SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. 2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione. 4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx. 5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. 6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera. 7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto. 8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata: a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. 9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. 10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà. 11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice. 12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario. 14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. 15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti. 16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020. 18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice... 20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire: a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016; b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente; c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta. 21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
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SUBAPPALTI E COTTIMI. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d’opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo. Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto applicativo.
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il concorrente indica subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta le parti fino alla quota del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura 30 per l’affidamento dell’appaltocento dell’importo dei singoli contratti applicativi.
2. omissis
3. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.105, commi 7, 97,9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
34. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli nel settore degli appalti pubblici, approvata pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/201982/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzionedallo stesso Protocollo di legalità.
45. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi nel suddetto Protocollo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
56. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/201650/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
67. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
78. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore L’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
89. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
910. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
1011. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
1112. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 7 lett. a) viene comunicato alla competente azienda sanitaria USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
1213. La SA Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SAStazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione dell’autorizzazione, solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
1314. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
1415. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
1516. Il DEC Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
1617. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
1718. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 06, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
1819. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
1920. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, Pertanto l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DECDirettore dei lavori, la SA Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DECDirettore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice....
2021. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016D.Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
2122. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
2223. L’esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2324. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.50/2016
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni è ammesso il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all’art. 105, comma 3 del Codiceappalto. Ai sensi dell’artdell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appaltol'affidamento dell'appalto.
2. L’Appaltatore L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall'art.105, commi 7, 97,9, 17 e 18, del D.lgs.n.50/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. n. 50/2016 56/2017, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli nel settore degli appalti pubblici, approvata pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/201982/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artdall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzionedallo stesso Protocollo di legalità.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi nel suddetto Protocollo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’artdell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, dell’obbligo dell'obbligo posto a suo carico dall’artdall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazionedell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappaltoxxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artall'art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 44 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. 56/2017. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza l'istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo l'obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo dell'effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione l'accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore l'ulteriore documentazione prevista dall’Allegato dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dell'importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA Stazione appaltante procede ai sensi dell’artdell'art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione particolare l'autorizzazione è revocata, tra l’altrol'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SAStazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/201650/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. 56/2017.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dell'importo dei servizi lavori affidati o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dell'importo dei servizi lavori affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo dell'importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105all'art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere D.lgs.50/2016 e sue modificazioni compreso quelle del sub-affidatarioD.lgs. 56/2017.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo dell'importo del subcontratto.
15. Il DEC Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 06, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l'Amministrazione acquisisce d’ufficio d'ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo l'importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’AppaltatorePertanto l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’artdell'art. 105, co. 13, lett. b), la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’artl'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DECDirettore dei lavori, la SA Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DECDirettore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice....
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo l'importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’artall'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’artdall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016D.Lgs.50/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. 56/2017;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore dell'Appaltatore comunicare alla SA Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione L'esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’artdall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore l'Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’artdell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016D.lgs.50/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. L’Appaltatore 56/2017. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’artdell'art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. 56/2017.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105all'art.105, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.50/2016 e sue modificazioni compreso quelle del D.lgs. 56/2017.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.118, commi 72 e 8, 9D.lgs.n.163/2006 ss. mm., 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105118, comma 144, primo periodo del D.Lgs. 105/2016163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappaltoxxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 118 del D.lgs.n.50/2016 comma D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. alett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesimamedesima15.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Per le opere comprese nella categoria OS28, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% del relativo ammontare. In tale caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il termine di 30 gg. ., per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza predetta istanza, completa di tutta la della documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€ ; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore dell’appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105all’art.118, comma 211, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14D.lgs.163/2006 ss. mm. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha Direttore Xxxxxx avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 20, comma 03, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18subappaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza negativo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo due volte consecutive si applica quanto previsto dal dall’art. 6, comma successivo, questa SA 8 del D.P.R. 207/2010. Il Comune di Firenze non provvede provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, Pertanto l’appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b)termine, la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede favore. In deroga a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi quanto previsto dal comma precedente, qualora venga autorizzato il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista subappalto ai sensi del citato art. 105comma 5 che precede, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso eseguiti stesso, nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura limiti del contratto lo consenta.
