Termini di aspettativa - Carenze. La garanzia decorre dalle ore 24: a) del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico; b) del 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall’Assicurato, in- sorti anteriormente alla stipulazione della polizza; c) del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le patologie varicose - fermo quanto previsto dall’art. 6, punto 1) - “Esclusioni”- delle Condizioni Generali di Assicurazione per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; d) del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie. In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: – dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le pre- stazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto; – dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Indennità Da Ricovero E Convalescenza a Seguito Di Infortunio E/O Malattia/Diaria, Contratto Di Assicurazione Indennità Da Ricovero E Convalescenza a Seguito Di Infortunio E/O Malattia/Diaria
Termini di aspettativa - Carenze. La garanzia decorre dalle ore 24:
a) 1. del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico;
b) 2. del 180300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall’Assicurato, in- sorti anteriormente alla stipulazione della polizza;
c) 3. del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le patologie varicose - fermo quanto previsto dall’art. 645, punto 1) - “Esclusioni”- delle Condizioni Generali di Assicurazione per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
d) 4. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie. In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: – • dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le pre- stazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto; – • dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Termini di aspettativa - Carenze. La garanzia decorre dalle ore 24:
a) del giorno di con effetto dell’assicurazione immediato per gli infortuni il/la Dipendente e per l’aborto post-traumatico;
b) i famigliari del dipendente che abbiano già in corso alla data di decorrenza del presente contratto una copertura sanitaria per il medesimo rischio stipulata con la Società, sostituita dal presente contratto senza soluzione di continuità. Per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente che entrano in copertura a nuovo la garanzia decorre: - dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze dirette di stati patologici, non conosciuti dall’Assicurato, in- sorti anteriormente alla stipulazione infortunio pregresso e di malattia già manifestatasi o comunque diagnosticata prima della polizza;
c) del 300° giorno successivo a quello data di effetto dell’assicurazione dell'assicurazione, previa applicazione di uno scoperto del 50% che rimane a carico dell'assicurato, come precisato nell'articolo 4.3 Esclusioni; - dalla data di effetto dell'assicurazione per le patologie varicose - fermo il parto (per il quale vale la garanzia in conformità a quanto previsto dall’art. 6, punto 1dalle condizioni di polizza) e semprechè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza della copertura; - “Esclusioni”- delle Condizioni Generali di Assicurazione con effetto immediato per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
d) del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattietutti gli altri casi. In caso di ricovero verificatosi o di altre prestazioni previste in polizza verificatisi durante la carenza carenza, non verrà corrisposto alcun indennizzo, indennizzo anche nel caso di ricovero protrattosi per prestazioni a loro connesse ed effettuate oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: – dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le pre- stazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto; – dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contrattocarenza stesso.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale