Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo. 5. Nel biennio di cui al comma 1, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il Responsabile del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi di cui al comma 3 dell’art. 229 del Regolamento.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni dalla data dell’emissioneemissione. Decorso tale termineIn mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale decorsi due mesi dalla scadenza del termine di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2anni di cui sopra. Il Fino a quando il certificato di collaudo è non assume carattere definitivo, l’Appaltatore risponde nei confronti di ANAS S.p.A. per le difformità e i vizi dell’opera, di cui all’art- 1669 c.c., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo divenga definitivo. All’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e del subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le operazioni di collaudo e ciò causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il pagamento della rata di acconto/saldo non potrà avvenire in mancanza dell’invio della suddetta documentazione. Per appalti di importo inferiore alla soglia europea di cui all’art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall’ultimazione dalla ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutolavori.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.
5. Nel biennio di cui al comma 1, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il Responsabile del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi di cui al comma 3 dell’art. 229 del Regolamento.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Xxxxxxxx deve essere emesso dall’organo di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dal certificato di ultimazione dei lavori ed salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio; esso provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi decorsi due anni dalla data dell’emissionesua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto stato emesso entro i successivi due mesimesi dalla scadenza del medesimo termini.
2. Il certificato Qualora a norma di collaudo è sostituito legge non sia necessario il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di regolare esecuzione che deve essere ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dal Direttore dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 Lavori ed è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutoconfermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.
5. Nel biennio Qualora siano decorsi i termini di cui al comma 1presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al comma 3 dell’artall’Art. 229 del Regolamento43.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1) Il collaudo finale, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016/50 e s.m.i. e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi decorsi due anni dalla data dell’emissionesua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto stato emesso entro i successivi due mesimesi dalla scadenza del medesimo termine.
2) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3) Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
4) Per l’appalto in questione a norma di legge non è necessario il Certificato di Xxxxxxxx pertanto sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
5) Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 4) e delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 4) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, oppure a mezzo PEC, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi decorsi due anni dalla data dell’emissionedella relativa emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale approvato. Il collaudo delle strutture in calcestruzzo armato e in acciaio sarà eseguito nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di approvazione legge. Sino a che non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di intervenuto con esito favorevole il collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie la conservazione e la manutenzione delle stesse deve essere assicurata e fatta a cura e spese dell’appaltatore, restando anche a suo carico esclusivo le spese relative a sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Per tutto il periodo corrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità di legge sancite dall’articolo 1669 del C.C., l’Appaltatore è garante delle opere eseguite per le difformità ed in specie dalle garanzie per difformità e i vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudosaldo.
5. Nel biennio di cui al comma 1, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il Responsabile del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi di cui al comma 3 dell’art. 229 del Regolamento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso nei termini previsti dall’art. 237, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, c. 16, X.Xxx. 50/2016, fermo restando il rispetto dei tempi massimi di rendicontazione dei lavori eventualmente disposti dall’ente finanziatore.
2. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ed ha carattere provvisorio ed provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso nei termini previsti dall’art. 237, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, c. 16, D.Lgs. 50/2016 entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.
5. Nel biennio di cui al comma 1, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il Responsabile del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi di cui al comma 3 dell’art. 229 del Regolamento.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il Qualora il certificato di collaudo è sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione che esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Per appalti E’ documento liberatorio ai fini del “Certificato di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con Regolare Esecuzione delle opere” il certificato di regolare esecuzionecollaudo tecnico sportivo rilasciato dalla FIDAL-CONI. Il predetto certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi decorsi due anni dalla data dell’emissionesua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. dall'articolo 1669 del Codice Civilecodice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e ed i vizi dell'opera dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. I collaudiL'appaltatore deve provvedere alla custodia, anche se favorevoli, alla buona conservazione e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità alla gratuita manutenzione di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., tutte le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
5; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Nel biennio I termini di inizio e di conclusione nonché le modalità delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. n. 102 e 216, comma 116 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, qualora dovessero emergere vizi o difetti, il Responsabile Titolo X del Procedimento provvederà ai sensi e nei modi di cui al comma 3 dell’art. 229 del RegolamentoD.P.R. n. 207/2010 con i relativi allegati.
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