Toponomastica Clausole campione

Toponomastica. Le tabelle dei segnali potranno essere: - in lamiera piana di alluminio semi-crudo tipo P.ALP.99,5 H UNI 4507 60 dello spessore minimo di 25/10 di mm; - alluminio estruso anticorrosione tipo UNI 6060 nello stato T5 dello spessore di 25/10 mm. L’altezza dei due lati verticali potrà essere, su richiesta della direzione lavori, di cm. 20, cm. 25, cm. 30; la distanza tra le facce è compresa tra 15 e 25 mm. I segnali “nome-strada” devono avere le dimensioni e le caratteristiche di cui all’art. 133 del DPR 495 del 16/12/1995. Il fissaggio della targa ai sostegni di diametro mm. 48, mm 60, mm. 90, avviene con apposite staffe esterne realizzate mediante estrusione di profili in lega di alluminio anticorrosione. Tali staffe del tipo a “cerniera aperta” avranno un’altezza pari a quella della targa segnaletica. Per sostegni con diametro diverso è prevista una staffa a band-it. La parte terminale della targa è chiusa da un profilo estruso in lega di alluminio montato a pressione. Tutta la bulloneria fornita a corredo è in acciaio inox. Gli interventi potranno essere dei seguenti tipi:
Toponomastica. La componente mantiene le informazioni relative alle aree di circolazione, ai numeri civici ed ai numeri interni; provvede inoltre all’attribuzione dei numeri civici, alla denominazione delle vie e alle diverse suddivisioni amministrative sulla base delle norme in materia. Il DB generato è utilizzato come riferimento per gli altri sistemi informativi che gestiscono il territorio. Il sottosistema è suddiviso nei seguenti moduli:
Toponomastica. Il S.I. della Toponomastica è finalizzato alla gestione su base anche geografica dei toponimi e dei civici, delle unità immobiliari urbane (NUI) e le relazioni con le unità immobiliari catastali. Il sistema consente la consultazione della toponomastica cittadina a tutti i dipendenti comunali e la fruizione dei dati a tutti i sistemi del S.I.C.: Anagrafe, Tributi, Edilizia, Lavori Pubblici, ecc. tramite servizi applicativi di interscambio dati. Il S.I. Territoriale e Geografico comprende i sistemi afferenti al S.I. Urbanistico, che si occupa principalmente della gestione, pubblicazione e interrogazione del Piano Regolatore Generale (PRG), ed i sistemi afferenti al S.I.T., costituiti dal Geoportale di Torino (200.000 accessi annui), dal SICC (S.I. Cartografico Comunale), oltre ad alcuni strumenti GIS utilizzati dai settori negli ambiti della cartellonistica pubblicitaria, gestione delle aree giochi bimbi e delle alberate cittadine.
Toponomastica. Durante la fase di rilevamento del consumo idropotabile il concessionario dovrà segnalare, per la successiva revisione e rifacimento da parte dell’Ente della numerazione civica esterna e toponomastica, la mancanza di indicazione di via e la mancanza o carenza di numerazione civica. A tal fine dovrà essere compilata un’apposita scheda di rilevazione in cui saranno indicati i seguenti campi: o ubicazione dell’accesso o conduttore/proprietario o indicazione tipologia di accesso (unità abitativa/commerciale) o numero civico esterno assegnato o numero civico esterno preesistente o assente (S.n.c.)
Toponomastica. La stessa collocazione sistematica del dato normativo, esclude senza incertezze l’apprendistato nell’ambito della somministrazione a termine. Infatti, al di là di quello che si sostiene, l’art. 2 comma 3 del T.U., rubricato “disciplina generale”, non disciplina tanto i criteri di computo, ma le stesse condizioni giuridiche di legittimità di ricorso, diretto o indiretto, all’apprendistato. Una diversa tesi è insostenibile, in quanto, portata alle conseguenze pratiche, consentirebbe di escludere da ogni limite di computabilità l’uso di apprendisti assunti in somministrazione a termine8, con fini evidentemente elusivi e in quanto tali non consentiti dalla norma. Al proposito si segnala che contrasta con questa interpretazione la Circolare n. 7/2005, laddove prevede che “l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto della somministrazione è prevista unicamente con riferimento alla somministrazione a tempo determinato”. Pare pertanto paradossale che il Testo Unico preveda un “contingentamento al contrario” con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato.
Toponomastica. Interfacciamento con altri sistemi e collegamento con Enti esterni

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  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

  • Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.