Trasferimenti I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: 1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; 2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 167, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Riferimenti Codice Identificativo Descrizione [1] Lettera di Xxxxxx. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA Schema di Contratto Quadro OPA [2] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA Schema di Contratto Esecutivo OPA [3] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico [4] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE [5] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO [6] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS [7] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE [8] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO [9] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS [10] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN [11] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN [12] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN [13] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN [14] FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS Specifiche dei servizi DNS [15] FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS [16] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche dei evoluta VOIP servizi di comunicazione [17] FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche dei evoluta TELP servizi di comunicazione [18] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP [19] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP [20] FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale Specifiche dei servizi di supporto professionale [21] FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) [22] FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC Specifiche di realizzazione e gestione del SOC [23] FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC [24] FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting SLA Management & Reporting [25] FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi Piano Generale per Erogazione dei Servizi [26] FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi Specifiche di controllo qualità dei servizi [27] PEC ricevuta da ASL Rieti il 22/06/2020 alle ore 10:48 avente come oggetto "ASL Rieti - Piano Fabbisogni Progetto SPC2 ampliamento 10 sedi + 3 cessazioni per PEC" Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione “ASL Rieti” [28] FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi Dimensionamento dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [29] FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [30] FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione Piano di attuazione per il cliente “ASL Rieti” [31] FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all’avvio dei servizi SPC per l’Amministrazione “ASL Rieti”
Sperimentatore principale e Co-sperimentatori 3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell’esecuzione di esso (di seguito “Co-sperimentatori”), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall’Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione; essi dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. 3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. 3.3 Il presente rapporto intercorre tra Promotore e l’Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l’Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l’altro personale partecipante alla Sperimentazione, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione. 3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento, nonché dall’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall’art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). 3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato dall’Ente garantisce la necessaria continuità dell’attività sperimentale. Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7. 3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all’art. 11. 3.7 Lo Sperimentatore principale ha l’obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali. 3.8 L’Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare: Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti. L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione ______da parte del personale del Promotore e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.
Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
Reclami all’IVASS Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti: Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza: ▪ il nome, cognome / ragione sociale e indirizzo del Reclamante ▪ la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo ▪ i motivi del reclamo e la documentazione a supporto È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: ▪ l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) ▪ l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza. xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO