l’ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato. 5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità: 1) Alle utenze domestiche non iscritte all’anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Comune arrotondata all’unità superiore; 2) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti...
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Nucleo familiare. Relativamente all’assicurazione del rimborso delle spese di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) si conviene che le prestazioni garantite sono complessivamente operanti nel limite del massimale stabilito al successivo art. 8, inteso come massima disponibilità per l’intero nucleo familiare assicurato per una o più malattie e/o infortuni nel corso dello stesso anno assicurativo. L’Assicurato dipendente, con l’adesione alla polizza “ Linea Salute” si impegna ad assicurare il coniuge, i figli conviventi e fiscalmente a carico, nonché i nascituri. Per questi ultimi la garanzia decorre dal momento della nascita ed il dipendente Assicurato si impegna a versare le relative quote di premio. Il dipendente, dovrà fornire al Servizio Gestione del Personale apposita autocertificazione relativa alla situazione dei familiari conviventi entro il mese successivo alla data di stipula del presente c.i.a. ed ulteriormente ad ogni variazione del nucleo familiare. L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di chiedere al dipendente un certificato attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi. Non sarà possibile aderire o dare disdetta se non concordemente alle date del rinnovo del contratto integrativo aziendale ad eccezione del personale neo assunto che potrà aderire alla polizza entro 60 giorni dal termine del periodo di prova, se contrattualmente previsto. Per nucleo familiare si intende quello composto dal : • dipendente; • coniuge convivente o, in alternativa il convivente more uxorio; • figli conviventi e fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intendono i figli con reddito non superiore ai 10.000 euro lordi annui, ancorché conviventi. In caso di separazione possono essere inclusi in garanzia anche i figli non conviventi affidati all’altro coniuge purché fiscalmente a carico di uno dei due genitori (condizione da documentare). In caso di decesso del dipendente titolare della polizza questa continua ad aver vigore fino alla successiva scadenza annuale prefissata e previo proseguimento del pagamento del premio. In caso di coniugi entrambi dipendenti della Società, si considera il massimale di ciascun coniuge con pagamento del relativo premio. Il nucleo familiare secondo quanto sopra stabilito, dedotto l’altro coniuge, può essere inserito in garanzia solo da uno dei due coniugi.
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica. Si precisa inoltre quanto segue: • Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive; • I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; • Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. • In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio, tale indipendentemente dal genere, e dai figli conviventi. Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono, altresì, equiparabili ai figli, ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o del convivente. A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Nucleo familiare. I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Nucleo familiare. Le Persone conviventi con l'Assicurato così come risulta da certificato anagrafico.
Nucleo familiare. I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio e dall’unito civilmente, tale indipendentemente dal genere, e dai figli fiscalmente a carico (per i quali si verifichino le condizioni reddituali previste dalla sussistenza a carico previsto dall’art. 13 del TUIR così come novellato dal D.lgs. 446 del 97) conviventi e non conviventi. Sono altresì inclusi nel nucleo familiare i figli non conviventi per i quali il Capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Sono altresì equiparabili ai figli, ai fini della copertura, i figli del coniuge, del convivente more uxorio e dell’unito civilmente. I figli conviventi, non a carico con età non superiore a 30 anni rientrano nel novero di nucleo familiare. I figli non fiscalmente a carico di età superiore ai 30 anni che risultino conviventi, non sono ricompresi nel nucleo familiare, tuttavia hanno la possibilità di aderire alla copertura sanitaria nella formula unica “Base + Integrativa Single” previo versamento del 50% del contributo complessivo previsto. A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall’art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.