Termini per le procedure di aggiudicazione. 1. Se la legge o il presente regolamento non prevedono termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori: a) a dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’Albo pretorio e sul profilo del committente della Provincia, per la ricezione della domande di partecipazione o delle offerte; b) a dieci giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte. 2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b), possono essere ridotti a sette giorni.
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Termini per le procedure di aggiudicazione. 1. Se Nei casi in cui la legge o il presente regolamento non prevedono preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a dieci quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’Albo pretorio e sul profilo sito internet del committente della ProvinciaComune, per la ricezione della delle domande di partecipazione o delle offerte;
b) a dieci quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b), 1 possono essere ridotti a sette ad otto giorni.
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Termini per le procedure di aggiudicazione. 1. Se Nei casi in cui la legge o il presente regolamento non prevedono prevede termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a dieci quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’Albo pretorio e sul profilo del committente della Provinciapretorio, per la ricezione della domande di partecipazione o delle offerte;
b) a dieci quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b), 1 possono essere ridotti a sette ad otto giorni.. L'urgenza deve essere esplicitata nella determinazione di cui all’Art. 3 SEZIONE 2^ Procedura aperta e procedura ristretta
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