Tecniche e strumenti d’investimento. 10 Prestiti di valori mobiliari 1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere con- cessi in prestito. 2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»). 3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma qualità specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e impre- se di assicurazione, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari. 4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili. 5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qua- lunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età appartenente al o dipendente dal gruppo della con- troparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 Ol-Col. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter otte- nere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- taria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte. 6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità. 7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
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Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero
Tecniche e strumenti d’investimento. 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito pres- tito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile accessibile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere con- cessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma qualità specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e impre- se di assicurazione, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qua- lunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età appartenente al o dipendente dal gruppo della con- troparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 Ol-Col. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter otte- nere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- taria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia in materia di garanzie. La direzione del fondo non effettua operazioni di pronti contro termine.
1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa provvede affinché l’uso dei derivati non causi, per il suo effetto economico, anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investi- mento definiti nel presente contratto del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. nel foglio informativo di base risp. un cambiamento delle caratteristiche di investimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente contratto del fondo. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i deri- vati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Com- mitment I. L’utilizzo di derivati, tenendo conto della copertura necessaria ai sensi del presente paragrafo, non produce quindi alcun effetto leva sul patrimonio dei comparti e non dà luogo a vendite allo scoperto.
3. È consentito unicamente l’utilizzo di derivati basilari, ossia:
a) option call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto;
b) credit default swap (CDS);
c) swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sotto- stante o da un importo assoluto;
d) contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In relazione all’effetto economico, l’utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (riduzione dell’esposizione) oppure a un acquisto (aumento dell’esposizione) di un valore di base.
5. a) Nel caso di derivati che implicano una riduzione dell’esposizione, gli impegni assunti devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti, ad eccezione delle lettere b e d.
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Samples: Fondo a Ombrello Di Diritto Svizzero Della Categoria «altri Fondi Per Investimenti Tradizionali»
Tecniche e strumenti d’investimento. 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere con- cessi concessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza rap- presentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma prima qualità specializzati in questo genere di operazioni opera- zioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e impre- se imprese di assicurazione, nonché con controparti centrali cen- trali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del prestito pre- stito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare rispet- tare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo lavorativo bancario successivosucces- sivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca costitu- isca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MAFINMA, al fine di tutelare il diritto alla restituzionerestitu- zione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qua- lunque qualunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente L’emit- tente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità solvi- bilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età società appartenente al o dipendente dipen- dente dal gruppo della con- tropartecontroparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- ditàliquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione negozia- zione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione dire- zione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare soddi- sfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione diversifi- cazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono corri- spondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 Ol-ColOlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter otte- nere ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza insol- venza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- tariadepositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie garan- zie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente confor- memente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente contrat- tualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi amministrativi ammini- strativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti questi non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
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Tecniche e strumenti d’investimento. 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito, per conto dei comparti, tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico.
2. La direzione ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere con- cessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che ), sia in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma prima qualità soggetti a vigilanza e specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanzaoperazioni, quali banche, broker e impre- se compagnie di assicurazioneassicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti riconosciuti, in grado di garantire un’esecuzione un'esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondodirezione, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a nuovamente disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun ogni comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabiliprestabiliti (numero di valore). La Se per contro, la direzione del fondo, qualora ottenga ottiene dal mutuatario o dall’intermediario dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo lavorativo bancario successivo, è autorizzata a essa potrà prestare fino al 100% di ogni posizione tipo (numero di titoli prestabilivalore).
5. La direzione del fondodirezione, d’intesa d'intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca la in proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, garanzie a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MA, FINMA al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo adeguato e ammontare corrispondere, in qua- lunque momento ogni momento, ad almeno il 105100% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente L'emittente delle garanzie deve presentare un’elevata esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età società appartenente al o dipendente dal gruppo della con- tropartecontroparte o da essa dipendente. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- ditàessere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e devono pubblico ed essere valutate almeno in ogni giornata una volta al giorno nei giorni di negoziazione in borsaapertura delle borse. Nell’amministrare le garanzie Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo o e i rispettivi suoi mandatari devono soddisfare gli ottemperare agli obblighi e i ai requisiti previsti dall’artdi cui all'art. 52 OIColOICoI-FINMA. In particolare particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesibase a Paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le se nessuna delle garanzie detenute di da un singolo emittente non corrispondono a rappresenta più del 20% del valore netto d’inventariod'inventario. Sono fatte salve Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente dall'ente pubblico ai sensi dell’artdell'art. 83 Ol-ColOICol. La In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e/o e i suoi mandatari devono altresì inoltre poter otte- nere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte o senza la sua approvazioneil potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- tariadepositaria. Su mandato della direzione del fondo, le Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un ufficio di custodia depositario terzo soggetto a vigilanza, se vigilanza a condizione che la proprietà sulle delle garanzie non viene venga trasferita e l’ufficio di custodia che il depositario terzo è sia indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento pagamento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente contrattualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestitonel corso del prestito dei valori mobiliari, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti questi non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene altre indicazioni sulla strategia relativa alle garanzie. La direzione del fondo non effettua operazioni di pensione.
