Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio Regionali
Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio Regionali
a favore degli studenti iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo
Anno Accademico 2022/2023 Approvato con decreto del Rettore
n. 19791 del 15 luglio 2022
INDICE
Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di studio Pag. 3
Composizione e numero delle Borse di studio bandite Pag. 4
Condizioni generali di partecipazione al concorso Pag. 5
Requisiti di merito Pag. 6
Requisiti di reddito Pag. 11
Importi di Borsa di studio Pag. 16
Maggiorazioni della Borsa di studio Pag. 18
Integrazioni di Borsa di studio Pag. 18
Formazione delle graduatorie Pag. 20
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi Pag. 21
Assegnazione e modalità di pagamento delle Borse di studio Pag. 22
Incompatibilità e trasferimenti Pag. 23
Decadenza dal beneficio di Borsa di studio Pag. 24
Controlli di veridicità delle autocertificazioni Pag. 26
Termini e modalità per la presentazione della domanda Pag. 27 Appendice Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato Pag. 28 Art. 13 Reg. UE 2016/679-GDPR
Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio Regionali
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Il presente concorso è bandito, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del D.lgs. n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33
- in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dalle disposizioni previste dall’articolo 4 del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.lgs n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6.11.2021
n. 152” e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 13676 dell’11 maggio 2022 e in conformità alla deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI/6633 del 4 luglio 2022 "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento – anche a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 - per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2022/2023”. In conseguenza del protocollo d’intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei Corsi di laurea per l’a.a. 2022/2023.
Per effetto della Convenzione stipulata in data 4 maggio 2020 tra la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” la gestione degli interventi per il Diritto allo studio a favore degli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” è affidata all’Università IULM.
Il concorso per l’assegnazione di Borse di studio Regionali si rivolge agli studenti che nell’a.a. 2022/2023 si iscrivono ai Corsi di studio della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” delle sedi di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità scolastica specificati nel presente bando.
Definizioni
Nel presente Bando si intende per:
Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di studio.
Xxxxxx: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di studio per carenza di fondi.
Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2022/2023) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l’a.a. 2022/2023, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE
1.1 Composizione della Borsa di studio
La Borsa di studio regionale è interamente erogata sotto forma di denaro. Sono previste inoltre alcune maggiorazioni (vedi punto 6) e alcune integrazioni (vedi punto 7) quali la Mobilità internazionale e il Premio di laurea.
La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.
1.2 Borse di studio per gli iscritti al primo anno
L’Università IULM mette a concorso n. 6 Borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per l’a.a. 2022/2023 ai Corsi di Mediazione linguistica.
1.3 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo
L’Università IULM mette a concorso n. 23 Borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2022/2023 ai Corsi di Mediazione linguistica.
1.4 Eventuale ampliamento dei fondi disponibili
Il numero complessivo di Borse di studio potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché dai Fondi europei (iniziativa Next Generation EU) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca. In tal caso i nuovi benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria di ampliamento.
2 - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
2.1 Chi può partecipare al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:
• un regolare anno di Corso di Mediazione linguistica;
• un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio.
Il beneficio della Borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta del livello di corso con le seguenti modalità:
• per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta;
• per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta.
2.2 Requisiti
Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità scolastica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. Non sono previste Xxxxx di studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.
3 - REQUISITI DI MERITO
3.1.1 Requisiti generali
Gli studenti, nell’anno accademico 2022/2023, non devono:
• essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al Corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di studio per l’a.a. 2022/2023;
• beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti che nell’a.a. 2022/2023:
• si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
• sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
• effettuano un passaggio di facoltà o di Corso di studio o un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.2).
Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022/2023 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
3.1.2 Regolarità scolastica
Per ottenere l’idoneità alla Borsa di studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.
In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell’a.a. 2022/2023, anche a seguito di rinnovo dell’iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti o delle annualitànecessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, a eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei Corsi di Mediazione linguistica.
Per prima immatricolazione assoluta si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di studi (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2022/2023) del medesimo livello per il quale si è iscritti per l’a.a. 2022/2023, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall’evento.
