Nucleo familiare Clausole campione

Nucleo familiare. 1. Nel caso di persone non iscritte all’anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, c’è l’obbligo di dichiararlo al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
Nucleo familiare. Relativamente all’assicurazione del rimborso delle spese di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) si conviene che le prestazioni garantite sono complessivamente operanti nel limite del massimale stabilito al successivo art. 8, inteso come massima disponibilità per l’intero nucleo familiare assicurato per una o più malattie e/o infortuni nel corso dello stesso anno assicurativo. L’Assicurato dipendente, con l’adesione alla polizza “ Linea Salute” si impegna ad assicurare il coniuge, i figli conviventi e fiscalmente a carico, nonché i nascituri. Per questi ultimi la garanzia decorre dal momento della nascita ed il dipendente Assicurato si impegna a versare le relative quote di premio. Il dipendente, dovrà fornire al Servizio Gestione del Personale apposita autocertificazione relativa alla situazione dei familiari conviventi entro il mese successivo alla data di stipula del presente c.i.a. ed ulteriormente ad ogni variazione del nucleo familiare. L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di chiedere al dipendente un certificato attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi. Non sarà possibile aderire o dare disdetta se non concordemente alle date del rinnovo del contratto integrativo aziendale ad eccezione del personale neo assunto che potrà aderire alla polizza entro 60 giorni dal termine del periodo di prova, se contrattualmente previsto. Per nucleo familiare si intende quello composto dal : • dipendente; • coniuge convivente o, in alternativa il convivente more uxorio; • figli conviventi e fiscalmente a carico. Per fiscalmente a carico si intendono i figli con reddito non superiore ai 10.000 euro lordi annui, ancorché conviventi. In caso di separazione possono essere inclusi in garanzia anche i figli non conviventi affidati all’altro coniuge purché fiscalmente a carico di uno dei due genitori (condizione da documentare). In caso di decesso del dipendente titolare della polizza questa continua ad aver vigore fino alla successiva scadenza annuale prefissata e previo proseguimento del pagamento del premio. In caso di coniugi entrambi dipendenti della Società, si considera il massimale di ciascun coniuge con pagamento del relativo premio. Il nucleo familiare secondo quanto sopra stabilito, dedotto l’altro coniuge, può essere inserito in garanzia solo da uno dei due coniugi.
Nucleo familiare. Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio, tale indipendentemente dal genere, e dai figli conviventi. Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono, altresì, equiparabili ai figli, ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o del convivente. A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Nucleo familiare. I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Nucleo familiare. Le Persone conviventi con l'Assicurato così come risulta da certificato anagrafico.
Nucleo familiare. I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio e dall’unito civilmente, tale indipendentemente dal genere, e dai figli fiscalmente a carico (per i quali si verifichino le condizioni reddituali previste dalla sussistenza a carico previsto dall’art. 13 del TUIR così come novellato dal D.lgs. 446 del 97) conviventi e non conviventi. Sono altresì inclusi nel nucleo familiare i figli non conviventi per i quali il Capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Sono altresì equiparabili ai figli, ai fini della copertura, i figli del coniuge, del convivente more uxorio e dell’unito civilmente. I figli conviventi, non a carico con età non superiore a 30 anni rientrano nel novero di nucleo familiare. I figli non fiscalmente a carico di età superiore ai 30 anni che risultino conviventi, non sono ricompresi nel nucleo familiare, tuttavia hanno la possibilità di aderire alla copertura sanitaria nella formula unica “Base + Integrativa Single” previo versamento del 50% del contributo complessivo previsto. A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Nucleo familiare. Il nucleo familiare dello studente o della studentessa è costituito dai soggetti componenti la fami- glia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In presenza di genitori non conviventi con chi ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sia orfano di entrambi i genitori o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
Nucleo familiare. 1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico individuato ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 223/89.