Common use of SUBAPPALTI E COTTIMI Clause in Contracts

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare L’Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta e i lavori compresi nel contratto. È vietata la cessione del contratto, a pena di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento nullità. Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in subappalto di parte cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare: 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che l’importo complessivo delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti lavorazioni subappaltate non può essere superiore al superare il 30%% dell’importo dato dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall’Amministrazione; A norma dell’art. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito105 D. Lgs. 50/2016 , la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia. L'affidamento l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) . che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; 2) . che l'affidatario l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la stazione Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazionilavorazioni; 3) . che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di qualificazione prescritti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti; 4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ; 4) 5. che non sussista, sussista nei confronti dell'affidatario dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito, l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.; 6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo; 7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, alcuno come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965soci, n. 575delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, e successive modificazioninonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel bando Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto Società per le prestazioni dagli stessi eseguite oAzioni, in alternativaAccomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che e' partecipano all’esecuzione dei lavori; 8. che contestualmente all’istanza l’Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell’Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi. A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell’ art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100.000, qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto , non costituiscono subappalto. Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso l’Amministrazione della buona esecuzione dei lavori. L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto. L’Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione. L’Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all’Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere. È fatto obbligo agli affidatari all’Impresa appaltatrice di trasmetteretrasmettere all’Amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari dall’Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto: 1. il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all’appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d’avanzamento lavori successivo; 2. nel caso in cui l’appaltatore non trasmettano depositi le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminequietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione Stazione appaltante sospende provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato; 3. nel caso in cui l’appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l’opera o parte dell’opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore; 4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l’opera o parte dell’opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo pagamento a favore degli affidatario successivi per l’importo non quietanzato; 5. Nel caso di pagamento direttoin ogni caso, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante rimane impregiudicata la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei loro dipendenti della Stazione appaltante per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi vizi e antinfortunistici, nonché copia del piano difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all’accertamento di cui al successivo commapunto 3. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo del contratto da affidare. Il Si precisa che, per “attività ovunque espletate” si intendono quelle poste in essere all’interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato. Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore non può subappaltare di procedere a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti al subappalto delle opere e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4)delle lavorazioni a lui affidate. E' fatto obbligo all'affidatario L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare alla stazione Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appaltol’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraentesubcontraente, l'importo l’importo del contratto, l'oggetto l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Nel caso di varianti in corso d’opera, l’eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materiae alle condizioni previste dall’art.118 del D.Lgs 163/2006. L'affidamento L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) . che i concorrenti all'atto dell'offerta all’atto dell’offerta, o l'affidatario, l’affidatario nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamentod’opera all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) . che l'affidatario l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Amministrazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della esecuzione delle relative prestazionilavorazioni ; 3) . che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario l’Amministrazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006gara; 4) . che non sussista, nei confronti dell'affidatario dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo dall’articolo 10 della legge Legge 31 maggio 19651965 n. 575 ss.mm.ii. L’ autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall’Amministrazione Appaltante entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, n. 575l’autorizzazione si intende concessa. L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, e successive modificazionila dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. Nel bando 2359 del codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio. L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari dall’Appaltatore con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimistaai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate come previsto dall’art. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate 3 del subappaltatore o D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidataricontratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione 136 del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Appalto Concorso