A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l’irregolarità scolastica.
3.1.3 Regolarità scolastica – scolarità pre-universitaria
La regolarità scolastica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di laurea triennale che hanno conseguito un diploma scolastico all’estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni.
Tali studenti per potersi iscrivere a un Ateneo dell’Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d’origine. Questi anni di iscrizione universitariaNON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.
Esempi:
Ciclo di scolarità di 11 anni 🡪 iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d’origine.
Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione universitaria né in Italia né all’estero.
Ciclo di scolarità di 11 anni 🡪 iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d’origine.
Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione universitaria né in Italia né all’estero, in quanto la durata dell’iscrizione universitaria estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.
3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica
Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l’a.a. 2022/2023 un requisito valutato ex post (3.2.2).
3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 70/100. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MIUR del 4/6/2007).
L’accesso alla graduatoria di idoneità al beneficio sarà inoltre vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l’accesso ai Corsi di laurea senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.
Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 10 agosto 2023. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).
Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti successivamente al 10 agosto 2023 ed entro il 30 novembre 2023. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).
Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2023 decadono dal beneficio di Borsa di studio (vedi 12.1).
Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale,facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del Corso.
La formula utilizzata è la seguente:
35 : 60 = X : numero massimo di crediti sostenibili
dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = 35 x numero massimo di crediti sostenibili / 60 Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà.
I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ad esempio, per rinuncia agli studi con re-immatricolazione).
I crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano degli studi dello studente. Non sono inoltre considerati validi i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli in itinere.
3.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica
3.3.1 Numero di crediti
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica devono aver complessivamente conseguito nell’attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022:
Crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2022 | |||
Anno di corso | |||
Corsi di studio Corsi di studio | 2° | 3° | Ultimo semestre (1 anno fuori corso) |
Mediazione linguistica | 35 | 90 | 150 |
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione. |
Per i Corsi di laurea e di laurea magistrale il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la
determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.
Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Facoltà, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
I crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano degli studi dello studente. Non sono inoltre considerati validi i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli in itinere.
3.3.2 Validità dei crediti e media ponderata
Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:
NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2022. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, obblighi formativi recuperati, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell’immatricolazione all’attuale livello di studi (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche).
MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo “NUMERO CREDITI”; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.
Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell’esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.
Esempio:
esame 1 | voto 26/30 | valore: 9 crediti |
esame 2 | voto 30/30 | valore: 12 crediti |
esame 3 | voto 18/30 | valore: 9 crediti |
esame 4 | voto: approvato | valore: 3 crediti |
totale crediti posseduti | 33 crediti | |
totale crediti da considerare per media ponderata | 30 crediti |
Calcolo della media ponderata:
26 x 9 = | 234 + | |
30 x 12 = | 360 + | |
18 x 9 = | 162 + | |
totale | 756 | media ponderata: 756 / 30 = 25,20 |
3.3.3 Bonus
Qualora lo studente iscritto ai Corsi di Mediazione linguistica non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.3.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:
• cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
• dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
• quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata
nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a Corsi di laurea magistrale.
3.3.4 Studenti in situazione di handicap
Per gli studenti in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto
3.3.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita Commissione.
4 – REQUISITI DI REDDITO
4.1 L’I.S.E.E. per prestazioni universitarie
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”.
Lo studente richiedente la borsa di studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda di borsa di studio, di un’attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie (non I.S.E.E. ordinario) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sia stata sottoscritta in base alla normativa vigente in una data successiva al 1° gennaio 2022.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’I.S.E.E..
Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
L’I.S.E.E. è calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità - D.L.
n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a - percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).
I.S.E.E. = (somma redditi al netto delle franchigie) + 20% (somma patrimoni al netto delle franchigie) Parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di componenti disabili; presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore.
Per l’a.a. 2022/2023 i redditi e la situazione patrimoniale a cui fare riferimento sono quelli
dell’anno solare 2020.
Le informazioni complete relative all’I.S.E.E. sono reperibili nel sito xxx.xxxx.xx.
Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all’INPS, collegandosi al sito xxx.xxxx.xx. Il portale I.S.E.E. è disponibile nella sezione del sito “Servizi on line” – “Servizi per il cittadino”, al quale il cittadino potrà accedere attraverso le proprie credenziali SPID.
La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.
Al fine di agevolare il cittadino nell’inserimento dei dati utili al calcolo dell’I.S.E.E., a gennaio 2020 è stata introdotta la D.S.U. precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati auto dichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (c.d. dati precompilati). La D.S.U. precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici
dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i
CAF.
Il cittadino deve auto dichiarare i dati non disponibili negli archivi amministrativi: la composizione del nucleo familiare, la disabilità e non autosufficienza, la casa di abitazione, l’eventuale mutuo residuo, gli assegni periodici corrisposti o percepiti per coniuge e figli, il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto all’estero, il valore del patrimonio netto per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, i terreni agricoli o edificabili. In generale, le informazioni precompilate nella D.S.U. possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, devono essere integrate o modificate (per esempio aggiungendo un rapporto finanziario o un fabbricato non presente). È onere del dichiarante modificare o integrare i dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti (Circolare INPS n. 96 del 13/01/2020).
La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell’ente acquisitore (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l’I.S.E.E. calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate (massimo 15 giorni). Pertanto è responsabilità dell’interessato quella di entrare in possesso dell’Attestazione I.S.E.E. munita del relativo numero di protocollo e della nota “Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario”, in tempo utile alla scadenza prevista per l’inserimento dei dati on line necessari al completamento della domanda di borsa di studio. Saranno considerate valide solo Attestazioni I.S.E.E. la cui data di sottoscrizione della D.S.U. sia successiva al 1° gennaio 2022.
Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un’attestazione I.S.E.E. universitaria sottoscritta entro la data di pubblicazione della graduatoria comporterà l’esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali
Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di assegnazione della Borsa di studio, gli studenti devono avere, relativamente ai redditi del 2020 e alla situazione patrimoniale del 2020, un I.S.E.E. universitario il cui:
• indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull’Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a € 52.902,43.
• indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a €
24.335,11.
I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.
4.3 Nucleo familiare
4.3.1 Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e in ogni caso dallo studente richiedentela Borsa di studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.
I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) è attratto nelnucleo anagrafico dell’altro coniuge.
I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’art. 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’art.
333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.
Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell’anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.
Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
Ai fini del calcolo I.S.E.E. universitario, l’art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto il genitore non
convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:
a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
b) ha figli con persona diversa dall’altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
c) è tenuto, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 333 del codice civile;
e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità e l’abbandono
sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).
Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, si trovi in una delle condizioni a) o b) sopra riportate e non si trovi in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all’I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore non convivente.
4.3.2 Studente autonomo
In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre un’Attestazione I.S.E.E. universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.
In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.
4.3.3 Studente coniugato
La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti riportati al punto 4.3.2 verrà integrato nel nucleo familiare d’origine, senza il coniuge.
4.3.4 I.S.E.E. corrente
Ordinariamente l’I.S.E.E. fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la
D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un I.S.E.E. corrente basato sui redditi dell’anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’I.S.E.E. calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell’I.S.E.E. corrente
deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’I.S.E.E. corrente.
4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all’estero
4.4.1 Documenti necessari
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.
Ai sensi del DPCM n. 159/2013 non è possibile la determinazione dell’Indicatore ISEE per prestazioni del Diritto allo studio universitario a favore di studenti non residenti in Italia e degli studenti residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare di origine residente all’estero, pertanto si rende necessario il calcolo di un Indicatore parificato universitario.
Per ottenere gratuitamente l’I.S.E.E.U. Parificato gli studenti interessati dovranno rivolgersi esclusivamente al CAF convenzionato con l’Università IULM., preferibilmente via email all’’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
A pena di inammissibilità della domanda, gli studenti tenuti alla presentazione dell’I.S.E.E.U. Parificato dovranno consegnare al CAF convenzionato la documentazione necessaria, tradotta e legalizzata, entro e non oltre il 10 settembre 2022.
