SUBCONCESSIONE. 1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione. 2 Per la gestione dei bar e/o dei punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo, la Concessionaria può invece avvalersi di soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, restando comunque la stessa Concessionaria unica responsabile nei confronti del Comune, ai sensi della presente convenzione e, pertanto, rispondendo direttamente dell’operato dei soggetti terzi. Il servizio bar e ristoro deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 - lettera d, della legge n°287/1991 e s.m. e deve essere gestito nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle 3 La Concessionaria è l’unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione. 4 La Concessionaria, qualora dia in sub-concessione il bar e/o altri punti di ristoro, è tenuta a darne comunicazione, preventivamente, all’Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
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Samples: Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale, Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale, Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale
SUBCONCESSIONE. 1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione.
2 Per la gestione dei bar e/o dei punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo, la Concessionaria può invece avvalersi di soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, restando comunque la stessa Concessionaria unica responsabile nei confronti del Comune, ai sensi della presente convenzione e, pertanto, rispondendo direttamente dell’operato dei soggetti terzi. Il servizio bar e ristoro deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 - lettera d, della legge n°287/1991 e s.m. e deve essere gestito nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalledalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.
3 La Concessionaria è l’unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione.
4 La Concessionaria, qualora dia in sub-concessione il bar e/o altri punti di ristoro, è tenuta a darne comunicazione, preventivamente, all’Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
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