SUBAPPALTI E COTTIMI. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dall’art.118 del D.Lgs 163/2006. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
SUBAPPALTI E COTTIMI. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d’opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo. Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto applicativo.
SUBAPPALTI E COTTIMI. (articolo con commi numerati per una migliore descrizione)
SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’IMPRESA può avvalersi del subappalto, fatta eccezione, e ferma comunque restando impregiudicata la responsabilità dell’IMPRESA, per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati. FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti, ed è pertanto fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’IMPRESA corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato. Resta inteso che, qualora l’IMPRESA non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al sub-affidamento indicando i lavori/servizi o parti di lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto assoluto sub-affidamento.
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante, istanza di richiesta subappalto deve essere indirizzata alla Direzione Amministrativa – Ufficio Appalti consegnata o spedita al protocollo di Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x Xxxxxxx, ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge 109/94. Il subappalto è soggetto inoltre a quanto disposto all’art. 30, comma 1/c del Regolamento sulla qualificazione delle Imprese, approvato con D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e dall’Art. 74 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP. (D.P.R. 21/12/1999, n. 554). Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Servizio Appalti che provvederà a trasmettere al Direttore dei lavori o al Responsabile del Servizio utilizzatore la relativa autorizzazione.