L’Ateneo acquisirà il Dato I.S.E.E.U. e I.S.P.E.U. Parificato degli studenti residenti all’estero
direttamente dal CAF in via telematica.
4.4.2 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 344 del 08/04/2022 del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 6.079,45 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e successivi aggiornamenti). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.
4.4.3 Rifugiati politici
Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d’origine. Lo studente dovrà munirsi di un’Attestazione I.S.E.E. riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.
5 - IMPORTI DI BORSA DI STUDIO, RISTORAZIONE GRATUITA E ALLOGGIO A CONDIZIONI AGEVOLATE
L’ammontare della Borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all’I.S.E.E.
universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.
5.1 Fasce di reddito
In base al valore I.S.E.E. universitario, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:
Valore I.S.E.E. universitario | ||
da | a | |
Prima fascia | € 0,00 | € 12.167,56 |
Seconda fascia | € 12.167,57 | € 16.223,41 |
Terza fascia | € 16.223,42 | € 24.335,11 |
5.2 Provenienza geografica
Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.
a) studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall’abitazione alla sede del corso;
b) studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
c) studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.
I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso i siti delle Aziende di trasporto locale.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per glistudenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto e la certificazione fiscale di avvenuta registrazione del contratto, anche se avvenuta in regime di “cedolare secca”, dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 10 novembre 2022.
5.3 Ammontare delle Borse di Studio
5.3.1 Importi di Borsa di studio per iscritti ad anni di corso regolare
L’ammontare delle Borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto
allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:
Studenti in sede | |||
1a Fascia | € 2.415,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 3.127,00 |
2a Fascia | € 2.007,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 2.719,00 |
3a Fascia | € 1.220,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 1.932,00 |
Studenti Pendolari | |||
1a Fascia | € 3.427,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 4.139,00 |
2a Fascia | € 2.887,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 3.599,00 |
3a Fascia | € 2.121,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 2.833,00 |
Studenti Fuori Sede | |||
1a Fascia | € 6.370,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 7.082,00 |
2a Fascia | € 5.446,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 6.158,00 |
3a Fascia | € 4.317,00 | + | quota servizio di ristorazione per un totale di € 5.029,00 |
5.3.2 Importi di Borsa di studio per iscritti al primo anno fuori corso
Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come i relativi servizi, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione assoluta.
6 – MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO
6.1.1 Studenti con iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione universitaria
In attuazione dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della Legge 12 aprile 2022 n. 33, contemporaneamente a più Corsi di studio, è consentito ottenere e mantenere la Borsa di studio (richiesta per un solo Corso di studi), incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l’intera durata di entrambi i Corsi. Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l’incremento.
L’importo incrementale della Borsa di studio sarà eventualmente erogato al termine di entrambii percorsi di studio.
Gli studenti che si trovino nell’a.a. 2022/2023 nella condizione di iscrizione contemporanea a più Corsi di studio, dovranno segnalarlo attraverso la compilazione del form on line “Iscrizione contemporanea” all’interno dello Sportello Tasse – DSU.
6.1.2 Studenti in situazione di handicap
Qualora il beneficiario di Borsa di studio appartenga alle categorie di cui all’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, la Borsa di studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell’importo spettante, al netto della quota relativa ai servizi, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.
7 - INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO
7.1.1 Mobilità internazionale
Gli studenti beneficiari di Borsa di studio e gli idonei non beneficiari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale.
L’assegnazione dell’integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all’estero.
Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all’estero deve essere certificato dall’Ufficio Mobilità della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”. Dall’importo dell’integrazione erogata è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei.
Altri periodi di studio trascorsi all’estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun
rimborso.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Xxxxxxxx (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell’ultimo anno di studi.
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.
La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata entro il 15.11.2023. Eventuali ricorsi motivati avverso l’esito della graduatoria andranno presentati entroi 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.
Il pagamento dell’integrazione (comprensiva di rimborso pasti e rette alloggio) avverrà entro il
31.12.2023 secondo le modalità previste dal punto 10.2.
7.1.2 Premio di laurea
In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti beneficiari di Borsa di studio che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamentididattici beneficiano di un’integrazione della Borsa pari alla metà di quella percepita nell’ultimo anno di corso, al netto della quota erogata per il servizio di ristorazione.
