Tentativo facoltativo di conciliazione. 1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. 2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento. 3. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. 4. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza deve essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi: a) dati identificativi delle parti; b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto; c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa; d) identificazione della controversia con esposizione anche sommaria dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione; e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti. 5. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. 6. Le parti congiuntamente possono richiedere, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione, di conciliare la lite. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente punto 4. 7. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte. 8. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.
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Tentativo facoltativo di conciliazione. 1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., ai sensi dell’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 183, avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civc.p.c.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti.
4. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza deve può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
d) identificazione della controversia con esposizione anche sommaria dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istantiCommissione.
54. Le Nel caso di istanza congiunta, le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Nel caso di istanza proveniente da una sola parte, la convocazione delle parti avverrà una volta ottenuta l’adesione della parte invitata dall’istante.
65. Le parti congiuntamente possono richiedereformulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione, di conciliare la lite. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente punto comma 4.
76. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticatadei poteri all’uopo occorrenti. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
87. Il tentativo di conciliazione può e la redazione del relativo verbale possono essere esperito espletati anche a distanza, in audio e/o video conferenza videoconferenza o per via telematicacomunque attraverso l’utilizzo di sistemi – anche telematici - ritenuti idonei dalla Commissione e atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione e ad acquisire validamente il consenso delle parti.
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Tentativo facoltativo di conciliazione. 1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, 410 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 31 comma 13, L. legge 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle partideterminazione del Presidente o del Vice Presidente.
4. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza deve può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere e/o comunque tramite istanza contenente i seguenti elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
d) identificazione della controversia con esposizione anche sommaria dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazionecontroversia;
e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.
5. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Nel caso in cui la Commissione venisse adita (con unica o pluralità di richieste) per lo svolgimento di una pluralità di tentativi di conciliazione relativamente ad una pluralità di contratti stipulati tra le medesime parti, potrà procedere alla fissazione di una unica convocazione al fine di consentire una trattazione complessiva della posizione.
6. Le parti congiuntamente possono richiedere, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione, di conciliare la lite. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente punto 4.
7. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
87. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.
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Tentativo facoltativo di conciliazione. ai sensi dell’art. 6, X.Xxx. 4 marzo 2015, n. 23
1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo presentata l’offerta di conciliazione di cui all’art. 316, comma 13, L. D. Lgs. 4 novembre 2010marzo 2015, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ23.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione Sezione I del presente Regolamento.
3. Il tentativo facoltativo L’offerta di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti.
4. La richiesta del tentativo facoltativo è presentata dal datore di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza deve essere presentata lavoro avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
d) identificazione della controversia con esposizione anche sommaria dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istantiCommissione.
54. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell’istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
65. Le parti congiuntamente possono richiedereformulare istanza di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione, di conciliare la lite. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l’offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3, nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al precedente punto comma 4.
6. In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso munito di un assegno circolare per la somma di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
7. In L’accettazione dell’assegno in tale sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il rappresentante o l’assistente dell’altra partelavoratore l’abbia già proposta.
8. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.
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