1. La direzione è autorizzata ad utilizzare strumenti derivati. Essa vigila affinché l’uso dei derivati non causi, per effetto economico, ivi comprese circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento oppure con le modifiche delle caratteristiche di investimento del fondo a ombrello come definiti nel contratto del fondo e nel prospetto. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi ai sensi del presente contratto.
2. Per il calcolo del rischio si applica l’approccio Commitment II La somma degli impegni in derivati non può essere superiore a 100% del patrimonio netto del rispettivo comparto e l’importo globale degli impegni non può superare il 200% del patrimonio netto del medesimo. L’impegno globale di un comparto, tenendo conto della possibilità di temporanea assunzione di crediti fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto ai sensi del § 13 punto 2, può ammontare complessivamente fino al 210% del suo patrimonio netto. Il calcolo dell'impegno complessivo avviene ai sensi dell'art. 35 OICol-FINMA.
3. La direzione può utilizzare dei derivati quali opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto, crediti default swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore sottostante o da un importo assoluto nonché dei contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante. Essa può utilizzare inoltre delle combinazioni di forme di base di derivati nonché dei derivati il cui effetto economico non può né essere identificato con una forma di base di derivati né con una combinazione di forme di base di derivati (derivati esotici).
a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting») se l'operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali, e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'articolo 35 OICoL-FINMA.
b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») deve essere soddisfatta, oltre a quanto previsto alla lettera a), anche la condizione secondo cui l'operazione con derivati non si deve basare su una strategia d'investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d'interesse, l'importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo d'investimento, i principali rischi sono presi in considerazione, l'applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva, non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi e l'effetto leva del fondo d'investimento non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.
d) I derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati senza che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera b).
e) Gli impegni di pagamento imputabili ai derivati devono essere coperti in permanenza con mezzi assimilabili alla liquidità, titoli e diritti di credito o azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, conformemente alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
f) Se la direzione del fondo assume con un derivato un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto dai rispettivi sottostanti o da altri investimenti se gli investimenti e i sottostanti possiedono un’elevata liquidità e possono essere acquistati o venduti in ogni momento a fronte di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre illimitatamente e in qualsiasi momento dei valori sottostanti o investimenti.
5. La direzione può utilizzare sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su altri mercati regolamentati aperti al pubblico, oppure OTC (over-the-counter).
a) La direzione può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, soggetti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, tale controparte o il suo garante deve presentare un'elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e, in ogni momento, deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione in contropartita al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve essere determinabile in ogni momento sulla base del valore venale dei valori base da cui il derivato trae origine, applicando un modello di valutazione adeguato e riconosciuto dalla prassi. Prima della conclusione del contratto relativo a tale derivato devono essere richieste offerte concrete ad almeno due possibili controparti, dopodiché il contratto deve essere stipulato con la controparte che presenta l'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo. Eventuali scostamenti da questo principio sono ammessi per motivi inerenti alla ripartizione dei rischi o se, in base ad altri elementi contrattuali come la solvibilità o l'offerta di servizi, un'altra offerta appare nel complesso più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile derogare dalla richiesta di offerte di almeno due possibili controparti se ciò è nel migliore interesse degli investitori. Le ragioni di ciò nonché la stipula del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
d) Xxxx'ambito di un'operazione OTC, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono accettare soltanto garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve esibire un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o da essa dipendente. Le garanzie devono essere estremamente liquide, devono essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno una volta al giorno nei giorni di apertura delle borse. Nell'ambito della gestione delle garanzie, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono ottemperare agli obblighi e ai requisiti di cui all'art. 52 OICoI- FINMA. In particolare, devono adeguatamente diversificare le garanzie in base a Paesi, mercati ed emittenti. Si può considerare raggiunta un'adeguata diversificazione se nessuna delle garanzie detenute da un singolo emittente rappresenta più del 20% del valore netto d'inventario. Viene comunque fatta riserva per le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. In caso di inadempienza della controparte, la direzione del fondo e i suoi mandatari devono inoltre poter ottenere in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento o il consenso della controparte il potere e il diritto di disporre delle garanzie ricevute. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite su incarico della direzione del fondo presso un depositario terzo soggetto a vigilanza a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e che il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
7. I limiti d'investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) vanno rispettati tenendo in debita considerazione i derivati ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni: – sull’importanza dei derivati nell’ambito della strategia di investimento; – in merito agli effetti dell’utilizzo di derivati sul profilo di rischio del fondo a ombrello; – sui rischi della controparte dei derivati; – sulla maggiore volatilità o sulla maggiore esposizione globale risultante dall’utilizzo di derivati (effetto leva); – in merito ai derivati sui crediti; – sulla strategia relativa alle garanzie.
1. La direzione non può concedere crediti per conto dei comparti. Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 non va considerato una concessione di credito ai sensi del presente paragrafo.
2. La direzione può assumere temporaneamente crediti per ciascun comparto fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del rispettivo comparto.
1. La direzione può costituire in pegno o dare in garanzia al massimo il 25% del patrimonio netto di ciascun comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato di credito accrescitivo dell’esposizione non va considerato come fideiussione ai sensi di questo paragrafo.
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Samples: Fondo Integrato