Appalto. Le parti sociali stipulanti, preso atto delle caratteristiche del settore e del ricorso generalizzato ai contratti di appalto, in particolare in riferimento ai frequenti turn-over nei rapporti tra aziende e alta temporaneità, occasionalità e stagionalità degli appalti, concordano nell'obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi. Le parti stipulanti delineano in materia di cambio di appalto la seguente disciplina, vincolante per tutte le aziende produttrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le aziende committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica. La presente disciplina si applica ove: - entrambe le aziende abbiano in organico più di 50 dipendenti ciascuna; - l'appalto abbia una durata superiore a 3 mesi; - il numero di dipendenti per la quale è stato richiesto il cambio d'appalto sia più di 5. Restano esclusi dalle presenti previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al 1° o al 3° livello e quelli con un'anzianità nell'appalto inferiore a 3 mesi. In presenza di cessazione di appalto, l'azienda cessante è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta, non oltre i 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di cessazione, alle R.S.A. ove esistenti e ai rappresentanti delle XX.XX. territorialmente competenti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.l., indicando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori in esubero, le seguenti informazioni relative a ciascuno di essi: - dati personali; - codice fiscale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda cessante; - anzianità nell'appalto; - orario lavorativo settimanale; - livello di inquadramento; - riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" e/o superminimi percepiti dai lavoratori e derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto; - titoli di studio professionali e formazione; - lista del personale assunto ai sensi delle leggi n. 482/1968 e n. 68/1999. La comunicazione di fine appalto da parte dell'azienda cessante, è considerata apertura della procedura per licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. L'obbligo di comunicazione scritta è previsto anche in capo all'azienda committente, tenuta ad indicare alle suddette rappresentanze sindacali, nei tempi di cui al 5° comma, i riferimenti dell'azienda subentrante, i termini del nuovo appalto, la consistenza numerica dei lavoratori impiegati e i piani di sicurezza. A seguito delle anzidette comunicazioni, i rappresenta...
Appalto. L’istituto della certificazione può essere utilizzato anche con riferimento alla distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di lavoro. In particolare – poiché la somministrazione di lavoro è sottoposta ad una disciplina giuridica più vincolante rispetto all’appalto – l’interesse delle parti del contratto sarà, di regola, quello di certificare la sussistenza dei requisiti del contratto di appalto, escludendo così la configurabilità della somministrazione irregolare di mano d’opera. La certificazione dell’appalto si può quindi basare non soltanto sul contratto iniziale, ma anche sul successivo svolgimento del rapporto negoziale. Tuttavia, anche con riferimento alla attuazione del programma negoziale, la Commissione di Certificazione fonda la propria valutazione sulle dichiarazioni delle parti e sulla documentazione da esse prodotta, non avendo poteri istruttori per verificare le modalità in concreto del rapporto né disponendo comunque di un tempo ragionevolmente sufficiente ad eseguire le necessarie verifiche (in base all’art. 78, comma 2, lett. b) del decreto, il procedimento si deve infatti concludere entro 30 giorni dal ricevimento della istanza).
Appalto. La disciplina delle esternalizzazioni produttive Appalto lecito: requisiti e caratteristiche Appalto endoaziendale: condizioni di liceità Differenza tra il contratto d’appalto ed alcune figure affini: somministrazione di manodopera, contratto d’opera, subfornitura e noleggio Appalto illecito e fraudolento: regime sanzionatorio Il regime di solidarietà: Definizione, oggetto e finalità del DURC La disciplina normativa e la prassi sul DURC L’obbligo del DURC negli appalti di lavori edili nei cantieri temporanei e mobili Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di verifica del DURC Il personale ispettivo: poteri e limiti Il codice di comportamento del personale ispettivo Il procedimento ispettivo L’accesso sul luogo di lavoro, la verifica e la documentazione L’impedimento all’attività di vigilanza: conseguenze La verbalizzazione delle risultanze ispettive Il valore probatorio dei verbali e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori Le modalità di estinzione agevolata delle violazioni: pagamento in “diffida”, pagamento in misura ridotta e adempimento alla prescrizione obbligatoria Riflessi sull’attività ispettiva della certificazione dei contratti di lavoro e delle Xxxx.Xx. Attività ispettiva e diritto di accesso alla documentazione amministrativa I ricorsi amministrativi: al comitato regionale dei rapporti di lavoro e al Direttore della D.R.L. Oggetto e campo di applicazione Tipologie, caratteristiche, finalità e presupposti I contenuti dell’accordo conciliativo e la relativa verbalizzazione Gli effetti dell’accordo conciliativo Le conseguenze in caso di esito negativo della procedura Le forme di distacco dei lavoratori Accordi di secondo livello: il contratto di prossimità Gli accordi individuali per la definizione delle criticità tra le parti Contratto di rete d’imprese Codatorialità (job sharing) Procedure individuali di licenziamento Tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Come gestire il contenzioso post‐licenziamento XXXXXX XXXXXXX, Avvocato in Padova ‐ Studio Legale Xxxxxxx, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Padova Le clausole flessibili ed elastiche Le modalità di riduzione dell’orario di lavoro (da full time a tempo parziale) L’accordo individuale quale alternativa al licenziamento Utilizzo del lavoratore in base al bisogno dell’azienda Le tipologie oggettive e soggettive d...
Appalto. Contratto con cui una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio per conto di un’altra parte (appaltante o committente) verso un corrispettivo in denaro. Obbligo di risultato. Garanzia per vizi e difformità (1667-1668 c.c.). Proprietà dell’opera si trasferisce al committente.
Appalto. L' articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 , individua gli elementi distintivi del contratto in esame, gi definito dall' articolo 1655 del codice civile , rispetto al contratto di somministrazione. L' articolo 1655 c.c. definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro. In proposito, si fa presente che il Ministro del Lavoro, con decreto deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel caso di appalti illegittimi prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione ( art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004 ). Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puanche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti ( articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 , modificato dall' art.6, comma 1, del Decreto legislativo n. 251/2004 ) Nulla innovato in materia di prestazioni pensionistiche; pertanto, trattandosi di vero e proprio lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applicano i principi di carattere generale.
Appalto. Contratti aventi per oggetto l'esecuzione delle opere o dei lavori di manutenzione delle strade comunali, e relative pertinenze, che si renderanno necessari e che dovranno essere eseguiti secondo le regole, le clausole, i prezzi, le modalità organizzative previste nell'Accordo Quadro. Gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno determinati dal Comune di Carrara in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Gli elementi di determinazione dei contratti d'appalto saranno rappresentati dai prezzi unitari e dall'importo massimo complessivo e i singoli lavori saranno di volta in volta ordinati sulla base di specifici ordini dei lavori.
Appalto. L’oggetto dell’appalto, la fornitura di ecooftalmografo, comprensivo della garanzia full risk, de destinare alla UOC di Oculistica del P.O. Fatebenefratelli, della ASST Fatebenefratelli Sacco. Ai sensi dell’art. 51 del codice degli appalti si evidenzia che è previsto un unico lotto in ragione di un’ unica tipologia di apparecchiatura d’acquisire. E’ escluso ogni rinnovo tacito del contratto. L’ASST si riserva di concludere anticipatamente la procedura di gara e/o il contratto qualora nel periodo di vigenza intervengano attivazioni di convenzioni da parte del soggetto aggregatore Aria SpA e/o Consip SpA.
Appalto. (SUBAPPALTO) CONTRATTO D’OPERA
Appalto. (personale ausiliario, educativo, specialistico per CDD)
Appalto. 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.