CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER FORNITURE IN AMBITO D.LGS. 36/2023
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER FORNITURE IN AMBITO D.LGS. 36/2023
Edizione ottobre 2023
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
4
5
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
6
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
6
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELLA COMMITTENTE
7
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5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
8
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
8
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
8
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA
10
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
10
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO
10
7.3 SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
11
7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
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7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
12
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA
12
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ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
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ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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15
16
9.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
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ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
17
ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA
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ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
18
ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI
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ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
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ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA
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ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE
25
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE
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20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
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ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO
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27
ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA
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28
ART. 25 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
1. Committente: Acea S.p.A. e/o Società del Gruppo Acea.
2. Fornitore e/o Fornitori: l’impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidata dalla Committente.
3. Parte e/o Parti: la Committente e/o il Fornitore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
4. Capitolato Generale “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore della fornitura.
5. Documentazione Tecnica “DT”: ove presente, Scheda Tecnica, Specifica Tecnica, Disegno e/o altro documento di progetto descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto. In alcuni casi la Documentazione Tecnica può essere integrata dalle Condizioni Tecniche “CT”, che contengono le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.
6. Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
7. Conferma d’Ordine o Lettera di Accettazione dell’Ordine di Acquisto: comunicazione scritta da parte del Fornitore di accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di acquisto, che deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine stabilito.
8. Contratto di Appalto o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CQ (ove presente) CG, DT (ove presente), CQ, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
9. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di una fornitura continuativa e periodica di cose.
10. Data di perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l’accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato Generale;
2. Documentazione Tecnica;
3. Contratto quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dal Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”
• R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
• L. 13 agosto 2010, n. 136
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
• D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
• D. Lgs. 231/2001
• Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, normativa italiana di adeguamento e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
• Codice Etico Acea S.p.A
• Norme CEI
• Norme UNI
• Norme ISPESL
• Norme di prevenzione incendi
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
• Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
• Normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (“Normativa Antitrust”)
• Estratto “Manuale di conformità alla normativa antitrust e di tutela del consumatore” – Principi generali
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all’ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore.
L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dell’esecuzione della fornitura, in materia di forniture pubbliche, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Appalto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.
La durata del Contratto di Appalto è indicata nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
4.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d’arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni salvo quanto previsto, in attuazione e ad integrazione, degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.
4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella DT e/o nel CQ e/o nell’ODA e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’ODA, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l’attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all’ esecuzione contrattuale.
4.4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:
(i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
(ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede
esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 94, comma 5 lett. d)D. Lgs. n. 36/2023;
(vi) continuare ad effettuare la fornitura , pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
4.5. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELLA COMMITTENTE
Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 5.1., 5.2. e 5.3., ai rispettivi domicili digitali, e, per la Committente, anche al Direttore dell’esecuzione del contratto nei casi in cui venga individuato per tale ruolo (che prevede funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto) un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di esecuzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5.1. REFERENTE DEL FORNITORE
Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Fornitore”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente del Fornitore, dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.
Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile nei giorni in cui verrà espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati precedentemente dalla Committente.
5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
La Committente individua un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 4 e dell’art. 141, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l’unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dello stesso, la Committente può prevedere la nomina di distinti Responsabili di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere indirizzate al RUP e, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.
Non rientrano nei compiti del Responsabile Unico di Progetto né dei Responsabili di procedimento per le varie fasi gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità del Fornitore.
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE
La Committente potrà individuare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale Referente oer il Contratto di Appalto (il “Referente della Committente”), che sarà indicato nelle CT – ove presenti – e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
Qualora il Referente della Committente non venga diversamente individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Fornitore.
6.3. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Fornitore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione della fornitura.
6.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della fornitura nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del contratto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
6.6. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 11, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
6.7. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, il Fornitore si obbliga a:
(i) depositare prima dell’inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
(ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l’avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.
6.8. Ai sensi del medesimo art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore del Contratto di Appalto ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
6.9. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede.
7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.
7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione della fornitura, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO
7.2.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto o stabilimento della Committente, indicato nella
Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.
7.2.1. Salvo diversa pattuizione della Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
7.2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
7.2.4. il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7.2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
7.2.6 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione o dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dal collaudatore, qualora presente, per l’adozione di particolari cautele ed ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
7.2.7 Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.
7.3 SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
7.3.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione della fornitura.
7.3.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
7.3.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità della fornitura e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
7.4.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione della fornitura la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, il Fornitore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
7.4.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento della fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
7.4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
7.4.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente da inviarsi al Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
7.5.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio della fornitura e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente del Fornitore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
7.5.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per il Fornitore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione della fornitura, pari alla durata del differimento e/o sospensione.