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ 1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. 2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto divieto all’Appaltatore sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. 4. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di soltanto una parte delle opere lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto costi della manodopera, ai fini delle disposizioni verifiche di cui all’artall'art. 118 105 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioniD.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di varianti in corso di esecuzionesubappalto, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al resta fermo l'obbligo del deposito del contratto di subappalto presso la stazione Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;. 3) che al momento del deposito 5. Sull'importo del contratto di subappalto presso è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera. 6. Nei casi in cui la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto. 7. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata: a) la certificazione documentazione attestante il possesso rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. 8. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. 9. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà. 10. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice. 11. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 12. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.lgs.50/2016. 13. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto. 14. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti. 15. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 16. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori. 17. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei requisiti soggetti titolari di qualificazione prescritti subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal codice in relazione alla prestazione subappaltata certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006; 4) che non sussistaassicurativi, compresa, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimolavori, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965la Cassa edile. 18. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, n. 575, e successive modificazioni. Nel bando il Comune di gara la stazione appaltante indica che provvederà Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite odei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore, in alternativaa dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, che e' fatto obbligo agli affidatari di è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate relative entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai pagamenti da essi affidatari corrisposti sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuatel'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista entro il predetto terminecon la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la stazione Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice. 19. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire: a) qualora il successivo pagamento a favore degli affidatarisubappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente; c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta. 20. Nel caso di pagamento direttodiretto di cui al comma precedente, gli affidatari comunicano è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla stazione Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 21. L'esecuzione delle prestazioni affidate opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ considerato Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego prevede espressamente, a pena di manodoperanullità, quali le forniture per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con posa in opera e i noli subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L'Appaltatore è obbligato a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all'importo del contratto da affidaredi subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di impianti acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 27 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 22. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiD.lgs.n.50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invitodelle lavorazioni, la stazione appaltante autorizzerà il sub appaltorelativamente al contratto, esclusivamente nel completo rispetto e è subordinato all’autorizzazione del Committente nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materiae alle condizioni previste dall’art. L'affidamento 105 D.lgs. n. 50/2016. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) . che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatariol’aggiudicatario dell’accordo quadro, nel caso in sede di varianti in corso dichiarazioni di esecuzionegara, all'atto dell'affidamento, abbiano abbia indicato i lavori o le parti di opere che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo;; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato 2) . che l'affidatario l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della esecuzione delle relative prestazioni;lavorazioni subappaltate nonché la documentazione prevista al commi 9 e 18 del predetto articolo. 3) . che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario Stazione Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo; 4. che l’affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i (per le parti ancora in vigore ) in materia di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata delle imprese e la dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006al comma 4 lettera c) dell’articolo in esame; 4) 5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, dall’ art. 67 del D.Lgs. n. 575, 159/2011 e successive modificazionis.m.i. Nel bando di gara la stazione L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza i termini previsti dalla normativa vigentein essere. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono Tale termine può essere indicati anche i nominativi di prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto l’autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore condizioni di legge per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito l’affidamento del subappalto. L'affidatario ePer i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto conseguente all’accordo quadro relativo al presente lotto, per suo tramiteo di importo inferiore a 100.000 Euro, i subappaltatoritermini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione dichiarazione circa la sussistenza o meno di avvenuta denunzia agli enti previdenzialieventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano società di cui al successivo commaesecuzione o consorzio. I piani di sicurezza di cui all' all’art. 105 comma 17 D.lgs. n. 50/2016 e art. 131 89, comma 1, lettera h del D.LgsD. Lgs 81/08 e s.m.i. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatariodall’affidatario. Nell'ipotesi Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto L’esecuzione delle opere o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto ai sensi dell’art. E’ 105 comma 19 D.lgs. n. 50/2016. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. Ai sensi dell’art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate dell’importo dei lavori affidati con il singolo contratto conseguente all’accordo quadro del presente lotto o di importo superiore a 100.000 euro 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare affidare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4)singolo contratto conseguente all’accordo quadro del presente lotto. E' È fatto obbligo all'affidatario all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appaltol’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l'importo l’importo del contratto, l'oggetto l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l’art. 105 D.lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materiae alle condizioni previste dall’art.118 del D.Lgs 163/2006. L'affidamento L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) . che i concorrenti all'atto dell'offerta all’atto dell’offerta, o l'affidatario, l’affidatario nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamentod’opera all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) . che l'affidatario l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Amministrazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della esecuzione delle relative prestazionilavorazioni ; 3) . che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario l’Amministrazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006gara; 4) . che non sussista, nei confronti dell'affidatario dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo dall’art. 10 della legge Legge 31 maggio 19651965 n. 575 ss.mm.ii. L’ autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall’Amministrazione Appaltante entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, n. 575l’autorizzazione si intende concessa. L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, e successive modificazionila dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. Nel bando 2359 del codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio. L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari dall’Appaltatore con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimistaai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate come previsto dall’art. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate 3 del subappaltatore o D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidataricontratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione 136 del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTI E COTTIMI. E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a.. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione del Committente nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materiae alle condizioni previste dall’art.105 del D.Lgs 50/2016. L'affidamento L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizionicondizioni : 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta all’atto dell’offerta, o l'affidatariol’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzioned’opera, all'atto dell'affidamentoall’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della esecuzione delle relative prestazionilavorazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione Stazione appaltante l'affidatario l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006al numero 4 successivo ; 4) che l’affidatario del subappalto sia qualificato nella relativa categoria; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla presentazione della legge 31 maggio 1965documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto l’autorizzazione si intende concessa. L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, n. 575la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, e successive modificazionisocietà di esecuzione o consorzio. Nel bando L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 19 del D.Lgs 50/2016. Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari dall’ Appaltatore con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimistaai cottimisti, con l'indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidataricontratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le prestazioni opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezzaQualora, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito durante il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma. I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione corso dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto , la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, quest’ultima, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoallontanata dal Cantiere. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro Euro e qualora l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamentospeciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4)precedente punto 5. E' È fatto obbligo all'affidatario all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appaltol’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l'importo l’importo del contratto, l'oggetto l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, il DURC. In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal D.L. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.

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