SUBAPPALTI E COTTIMI. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
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SUBAPPALTI E COTTIMI. Nel contratto Ai sensi dell’art. 141 del Regolamento la percentuale di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassolavori della Categoria prevalente del presente appalto subappaltabile resta stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaleE` vietato all’Impresa, ai sensi dell’art. L’Appaltatore che intenda avvalersi 118, 2° comma del Codice degli Appalti l’affidamento in subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata dell’intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente. E` vietato anche il subappalto o cottimo di parte dell’opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dell’Amministrazione la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve quale può essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dall’art. 118, comma 42 del Codice degli Appalti. In caso, primo periodo comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l’Impresa resta egualmente, di fronte all’Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.LgsCodice degli Appalti, la Categoria prevalente delle Lavorazioni previste nel presente Appalto è la Categoria "OG1", per un importo pari a € 639.137,21. 163/2006L’ulteriore Categoria delle Lavorazioni previste nel presente Appalto è la Categoria "OG9", per un importo pari a € 183.228,78 Ai sensi del medesimo art. Qualora118 comma 2 del Codice degli Appalti, le parti appartenenti alle Categorie Generali e Specializzate di cui si compone l’opera, diverse dalla Categoria prevalente con i relativi importi sono indicati nel precedente art. 2. Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice degli Appalti, qualora nel bando di gara l’Amministrazione abbia indicato che essa stessa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti l’Impresa ha l’obbligo di comunicare, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 118, comma 4 del Codice degli Appalti l’Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Ai sensi dell’art. 118, comma 8 del Codice degli Appalti, l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai fini dell’autorizzazionesoggetti ed entro il termine di 20 gg., venga presentata le certificazioni di cui a i commi precedenti e la bozza dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del contratto di xxxxxxxxxx, questa subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere accompagnata effettuata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. Ai sensi dell’art. 118, comma 8 del subappaltatore Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. Ai sensi dell’art. 118, comma 9 del Codice degli Appalti, l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in merito all’incidenza subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del Codice degli oneri della sicurezza e dei costi della Appalti, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, ai fini quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle verifiche prestazioni affidate o di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 importo superiore a 100.000 euro e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate qualora l’incidenza del costo della manodoperamanodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Il Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’Amministrazione stabilisce, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è soggetto alla verifica incompetente od indesiderabile, l’Impresa, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l’allontamento del subappaltatore o cottimista. L’annullamento di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:data fissata per l’ultimazione delle opere.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16.03. 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dallo stesso Protocollo di legalità. Le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n.190. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 dall’art. 16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
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