Supplente Clausole campione

Supplente. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso ▇▇▇▇▇▇, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario; d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
Supplente. Ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011: a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara; c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario.
Supplente. L’Amministrazione si riserva di interpellare, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 140 del D.Lgs. 163/2006).
Supplente. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso ▇▇▇▇▇▇, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
Supplente. In caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’amministrazione concedente, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della concessione; l’interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Supplente. La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio di gestione delle aree da destinare a parcheggio; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
Supplente. Ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs 50/16, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 159 del 2011: a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara; c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario.

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