Common use of TERMINI DI DECADENZA Clause in Contracts

TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per le polizze vita e di due anni per le polizze danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Imprese di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per le polizze vita e di due anni per le polizze danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione prestazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Imprese di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante