Appalto. Le parti sociali stipulanti, preso atto delle caratteristiche del settore e del ricorso generalizzato ai contratti di appalto, in particolare in riferimento ai frequenti turn-over nei rapporti tra aziende e alta temporaneità, occasionalità e stagionalità degli appalti, concordano nell'obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi. Le parti stipulanti delineano in materia di cambio di appalto la seguente disciplina, vincolante per tutte le aziende produttrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le aziende committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica. La presente disciplina si applica ove: - entrambe le aziende abbiano in organico più di 50 dipendenti ciascuna; - l'appalto abbia una durata superiore a 3 mesi; - il numero di dipendenti per la quale è stato richiesto il cambio d'appalto sia più di 5. Restano esclusi dalle presenti previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al 1° o al 3° livello e quelli con un'anzianità nell'appalto inferiore a 3 mesi. In presenza di cessazione di appalto, l'azienda cessante è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta, non oltre i 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di cessazione, alle R.S.A. ove esistenti e ai rappresentanti delle XX.XX. territorialmente competenti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente c.c.n.l., indicando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori in esubero, le seguenti informazioni relative a ciascuno di essi: - dati personali; - codice fiscale; - data di assunzione nel settore; - data di assunzione nell'azienda cessante; - anzianità nell'appalto; - orario lavorativo settimanale; - livello di inquadramento; - riconoscimento di eventuali assegni "ad personam" e/o superminimi percepiti dai lavoratori e derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto; - titoli di studio professionali e formazione; - lista del personale assunto ai sensi delle leggi n. 482/1968 e n. 68/1999. La comunicazione di fine appalto da parte dell'azienda cessante, è considerata apertura della procedura per licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. L'obbligo di comunicazione scritta è previsto anche in capo all'azienda committente, tenuta ad indicare alle suddette rappresentanze sindacali, nei tempi di cui al 5° comma, i riferimenti dell'azienda subentrante, i termini del nuovo appalto, la consistenza numerica dei lavoratori impiegati e i piani di sicurezza. A seguito delle anzidette comunicazioni, i rappresenta...
Appalto. 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Appalto. L’istituto della certificazione può essere utilizzato anche con riferimento alla distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di lavoro. In particolare – poiché la somministrazione di lavoro è sottoposta ad una disciplina giuridica più vincolante rispetto all’appalto – l’interesse delle parti del contratto sarà, di regola, quello di certificare la sussistenza dei requisiti del contratto di appalto, escludendo così la configurabilità della somministrazione irregolare di mano d’opera. La certificazione dell’appalto si può quindi basare non soltanto sul contratto iniziale, ma anche sul successivo svolgimento del rapporto negoziale. Tuttavia, anche con riferimento alla attuazione del programma negoziale, la Commissione di Certificazione fonda la propria valutazione sulle dichiarazioni delle parti e sulla documentazione da esse prodotta, non avendo poteri istruttori per verificare le modalità in concreto del rapporto né disponendo comunque di un tempo ragionevolmente sufficiente ad eseguire le necessarie verifiche (in base all’art. 78, comma 2, lett. b) del decreto, il procedimento si deve infatti concludere entro 30 giorni dal ricevimento della istanza).
Appalto. La disciplina delle esternalizzazioni produttive • Appalto lecito: requisiti e caratteristiche • Appalto endoaziendale: condizioni di liceità • Differenza tra il contratto d’appalto ed alcune figure affini: somministrazione di manodopera, contratto d’opera, subfornitura e noleggio • Appalto illecito e fraudolento: regime sanzionatorio • Il regime di solidarietà: • Definizione, oggetto e finalità del DURC • La disciplina normativa e la prassi sul DURC • L’obbligo del DURC negli appalti di lavori edili nei cantieri temporanei e mobili • Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di verifica del DURC XXXXXXXXXX XXXXXXX*, Funzionario Amministrativo e Responsabile delle Politiche del Lavoro della Provincia di Roma • Il personale ispettivo: poteri e limiti • Il codice di comportamento del personale ispettivo • Il procedimento ispettivo • L’accesso sul luogo di lavoro, la verifica e la documentazione • L’impedimento all’attività di vigilanza: conseguenze • La verbalizzazione delle risultanze ispettive • Il valore probatorio dei verbali e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori • Le modalità di estinzione agevolata delle violazioni: pagamento in “diffida”, pagamento in misura ridotta e adempimento alla prescrizione obbligatoria • Riflessi sull’attività ispettiva della certificazione dei contratti di lavoro e delle Xxxx.Xx. • Attività ispettiva e diritto di accesso alla documentazione amministrativa • I ricorsi amministrativi: al comitato regionale dei rapporti di lavoro e al Direttore della D.R.L. • Oggetto e campo di applicazione • Tipologie, caratteristiche, finalità e presupposti • I contenuti dell’accordo conciliativo e la relativa verbalizzazione • Gli effetti dell’accordo conciliativo • Le conseguenze in caso di esito negativo della procedura XXXXXXXXXX XXXXXXX*, Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro – Docente di ‘’Prassi previdenziale’’ all’Università Cattolica • Le forme di distacco dei lavoratori • Accordi di secondo livello: il contratto di prossimità • Gli accordi individuali per la definizione delle criticità tra le parti • Contratto di rete d’imprese • Codatorialità (job sharing) • Procedure individuali di licenziamento • Tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo • Come gestire il contenzioso post-licenziamento • Le clausole flessibili ed elastiche • Le modalità di riduzione dell’orario di lavoro (da full time a tempo parziale) • L’accordo individuale quale alter...
Appalto. Contratto con cui una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio per conto di un’altra parte (appaltante o committente) verso un corrispettivo in denaro. Obbligo di risultato. Garanzia per vizi e difformità (1667-1668 c.c.). Proprietà dell’opera si trasferisce al committente.
Appalto. Contratti aventi per oggetto l'esecuzione delle opere o dei lavori di manutenzione delle strade comunali, e relative pertinenze, che si renderanno necessari e che dovranno essere eseguiti secondo le regole, le clausole, i prezzi, le modalità organizzative previste nell'Accordo Quadro. Gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno determinati dal Comune di Carrara in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Gli elementi di determinazione dei contratti d'appalto saranno rappresentati dai prezzi unitari e dall'importo massimo complessivo e i singoli lavori saranno di volta in volta ordinati sulla base di specifici ordini dei lavori.
Appalto. Vendita di cosa futura e appalto: criteri distintivi
Appalto. Tribunale di Roma - sez. II - Sentenza dell’1 settembre 2006 - est. Xxxxxxxx - Banca d’Italia (avv. Ceci e Ga- lanti) x. Xxxxxxx s.r.l. (avv. Xxxxxxx) ed altri.
Appalto. (SUBAPPALTO) CONTRATTO D’OPERA
Appalto. 1° PARTE