Common use of Tirocini formativi e di orientamento Clause in Contracts

Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel- te professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di- sposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigen- te legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di sog- getti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istitu- zioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di con- venzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeuti- che, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esi- stenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re- gione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con prio- xxxx per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, senti- te le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe- riore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti: e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica con- venzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatti- co-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a pro- prio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti- to, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favo- re dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 a- prile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di con- venzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Lavoro Temporaneo

Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel- te scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di- sposizioni disposizioni nel rispetto dei seguenti principi princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigen- te vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di sog- getti soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istitu- zioni istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di con- venzione convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeuti- cheterapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esi- stentiesistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re- gioneregione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con prio- xxxx priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, senti- te sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe- riore superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti:; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica con- venzione convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatti- codidattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a pro- prio proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti- toconvertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favo- re favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 a- prile aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di con- venzione convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

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Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel- te scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di- sposizioni disposizioni nel rispetto dei seguenti principi princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigen- te vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di sog- getti soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istitu- zioni istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di con- venzione convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeuti- cheterapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esi- stentiesistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re- gioneregione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con prio- xxxx priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, senti- te sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe- riore superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti:; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica con- venzione convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatti- codidattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a pro- prio proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, converti- toconvertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favo- re favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 a- prile aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di con- venzione convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

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