I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.
Il pagamento dell’integrazione avverrà nel mese successivo all’ultima sessione di laurea prevista per l’a.a. 2022/2023 secondo le modalità previste dal punto 10.2.
8 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica
La graduatoria è formulata sulla base dell’I.S.E.E. per prestazioni universitarie del nucleo familiare
rapportato al limite di € 24.335,11 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente
( 1 – | I.S.E.E. universitario studente (24.335,11) | ) X | 1000 |
formula:
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Mediazione linguistica L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2022, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022, è calcolato secondo la seguente formula:
(Crediti studente – Crediti minimi) | X | 600 (Crediti massimi – Crediti minimi) |
Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):
(Votazione media ponderata studente – 18) | X | 400 (30-18) |
9 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 14 ottobre 2022 sul portale xxx.xxxx.xx nella sezione Agevolazioni economiche, all’interno dello “SPORTELLO TASSE - DSU” – Esito graduatorie. Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
L’esito dell’istanza sarà comunicato mediante la pubblicazione delle graduatorie definitive. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati al Tar della Regione Lombardia nei termini previsti dalla normativa vigente.
10 - ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
10.1 Assegnazione
Le Borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.
Gli studenti risultati idonei non beneficiari per esaurimento delle risorse saranno inseriti d’ufficio
in specifica graduatoria di idoneità.
A seguito di finanziamenti aggiuntivi assegnati all’Università da parte di Regione Lombardia o MUR, il numero di beneficiari potrà essere successivamente aumentato sino alla concorrenza delle risorse ricevute. I benefici saranno attribuiti agli studenti utilmente collocati nella graduatoria di ampliamento.
10.2 Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme spettanti avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario. Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti.
Eventuali costi bancari sostenuti dall’Università IULM e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.
10.3 Tempi di pagamento
10.3.1 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica
La prima rata della Borsa di studio, pari alla metà dell’importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso il 27 dicembre 2022.
Il saldo della Borsa di studio verrà corrisposto successivamente all’accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi 3.2.2), il 30 settembre 2023.
10.3.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Mediazione linguistica
La prima rata della Borsa di studio, pari alla metà dell’importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso il 27 dicembre 2022 mentre il saldo verrà erogato il 30 giugno 2023 (compatibilmente con l’effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia).
10.3.4 Studenti beneficiari a seguito di ampliamento dei fondi a disposizione
La prima rata della Borsa di studio sarà corrisposta entro un mese dalla delibera regionale di liquidazione del finanziamento aggiuntivo (per gli iscritti ad anni successivi al primo si procederà all’erogazione dell’intero importo del beneficio qualora il pagamento venga disposto dopo il mese di maggio 2023). Per gli iscritti al primo anno di corso restano comunque validi i criteri di erogazione del saldo, se spettante (vedi 10.3.1).
11 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI
11.1 Incompatibilità
La Borsa di studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:
• analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati;
• le Borse di studio erogate dall’Università ai sensi dell’art. 12 del DPCM 9.4.2001;
• le Borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
• posti gratuiti in collegi, residenze o convitti.
In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 10 giorni dall’attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall’Università IULM.
La Borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero.
11.2 Trasferimenti
Lo studente che si sia trasferito da altre Università alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente gestore del Diritto allo Studio dell’Università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal presente Bando di Concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L’ammissione ingraduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.
12 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO
12.1 Decadenza totale
Il diritto alla Borsa di studio decade qualora:
a) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l’Ateneo;
b) lo studente non presenti all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 13);
c) l’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
d) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante
l’a.a. 2022/2023.
La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica, qualora il requisito di merito previsto dal punto 3.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
e) lo studente risulti iscritto come ripetente per l’a.a. 2022/2023, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica non consegua il requisito di merito previsto dal punto 3.2.
Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico, lo studente può chiedere all’Xxxxxxx Xxxxx, Contributi e Diritto allo studio, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di studio, di trasmettere all’Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.
In questo caso lo studente decade dalla Borsa di studio.
