TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 (centocinquanta/00) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (14). In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (15). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (16). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (17). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulato
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 365 (centocinquanta/00trecentosessantacinque) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (147). In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 0,1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (15)8). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (169). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (1710). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 21 del RegolamentoCapitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulatoaccumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 331 (centocinquanta/00trecentotrentauno) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (14). In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 0.1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (15). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (16). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (17). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulatoaccumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori. Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 194 (centocinquanta/00CENTONOVANTAQUATTRO) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (1416). In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (1517). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (1618). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (1719). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulatoaccumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 (centocinquanta/00) 270 naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (1410). In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (1511). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (1612). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (1713). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulatoaccumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori. Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 150 90 (centocinquanta/00novanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (14). consegna.(13) In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,03 0.1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (1513). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (1613). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (1713). Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulatoaccumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori. Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.
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