Tentativo preventivo di conciliazione. Ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell’allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente CCNL1
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Samples: Accordo Nazionale Di Regolamentazione Dell’esercizio Del Diritto Di Sciopero
Tentativo preventivo di conciliazione. Ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell’allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente CCNL1accordo.
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Tentativo preventivo di conciliazione. Ai sensi dell’artdell'art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell’allegata dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente CCNL1c.c.n.l.
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Tentativo preventivo di conciliazione. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 2, c. 2, della legge n. 146/90146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell’allegata dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente CCNL1c.c.n.l.
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