21di subappalto. Nel In tal caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare l’Appaltatore comunica alla SA Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimistasubappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevede prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105118, comma 2 11 del D.lgs.50/2016D.lgs.163/2006 ss. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23mm. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105all’art.118, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. (articolo con commi numerati per una migliore descrizione)
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il concorrente indica subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta le parti fino alla quota del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 30 per cento dell’importo complessivo del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza contratto di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appaltoappalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.105, commi 7, 97,9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In xxxxxxxxxxxx.Xx tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
145. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
156. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore L’esecuzione delle opere o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2350/2016.23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.50/2016
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appaltodell’appalto accordo quadro.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue L’affidamento in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, comma 3 compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. L’Appaltatore L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che intenda avvalersi non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 subisca variazioni e 18, l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del D.lgssubappaltatore di cui all’articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine e s.m.i. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del rispetto delle prescrizioni contenute deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in tale articolorelazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi indicherà puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.LgsIl contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 159/2011 xx.xx. L’aggiudicatario è responsabile in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata solido con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del il subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione agli obblighi retributivi e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente contributivi tranne nel caso in cui la prestazione sia stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di ultimazione ovverovalidità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) nonché in caso di inadempimento inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte dell’Appaltatore di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. I piani di sicurezza di cui al comma precedente;
c) su richiesta decreto legislativo del subappaltatore 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e qualora la natura del contratto lo consenta.
21coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nel caso Nell’ipotesi di pagamento diretto raggruppamento temporaneo o di cui consorzio, detto obbligo incombe al comma precedente, mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica responsabile del rispetto del piano da parte di quanto disposto dall’arttutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullitàLa categoria prevalente del presente Appalto è la "OG1", per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016un importo pari a
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il concorrente indica subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta le parti fino alla quota del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 30 per cento dell’importo complessivo del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza contratto di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appaltoappalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.105, commi 7, 97,9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
145. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
156. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore L’esecuzione delle opere o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2350/2016.23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.50/2016
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
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Samples: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto opere ed i lavori compresi nel contratto. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’ art. 116 del D. Lgs. 163/06. E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e fermo restando quanto stabilito dall’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. In particolare:
1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all’intero loro importo risultante dall’offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall’Amministrazione;
2) tutte le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, anch’esse indicate con il relativo importo nel presente contratto; il concorrente indica Capitolato e nel bando di gara, possono essere subappaltate o affidate in cottimo per l’intero loro importo risultante dall’offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza A norma dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell’art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m, l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti del servizio di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.;
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza l’Impresa appaltatrice provveda al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto rilascio dell’autorizzazione presso la SA stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.lavorazioni;
63. Sull’importo che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è effettuata sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l’importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all’impresa non superi i 150.000 euro);
5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. requisito l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.;
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla data quale risulti, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l’esistenza di ricevimento diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori. A norma dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Per Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti o cottimi a cottimo di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 ad euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione suddetto è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, L’Amministrazione non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui rilascia l’autorizzazione al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente subappalto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto l‘Impresa subappaltatrice non dimostri che la fornisce nei suoi confronti non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006 e s.m.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale nonché nel caso l’Impresa subappaltatrice non sia superiore al 50% dell’importo in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subcontrattosubappalto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione L’affidamento in subappalto o in cottimo di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso parte dei lavori non esonera in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la SA trattiene dal certificato sola responsabile verso l’amministrazione della buona esecuzione dei lavori. L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’impresa appaltatrice deve praticare per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali i lavori e assicurativi.
