SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA. 7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. 7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede. 7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere. 7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione della fornitura, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
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SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA. 7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede.
7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – –commisurato alla urgenza della fornitura Fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.
7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione della fornituraFornitura, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
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SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA. 7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede.
7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – –commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.
7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione della fornitura, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
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