Agli studenti in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66% che non raggiungono il requisito di merito previsto al punto 3.2.2, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla Borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
12.2 Decadenza parziale
Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 nel periodo compreso tra l’11 agosto e il 30 novembre 2023.
12.3 Conseguenze della decadenza
Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di studio, dovrà corrispondere all’Università IULM le somme percepite, comprese le eventuali maggiorazioni e integrazioni previste ai punti 6 e 7.
In caso di decadenza parziale ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio.
Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l’avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera scolastica dello studente fino a risoluzionedella pendenza.
13 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
13.1 Controlli
La domanda per tutti i benefici del Diritto allo Studio Universitario è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
L’Università IULM, ai fini dell’accertamento dei dati dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell’art. 4 comma
10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L’Università IULM, in accordo con Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia e Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, per la totalità degli aventi diritto, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni e ogni altra P.A. detentrice dei dati autocertificati, secondo le modalità previste dall’art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.
L’Università potrà anche avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini.
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall’ultima indebita fruizione legata alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.
13.2 Conseguenze in caso di non veridicità
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D.lgs. 68/2012.
Lo studente dovrà pertanto corrispondere:
a) in caso di perdita totale del beneficio, una somma comprensiva di quanto erogato e della sanzione prevista dall’art. 10 del D.lgs. 68/2012;
b) in caso di perdita parziale del beneficio, una somma comprensiva della differenza tra quanto erogato e quanto spettante e della relativa sanzione prevista dall’art. 10 del D.lgs. 68/2012.
È fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).
14 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
14.1 Modalità
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l’apposito modulo informatico disponibile sul portale d’Ateneo xxx.xxxx.xx, sezione Agevolazioni economiche – Borse di studio regionali, alla voce SPORTELLO TASSE – DSU (Richiesta benefici – Diritto allo studio).
Gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” dovranno compilare la domanda attraverso l’accreditamento nello Sportello Tasse - DSU. Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario far pervenire all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, entro 10 giorni la copia cartacea del riepilogo dei dati dichiarati debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento di identità ed eventuale documentazione richiesta dall’Ufficio o relativa a situazioni non autocertificabili (es. contratto di locazione presso privati per studenti fuori sede).
Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico 2022/2023 devono presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di studio contestualmente alla domanda di Borsa di studio.
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
14.2 Termini
La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro e non oltre il 10 settembre 2022.
Gli studenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, entro 15 giorni e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la Borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, ecc.).
Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all’Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio entro la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Il supporto alla compilazione della domanda on-line è fornito dal lunedì al venerdì tramite help- desk telefonico (02.891412.890 dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il servizio di help-desk sarà sospeso dal 6 al 23 agosto.
Appendice
Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato Articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
2. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTRAMENTO
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
Sulla base dell’art. 6 lett. e)
-Organizzare e predisporre per studenti interessati tutti gli interventi economici idonei a garantire pari opportunità di accesso alle strutture universitarie;
-Gestione delle richieste di benefici economici e attività amministrativo contabili connesse, verifiche anagrafiche e fiscali incluse.
Sulla base dell’art. 6 lett. b)
-Gestione delle richieste di accesso alle Residenze universitarie, assegnazione degli alloggi e attività amministrativo contabili connesse (es. fatturazione);
Sulla base dell’art. 6 lett. a)
-Gestione delle istanze di “sovvenzione straordinaria” in caso di evento grave, qualora l’evento addotto sia costituito
da un fatto riguardante lo stato di salute e/o di disabilità dell’istante o di uno dei percettori del suo reddito familiare.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
• Strutture interne di Ateneo preposte;
• Società incaricate della fornitura di servizi presso le Residenze e gli esercizi di ristorazione;
• Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire il diritto allo studio;
• Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
• Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web IULM).
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In particolare l’anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo, la conservazione dei restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario per gestire le attività sopra descritte connesse all’assegnazione di agevolazioni, benefici economici, servizi e alloggi universitari su richiesta. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità di gestire tutte le attività di cui al punto 2 della presente informativa.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer scrivendo all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo egiurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, aisensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Xxx ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.