Termini per il pagamento dei sinistri. Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La Compagnia verifica l’assicurabilità dei soggetti coinvolti dal sinistro sin dal momento della sottoscrizione. Coloro che risultassero non assicurabili per limite di età o mansione svolta al momento della sottoscrizione non saranno ritenuti indennizzabili. La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
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Termini per il pagamento dei sinistri. Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e, e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La Compagnia verifica l’assicurabilità dei soggetti coinvolti dal sinistro sin dal momento della sottoscrizione. Coloro Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento potrà essere riconosciuto solo dopo aver escluso che risultassero non assicurabili per limite si sia trattato di età o mansione svolta al momento della sottoscrizione non saranno ritenuti indennizzabili. La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevutiun evento doloso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > Sezione Ii, Contratto Di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > Sezione Ii
Termini per il pagamento dei sinistri. Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l’indennizzo l’indennizzo/risarcimento che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La Compagnia verifica l’assicurabilità dei soggetti coinvolti dal sinistro sin dal momento della sottoscrizione. Coloro che risultassero non assicurabili per limite di età o mansione svolta al momento della sottoscrizione non saranno ritenuti indennizzabili. La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Cyber Protection Business > Sezione I
Termini per il pagamento dei sinistri. Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e, e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, legale escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La Compagnia verifica l’assicurabilità dei soggetti coinvolti dal sinistro sin dal momento della sottoscrizione. Coloro che risultassero non assicurabili per limite di età o mansione svolta al momento della sottoscrizione non saranno ritenuti indennizzabili. La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
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