19le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. Fatto salvo quanto previsto dal L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall’art. 118, comma successivo6, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguitidel D.Lgs. Pertanton. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all’amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere. Ai sensi dell’art. 118, l’Appaltatorecomma 3, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è obbligato a trasmetterefatto obbligo all’Impresa appaltatrice di trasmettere all’Amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa, via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore e/o dal cottimista entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b)predetto, la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo a favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consentadell’appaltatore.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.118, commi 72 e 8, 9D.lgs.n.163/2006 ss. mm., 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105118, comma 144, primo periodo del D.Lgs. 105/2016163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappaltoxxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 118 del D.lgs.n.50/2016 comma D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. alett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesimamedesima15.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il termine di 30 gg. ., per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza predetta istanza, completa di tutta la della documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€ ; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105all’art.118, comma 211, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14D.lgs.163/2006 ss. mm. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha Direttore dei Lavori avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 20, comma 03, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18subappaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza negativo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo due volte consecutive si applica quanto previsto dal dall’art. 6, comma successivo, questa SA 8 del D.P.R. 207/2010; Il Comune di Firenze non provvede provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b)termine, la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22favore. L’esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Si applica altresì l’art. 15 della L. n. 180/2011. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevede prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105118, comma 2 11 del D.lgs.50/2016D.lgs.163/2006 ss. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23mm. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105all’art.118, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.118, commi 72 e 8, 9D.lgs.n.163/2006 ss. mm., 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105118, comma 144, primo periodo del D.Lgs. 105/2016163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappaltoxxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 118 del D.lgs.n.50/2016 comma D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. alett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesimamedesima15.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il termine di 30 gg. ., per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza predetta istanza, completa di tutta la della documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€ ; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105all’art.118, comma 211, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14D.lgs.163/2006 ss. mm. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha Direttore dei Lavori avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 20, comma 03, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18subappaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza negativo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo due volte consecutive si applica quanto previsto dal dall’art. 6, comma successivo, questa SA 8 del D.P.R. 207/2010; Il Comune di Firenze non provvede provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b)termine, la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22favore. L’esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevede prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105118, comma 2 11 del D.lgs.50/2016D.lgs.163/2006 ss. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23mm. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105all’art.118, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.118, commi 72 e 8, 9D.lgs.n.163/2006 ss. mm., 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli nel settore degli appalti pubblici, approvata pubblici (sottoscritto in data 16.03. 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/201982/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4dallo stesso Protocollo di legalità. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi nel suddetto Protocollo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5n.190. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105118, comma 144, primo periodo del D.Lgs. 105/2016163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappaltoxxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 118 del D.lgs.n.50/2016 comma D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 dall’art. 16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. alett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il termine di 30 gg. ., per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza predetta istanza, completa di tutta la della documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a In tali ipotesi, la SAStazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente . nel caso in cui la prestazione l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro€, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105all’art.118, comma 211, D.lgs.50/2016, con anticipo D.lgs.163/2006 ss. mm. Anche ai fini di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere quanto precisato ai fini del sub-affidatario.
14precedente comma 4. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha Direttore dei Lavori avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 20, comma 04, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18subappaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza negativo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo due volte consecutive si applica quanto previsto dal dall’art. 6, comma successivo, questa SA 8 del D.P.R. 207/2010. Il Comune di Firenze non provvede provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b)termine, la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguitefavore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore L’esecuzione delle opere o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevede prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105118, comma 2 11 del D.lgs.50/2016D.lgs.163/2006 ss. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23mm. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105all’art.118, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
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SUBAPPALTI E COTTIMI. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il concorrente indica subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta le parti fino alla quota del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 30 per cento dell’importo complessivo del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza contratto di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appaltoappalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105dall’art.105, commi 7, 97,9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economiciunitari.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli nel settore degli appalti pubblici, approvata pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/201982/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SAStazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzionedallo stesso Protocollo di legalità.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi nel suddetto Protocollo di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei servizi oggetto della presente procedura prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxxsubappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, indicata per ciascuna degli interventi da subappaltate, delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore L’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 7 lett. a) viene comunicato alla competente azienda sanitaria USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SAStazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione dell’autorizzazione, solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 06, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxdel presente Capitolato, xx XX la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamentoavanzamento lavori, la SA l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, Pertanto l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DECDirettore dei lavori, la SA Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DECDirettore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice....
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016D.Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare l’Appaltatore comunica alla SA Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione delle opere o dei servizi lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevede prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016D.lgs.n.50/2016
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