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA
7.6.1. E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
7.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata
dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
7.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.
7.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.
7.6.5. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.
7.7. MODIFICHE E VARIANTI
7.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 36/2023.
7.7.2. In tal caso il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
7.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
7.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
7.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
7.7.6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
7.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento della
fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
8.4. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
9.1. FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000.
Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:
• il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
• il codice numerico del Documento Di Trasporto, da indicare nel Blocco “dati DDT” campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>;
• il codice numerico dell’Entrata Merci, ove espressamente richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo:
- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore ‘EM’
- campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero dell’Entrata Merci.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto la società committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione:
- dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto;
- dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del citato DPR (c.d. reverse charge o inversione contabile).
9.2. PAGAMENTI
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, a condizione che sia stata accertata con esito positivo la conformità della merce alle previsioni contrattuali, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.
Per “data di presentazione della fattura” si intende la data di ricezione della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 che verrà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 11.7.
9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora il Fornitore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Il Fornitore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati al Fornitore stesso.
La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente del Fornitore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territories (NCCTs). Pertanto il Fornitore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.
9.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui il Fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.
9.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d’arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.
Il Fornitore dichiara che la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l’attività prestata.
La Committente corrisponderà l’anticipazione del prezzo pari al 20,00% dell’importo del contratto, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da costituirsi entro 10 (dieci) giorni solari dall’emissione dell’ordine applicativo. Le modalità di erogazione e di recupero saranno disciplinate dalle Condizioni Tecniche.
Le Parti potranno chiedere la revisione dei prezzi in attuazione di quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità indicate nelle Condizioni Tecniche.
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
10.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
10.2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
10.3. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.
10.4. Infine, il Fornitore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subfornitori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subfornitori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA
11.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni e materiali forniti, entro 30 giorni dalla consegna e secondo le modalità e le condizioni indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
11.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
11.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto di Appalto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
11.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna di ciascuna partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva
alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
11.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
11.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall’avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.
11.7 Lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull’importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
12.1. Il Fornitore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
In tali casi, lo stesso sarà, comunque, considerato il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
12.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
12.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.
12.4. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
12.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.
12.6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
12.7. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che il Fornitore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
12.8. La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto al Fornitore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
12.9. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati al Fornitore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
12.10. Il Fornitore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
12.11. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
12.12. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Fornitore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.
12.13. Il Fornitore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.
In ragione di quanto sopra il Fornitore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Altresì il Fornitore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
12.14. Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nelle Condizioni Tecniche le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023.
ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI
13.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanza e dei preparati pericolosi.
13.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l’ambiente.
13.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
14.1. CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1.1. Salve le vicende soggettive inerenti il Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
14.2. CESSIONE DEI CREDITI
14.2.1 È consentito al Fornitore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 52/1991.
Il contratto di cessione dei crediti (c.d. “factoring”) dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente Committente all’indirizzo PEC indicato nelle Condizioni Tecniche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione.
14.2.2 La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l’importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.
14.2.3 In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle
fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.
14.2.4 In ogni caso di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, qualora operi il pagamento diretto dei subappaltatori, mediante delegazione ovvero mandato irrevocabile di pagamento, il Fornitore si impegna a:
a) disporre nei confronti dell’istituto cessionario, contestualmente alla cessione di ciascun credito ai sensi del punto precedente - quale condizione per l’accettazione della cessione stessa da parte della Committente - una delegazione di pagamento con istruzioni a versare a ciascuno dei subappaltatori, senza eccezioni e con gli stessi termini e modalità previsti per il versamento a favore del Fornitore, una parte del credito ceduto corrispondente all’importo fatturato da ciascuno dei subappaltatori stessi al Fornitore. A tal fine il Fornitore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l’importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell’istituto di factoring in esecuzione della delegazione di pagamento; ovvero, in alternativa e previa condivisione tra le Parti
b) rilasciare mandato irrevocabile di pagamento (di seguito anche il “Mandato Irrevocabile”) all’istituto di credito presso cui è attivato il conto corrente nella titolarità del Fornitore, su cui l’istituto di factoring effettua il pagamento, affinchè tutti gli importi di volta in volta riferibili ai subappaltatori vengano riversati, anche in parte – entro e non oltre il giorno lavorativo successivo rispetto alla data in cui l’istituto abbia avuto contezza del relativo versamento – sul conto corrente di ciascuno dei subappaltatori. A tal fine il Fornitore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l’importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell’istituto di factoring in esecuzione del Mandato Irrevocabile. Tale mandato potrà essere revocato o modificato solo con apposito accordo sottoscritto congiuntamente dal Committente e dal Fornitore;
c) dare idonea evidenza alla Committente del conferimento della delegazione di pagamento ovvero del rilascio di un Mandato Irrevocabile, di contenuto soddisfacente per la Committente, di cui alle precedenti lettere a) e b) contestualmente alla notifica dell’atto di cessione nella forma di cui all’art. 14.2.1. quale condizione per l’accettazione della cessione della stessa da parte della Committente.
