SUBAPPALTI E COTTIMI Clausole campione
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ▇▇.▇▇.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente...
SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospe...
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 118, comma 3 e 8, D. lgs. 163/2006 (come modificato da D. lgs. 50/2016 e D. lgs. 56/2017); Il termine di 30 gg., per il rilascio dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidato o di importo inferiore a € 100. 000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i € 100. 000,00; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i € 100. 000,00, nei quali il costo della manodopera non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art. 118, comma 11, D. lgs. 163/2006 (come modificato da D. lgs. 50/2016 e D. lgs. 56/2017); Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. Il Direttore dei lavori avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti. Il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore o cottimista. In caso di accertata inadempienza dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, l’Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti cautelativi ritenuti idonei. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la pos...
SUBAPPALTI E COTTIMI. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d’opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo. Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto applicativo.
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di appalto.
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’IMPRESA può avvalersi del subappalto, fatta eccezione, e ferma comunque restando impregiudicata la responsabilità dell’IMPRESA, per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati. FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti, ed è pertanto fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’IMPRESA corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato. Resta inteso che, qualora l’IMPRESA non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al sub-affidamento indicando i lavori/servizi o parti di lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto assoluto sub-affidamento.
SUBAPPALTI E COTTIMI. I subappalti ed i cottimi sono regolati dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 Succ. Mod. ed Integ. L’Amministrazione Provinciale non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l’appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore ad subappaltatore o cottimista. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti dall’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1.Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari.
SUBAPPALTI E COTTIMI. L’Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
SUBAPPALTI E COTTIMI. Art. 42 – Revisione prezzi
