Tasse, contributi Clausole campione

Tasse, contributi. 1. Ogni studente contribuisce alla copertura del costo dei servizi offerti dall'Università e dalla Regione Marche mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio. I contributi universitari sono determinati autonomamente dall'Università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo. 2. In applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce una gradualità degli importi attuata secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica. 3. Le norme relative alla contribuzione universitaria sono disciplinate da apposito Regolamento che viene approvato all'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito di Ateneo. 4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre determinare ulteriori contributi a carico degli studenti, a ristoro dei costi sostenuti dall'Università per l'offerta di specifici servizi, e stabilire un addebito agli studenti di more di importo variabile per ritardato pagamento della contribuzione o per mancato rispetto di scadenze amministrative. 5. Gli importi delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione sono di norma ripartiti in tre rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione o dell’iscrizione, la seconda e la terza secondo le scadenze previste nel Regolamento di cui al comma 3. La ripartizione in rate dell'importo complessivo annuale, cui lo studente è assoggettato, vincola il medesimo al pagamento delle successive una volta effettuato il pagamento della prima rata. Il debito non è esigibile allo studente nell’ipotesi di trasferimento ad altra sede universitaria o per rinuncia agli studi, salvo quanto previsto all’art. 34. 6. La prima rata prevede un importo uguale per tutti gli iscritti ai corsi di studio. Il mancato pagamento della prima rata inibisce allo studente il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, il riconoscimento delle frequenze e l'effettuazione di atti di carriera. 7. La seconda e terza rata prevedono un importo differenziato sulla base delle condizioni economiche, delle condizioni di merito degli studenti e del corso di studio di iscrizione. 8. Coloro che si immatricolano o che si iscrivono ad anni successivi al primo sono te...
Tasse, contributi. ARTICOLO 25 – REVOCA - RIMOZIONE ARTICOLO 26 – MANUFATTI ESISTENTI
Tasse, contributi. I titolari dell’autorizzazione sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l’occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, come stabilito da leggi e regolamenti vigenti. Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (intendendosi per tale un vano per l’aerazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita convenzione. Nei casi previsti dal comma che precede, i titolari dovranno corrispondere egualmente il diritto, tasse e contributi relativi alle occupazioni effettuate.

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  • Contributi 1 I datori di lavoro e i collaboratori sono tenuti a versare contributi annui. 2 L’Ufficio di controllo riscuote ogni anno i seguenti contributi: – CHF 89.– da ogni azienda – CHF 89.– da ogni collaboratore 3 L’azienda deduce periodicamente, ma al più tardi entro la fine del rapporto di lavoro, i contributi dei collaboratori dal loro salario e li versa all’Ufficio di con- trollo. Se il pagamento dei contributi avviene entro il termine stabilito, l’azienda ha diritto a una riduzione del 4% sui costi di riscossione dei contributi. 4 I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda pagano la metà dell’importo di cui al capoverso 2. 5 In caso di comprovata necessità, la Commissione di sorveglianza è autorizza- ta ad aumentare i contributi annui al massimo del 40% all’inizio di un nuovo anno commerciale. 6 La Commissione di sorveglianza è autorizzata a ridurre i contributi annui o a differirne la riscossione.

  • Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Contributo Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 109.967,38 (centonovemilanovecentosessantaset- te/38) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, alla REGIONE che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 40 %, pari ad Euro 43.986,95 (quarantatremilanovecentottantasei/95) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 40 %, pari ad Euro 43.986,95 (quarantatremilanovecentottantasei/95) alla data del 31 marzo 2020 successivamente all’invio da parte della REGIONE della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto intermedio di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 20%, pari ad Euro 21.993,48 (ventunomilanovecentonovantatre/48) come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la REGIONE dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. La REGIONE dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

  • Contribuzione Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando. E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure: a) 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; c) una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993; d) il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 40 del succitato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure: a) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del datore di lavoro; b) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del lavoratore.