Il Fornitore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L’inosservanza da parte del Fornitore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell’accettazione delle successive cessioni del credito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo, ivi compreso in caso di ricorso alla cessione del credito, il conferimento della delegazione di pagamento all’istituto cessionario per il pagamento diretto degli importi dagli stessi fatturati ovvero del Mandato Irrevocabile.
Resta espressamente inteso che il Fornitore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale danno, costo, spesa o altra conseguenza pregiudizievole dovesse subire in conseguenza e/o
in relazione al pagamento diretto effettuato dall’istituto di credito ai subappaltatori, anche a causa di richieste o pretese dei subappaltatori.
Fermo quanto sopra il Fornitore conferma che la Committente è totalmente estranea ai rapporti tra Fornitore e subappaltatore e pertanto ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse insorgere tra Fornitore e subappaltatore, anche inerente ai pagamenti effettuati dall’istituto di factoring ai sensi del presente articolo, non potrà mai generare alcuna contestazione, riserva, pretesa e/o azione da parte del Fornitore nei confronti della Committente. Altresì il Fornitore presta integrale manleva da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, a qualunque titolo e con qualunque modalità fosse avanzata dal subappaltatore in relazione ai pagamenti effettuati dall’Istituto di factoring.
14.2.5 Il Fornitore si impegna a comunicare sempre il CIG al cessionario, nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati, nonché i conti correnti dedicati. La cessione dovrà prevedere che il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore e ai subappaltatori, mediante bonifico bancario o postale, sui relativi conti correnti dedicati, riportando il suddetto CIG.
Nei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, il Fornitore si impegna a comunicare al cessionario, prima dell’atto di cessione e comunque in sede di delgazione di pagamento, i conti correnti dedicati univoci dei subappaltatori da utilizzare per i pagamenti attraverso la delegazione disposta ovvero il Mandato Irrevocabile ai sensi del punto precedente. In caso di modifica di uno o più conti correnti dedicati del Fornitore e/o dei subappaltatori, il Fornitore ne darà pronta comunicazione alla cessionaria e alla Committente, mediante rilascio di una nuova delegazione di pagamento ovvero nuovo Mandato Irrevocabile.
L’inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.
14.2.6 In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l’opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.
14.2.7 È fatto sempre divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
14.2.8 Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring.
Le singole cessioni di credito di cui al punto 14.2.3 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa raggruppata e ad esse si applicherà quanto indicato al punto 14.2.4 ove ricorra il caso di pagamento diretto dei subappaltatori.
14.2.9. Ad integrazione di quanto indicato ai precedenti commi, nel caso in cui le Condizioni Tecniche prevedano la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91, nei confronti dei soggetti di primario standing di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Acea- sezione fornitori convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell’ipotesi in cui il Fornitore, a seguito dell’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà la Committente si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell’onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Acea- sezione fornitori. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i
termini previsti dal presente punto per cause non imputabili al Fornitore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui all’art. 9.2. del Capitolato Generale d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui ai precedenti punti del presente articolo.
Nell’ipotesi di cessione di cui al precedente comma, l’eventuale contratto di cessione sarà stipulato e notificato nelle forme previste al punto 14.2.1 e sarà immediatamente efficace dalla notifica.
Nell’ipotesi di cessione di cui al comma 1 del presente articolo, la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta al Fornitore e all’istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte del Fornitore, l’accettazione dell’importo del credito oggetto di cessione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l’istituto di factoring prescelto dal Fornitore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba il Fornitore accetta sin d’ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con ACEA dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell’istituto di factoring.
ART. 15 - PENALI
15.1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
15.2 I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 16.
15.3. E’ espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 21, in aggiunta all’importo delle penali applicate.
15.4. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA
16.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Si precisa che la Committente non accetterà documenti presentati dal Fornitore in parte con firma digitale ed in parte con frma olografa dei soggetti incaricati della sottoscrizione.
16.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
16.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
16.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.
16.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
16.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte del Fornitore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.
16.7 Nessun interesse è dovuto al Fornitore sulle somme costituenti le garanzie.
ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA
17.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
17.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme a quanto previsto dalla legge, ai requisiti eventualmente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d’Ordine.
17.3. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 18 - RECESSO
18.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
18.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.
18.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
18.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.
ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE
In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell’art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE
20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
• il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
• il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione;
• il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
• sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
• venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
• violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
• inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
• in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT
– ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
20.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 16 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
20.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
20.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall’art. 122, commi 6 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
20.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
20.1.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Fornitore non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO
21.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
21.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 22 - GESTIONE RIFIUTI
22.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
22.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
22.3. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
22.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
22.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all’art. 20 che precede.
ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA
23.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
23.2. I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte della Committente in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Fornitori”).
23.3. Le responsabilità e gli obblighi delle Parti con riguardo al trattamento dei dati personali connesso e funzionale all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché il ruolo ricoperto dalle Parti ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Titolare, titolare autonomo, Responsabile esterno) sono disciplinati nel Contratto stesso mediante la previsione di clausole
contrattuali ad hoc e/o eventuali atti giuridici allegati (ad es. Data Processing Agreement, atto di designazione a Responsabile esterno, autorizzazione alla nomina di Sub-Responsabili).
23.4. Il Fornitore si impegna sin d’ora a dare compiuta attuazione alla normativa vigente, ivi compresa la stipula, ove necessaria, degli atti sopra richiamati.
23.5. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare alla Committente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
ART. 24 - COMPLIANCE
24.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società,(iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, anche inerenti a tematiche anticorruzione, garantendo tra l’altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. (il “DLGS 231/2001”). Il Fornitore si impegna a non porre in essere alcun atto od omissione e/o a non dare origine ad un fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/01 ed in generale ad astenersi, nell’espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare: i) una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 (e sue ss.mm.ii.); ii) reati di corruzione in generale; iii) una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore.
24.2. In particolare, il Fornitore si obbliga:
a) a svolgere, e a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga, l’attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLGS 231/2001 (Modello 231), nella Politica e nella Linea Guida Anticorruzione adottati da Acea S.p.A. (documenti nei quali sono definiti i principi ed i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive);
b) a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste da Acea (soprattutto ai fini anticorruzione, es. dichiarazioni su eventuali conflitti di interesse etc…) e rilasciate dal Fornitore anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
I documenti di cui alla lett. a) sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Governance”) al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx- rischi e il Fornitore dichiara:
• di averne preso visione e conoscenza;
• di impegnarsi a conformarvisi anche con riferimento agli obblighi, in capo ai consulenti/partner di ACEA (e/o comunque in generale “terze parti”), di segnalare con le modalità e ai soggetti previsti dal Gruppo Acea eventuali comportamenti, atti od eventi, che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del predetto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, qualsiasi frode o atto illecito, ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito (per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto nel sito internet corporate: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- interno-gestione-rischi/whistleblowing).
24.3. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
24.4. Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito “Normativa Antitrust”), il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi della citata Normativa.
24.5 In particolare il Fornitore si obbliga:
a) a svolgere, e a far sì che il proprio personale (ivi inclusi eventuali collaboratori terzi dallo stesso coinvolti) svolga l'attività oggetto del Contratto di Appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto della normativa, delle regole di comportamento e dei principi contenuti e richiamati nell’ “Estratto “Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore” - Principi generali” adottato dalla Committente in attuazione del “Programma di Compliance Antitrust”.
b) a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste da Xxxx e rilasciate dal Fornitore anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Il documento di cui alla lett. a) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx (sezione “Fornitori”) al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxx- foundation/pdf/it/fornitori/normativa/sintesi-manuale-terzi.pdf e il Fornitore dichiara:
a. di averne preso visione e conoscenza
b. di impegnarsi a conformarvisi anche con riferimento agli obblighi, in capo al proprio personale e ai consulenti/partner di ACEA (e/o comunque in generale “terze parti”), di segnalare con le modalità e ai soggetti previsti dal Gruppo Acea eventuali comportamenti, atti od eventi, che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi della Normativa Antitrust.
24.6. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva Xxxx da ogni eventuale sanzione o danno che quest’ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei documenti citati nel presente articolo da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.
24.7. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che la violazione da parte del medesimo (intendendosi richiamate le specifiche riportate ad incipit del presente articolo) e/o da parte delle terze parti coinvolte dallo stesso nell’esecuzione dell’incarico, delle dichiarazioni rilasciate e delle obbligazioni assunte sulla base del presente articolo, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 25 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
25.1. Ai sensi del Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma del 21 luglio 2011 – fatto salvo quanto previsto dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023 in materia di subappalto - è fatto obbligo al Fornitore di comunicare l’elenco delle imprese sub affidatarie di attività sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di condizionamento mafioso (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiania di cantieri). Resta salvo quanto previsto all’art. 119 in materia di sub- contratti che non siano subappalti.
25.2. Il suddetto elenco sarà trasmesso dalla Committente al Prefetto.
25.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente automaticamente procederà alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, del Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
ART. 26 - MISCELLANEA
26.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.
26.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
26.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.